(massima n. 1)
Le disposizioni regolamentari emanate da organi di enti professionali e casse previdenziali, non configurando norme di legge primaria, non possono essere valutate alla stregua dei canoni interpretativi delle norme di legge. Tali regolamenti sono espressione del potere di autorganizzazione degli enti stessi, sottoponibile a sindacato di legittimitą solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.