(massima n. 1)
La favorevole disposizione a transigere una lite non può essere assunta a criterio di interpretazione di un contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. Il comportamento delle parti, al quale questa norma si riferisce, concerne invero quell'attività postcontrattuale che sia diretta alla realizzazione degli interessi regolati dal negozio e, per questo, offre uno strumento sussidiario di accertamento della volontà negoziale non chiaramente desumibile dal testo del contratto.