Che cosa significa "Pubblico ministero"?
È un organo vero e proprio designato dallo Stato per garantire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all'interno del quale sarà la controparte dell'imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d'accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l'assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa.
Nell'ambito del diritto processuale civile il p.m. viene definito come organo dello Stato che opera accanto agli organi giurisdizionali nell'interesse pubblico, rappresentato dall'attuazione della legge. La sua collocazione nel codice di rito tra gli organi giudiziari e le parti (rispettivamente Titoli I e III del Libro I) ne evidenzia la funzione di raccordo e la natura ambivalente. Invero, nell'attuale ordinamento, la possibilità del pubblico ministero di esercitare l'azione civile in sostituzione degli aventi diritto privati (pubblico ministero agente) o di intervenire in corso di causa (pubblico ministero interveniente), legata ad apposita previsione legislativa, si fonda sulla funzione di (mera) vigilanza attribuitagli. Tuttavia, per la normale disponibilità delle questioni azionabili in sede civile e per la tassatività delle ipotesi di deroga al principio della domanda di parte, il pubblico ministero è qui relegato in una posizione del tutto marginale. Pertanto, risulta nettamente diverso il suo ruolo nel processo penale, dove è titolare dell'esercizio dell'azione penale (artt. 112 Cost. e 50 c.p.c.), salvo i casi di minore rilievo nei quali questo è lasciato alla discrezione degli interessati.
Nel processo civile il p.m. ha la veste processuale di parte, almeno in senso formale ed è sottoposto alla relativa disciplina. Alla pari, il p.m. è anche investito della tutela del pubblico interesse è stato definito parte imparziale, ed in vero è mosso da un fine di giustizia non dissimile da quello cui mira il giudice. In via generale il p.m. viene definito come un organo della magistratura ordinaria, con le stesse prerogative dei magistrati giudicanti previste in Costituzione (artt. 107 e ss. Cost.), ma con minori garanzie di indipendenza, in quanto i relativi uffici sono gerarchicamente strutturati; perciò esercita le sue funzioni dietro designazione dei capi ufficio (Procuratori della Repubblica o Procuratori generali presso Cassazione e Corte d'appello) e sotto la vigilanza del ministro di grazia e giustizia (artt. 69-70, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Tale organo svolge le proprie funzioni presso le Corti ed i Tribunali, essendo stato soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la Pretura circondariale. Il p.m. è organo della magistratura c.d. requirente, deputata a promuovere e stimolare l'attività di quella giudicante e "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Gli sono altresì estese le norme sulla responsabilità dei giudici e sulla loro astensione obbligatoria, ma non è soggetto a ricusazione dalle parti. Il pubblico ministero in sede civile può essere attore, o interveniente obbligatorio o facoltativo, o concludente in cassazione.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all'interno del quale sarà la controparte dell'imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d'accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l'assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa.
Nell'ambito del diritto processuale civile il p.m. viene definito come organo dello Stato che opera accanto agli organi giurisdizionali nell'interesse pubblico, rappresentato dall'attuazione della legge. La sua collocazione nel codice di rito tra gli organi giudiziari e le parti (rispettivamente Titoli I e III del Libro I) ne evidenzia la funzione di raccordo e la natura ambivalente. Invero, nell'attuale ordinamento, la possibilità del pubblico ministero di esercitare l'azione civile in sostituzione degli aventi diritto privati (pubblico ministero agente) o di intervenire in corso di causa (pubblico ministero interveniente), legata ad apposita previsione legislativa, si fonda sulla funzione di (mera) vigilanza attribuitagli. Tuttavia, per la normale disponibilità delle questioni azionabili in sede civile e per la tassatività delle ipotesi di deroga al principio della domanda di parte, il pubblico ministero è qui relegato in una posizione del tutto marginale. Pertanto, risulta nettamente diverso il suo ruolo nel processo penale, dove è titolare dell'esercizio dell'azione penale (artt. 112 Cost. e 50 c.p.c.), salvo i casi di minore rilievo nei quali questo è lasciato alla discrezione degli interessati.
Nel processo civile il p.m. ha la veste processuale di parte, almeno in senso formale ed è sottoposto alla relativa disciplina. Alla pari, il p.m. è anche investito della tutela del pubblico interesse è stato definito parte imparziale, ed in vero è mosso da un fine di giustizia non dissimile da quello cui mira il giudice. In via generale il p.m. viene definito come un organo della magistratura ordinaria, con le stesse prerogative dei magistrati giudicanti previste in Costituzione (artt. 107 e ss. Cost.), ma con minori garanzie di indipendenza, in quanto i relativi uffici sono gerarchicamente strutturati; perciò esercita le sue funzioni dietro designazione dei capi ufficio (Procuratori della Repubblica o Procuratori generali presso Cassazione e Corte d'appello) e sotto la vigilanza del ministro di grazia e giustizia (artt. 69-70, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Tale organo svolge le proprie funzioni presso le Corti ed i Tribunali, essendo stato soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la Pretura circondariale. Il p.m. è organo della magistratura c.d. requirente, deputata a promuovere e stimolare l'attività di quella giudicante e "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Gli sono altresì estese le norme sulla responsabilità dei giudici e sulla loro astensione obbligatoria, ma non è soggetto a ricusazione dalle parti. Il pubblico ministero in sede civile può essere attore, o interveniente obbligatorio o facoltativo, o concludente in cassazione.