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Articolo 169 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni all'imputato all'estero

Dispositivo dell'art. 169 Codice di procedura penale

1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore(1).

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159.

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana(2).

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
[omissis]

__________________

(1) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. u) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La precedente formulazione del comma stabiliva "Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore".
(2) All'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato ex art. 63 disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

Il legislatore ha preso espressamente in considerazione l’ipotesi delle notificazioni all’imputato all’estero, apprestando una disciplina specifica al fine di garantire anche in tal caso il pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Spiegazione dell'art. 169 Codice di procedura penale

L’art. 169 c.p.p. disciplina il caso in cui l’imputato, destinatario dell’atto da notificare, si trovi all’estero o sia detenuto all’estero.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha inciso sulla norma in commento.

Ai sensi del comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia), anche per l’imputato all’estero, vige innanzitutto la regola generale della notificazione con modalità telematica.

Soltanto se la notifica con modalità telematiche non è possibile e se è nota la residenza o dimora o il luogo di attività lavorativa dell’imputato all’estero, il giudice o il pubblico ministero inviano una raccomandata con avviso di ricevimento della copia dell’atto (con l’indicazione dell’autorità procedente, del titolo del reato e della data e del luogo del fatto), con l’invito per l’imputato a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato o a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato entro il termine di trenta giorni.

Questo invito, in base al comma 3 dell'art. 169 c.p.p., dev’essere redatto nella lingua dell’imputato straniero quando risulta dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

Se entro trenta giorni non vi è dichiarazione o elezione di domicilio o non c’è indicazione di un domicilio telematico, le successive notificazioni sono eseguite con consegna al difensore (di fiducia o nominato d’ufficio).

Il comma 2 poi precisa che si provvede nello stesso modo quando, dopo l’emissione del decreto di irreperibilità ai sensi dell’art. 159 del c.p.p., l’imputato risulta essersi trasferito all’estero.

Inoltre, il comma 4 stabilisce che, se dagli atti risulta che l’imputato risiede o dimora all’estero ma tale residenza o dimora non è conosciuta, allora il giudice o il pubblico ministero deve effettuare ricerche nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali e, in caso di esito negativo, deve emettere decreto di irreperibilità.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 169 c.p.p. precisa che le norme appena viste si applicano anche all’imputato che risulta essere detenuto all’estero.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Le modifiche all’art. 169 rispondono, innanzitutto, all’esigenza di ampliare i presupposti che legittimano l’invio della comunicazione prevista dalla norma, con riferimento, non solo alla condizione di residenza e dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere, ma anche all’ipotesi in cui questa svolga abitualmente all’estero un’attività lavorativa.


La modifica, muovendosi su un piano simmetrico a quanto previsto per la notificazione all’imputato dall’art. 157, mira ad ampliare i canali di rintraccio all’estero dell’imputato nel caso in cui non sia possibile a notificare l’atto con modalità telematiche, secondo la regola generale prevista dall’art. 148, comma 1.
Tali canali, infatti, ove limitati alla sola residenza o dimora, in taluni casi, possono paralizzare il procedimento di notificazione, impedendo il “primo contatto” tra la persona interessata e l’autorità giudiziaria con la comunicazione dei dati concernenti il procedimento a suo carico e con l’invito a procedere alla dichiarazione o elezione di domicilio.


Ciò rileva soprattutto allorché l’imputato si trovi o lavori abitualmente in uno Stato con il quale l’Italia non ha stipulato alcun accordo di cooperazione o che non ha aderito a specifiche convenzioni internazionali oppure non dia seguito agli accordi pattizi.
L’ampliamento dei canali di rintraccio consente di realizzare un duplice obiettivo: di informazione dell’interessato e, al contempo, di efficienza, in quanto consente di completare il procedimento di notificazione o presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero, quando questo manchi, presso il difensore, con tutte le conseguenze correlabili ad un comportamento omissivo o di rifiuto, soprattutto sul piano della successiva celebrazione del processo in assenza.


Con riguardo alle notificazioni all’imputato (che risieda, dimori o svolga abitualmente la propria attività lavorativa all’estero) l’inclusione, quale modalità alternativa rispetto a quella attualmente vigente, sia della prodromica comunicazione per via telematica, ove risulti che l’imputato sia munito di un idoneo domicilio telematico, della indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, e dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata, rappresenta un ulteriore necessario adattamento alla regola principale indicata dall’art. 148; e ciò sia con riguardo al necessario “prodromo” della comunicazione, oggi affidata al solo mezzo epistolare, sia con riguardo al procedimento di notifica, necessariamente inclusivo, secondo le nuove regole generali, delle modalità telematiche, ma solo qualora ricorra l’espressa dichiarazione in tal senso dell’imputato, non bastando le risultanze oggettive circa la sua esistenza di cui all’incipit della norma, sufficienti ai soli fini dell’invio della preliminare comunicazione, ma non ai fini della notificazione.

Massime relative all'art. 169 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43147/2018

In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato previsto dall'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero del destinatario, non potendo applicarsi detta procedura, qualora, invece, tale notizia sia incerta al momento della notifica dell'atto processuale.

Cass. pen. n. 45278/2015

In tema di notificazioni, non è necessario procedere all'invio della raccomandata all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dall'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., quando l'indagato, che risulti avere residenza o dimora fuori dal territorio nazionale, abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), tanto del procedimento come della sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, potendosi perciò procedere, nel caso di inottemperanza a tale invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., si riferisce soltanto al primo atto di cui l'indagato debba essere informato).

Cass. pen. n. 15002/2011

La spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento all'imputato all'estero, in vista delle notificazioni da compiersi, non richiede tra gli adempimenti di rito quello, tipico delle notificazioni a mezzo posta, della specificazione, quando la raccomandata sia consegnata a persona diversa dal destinatario, della qualità da essa rivestita.

Cass. pen. n. 45522/2008

Le forme prescritte dall'art. 169 c.p.p. per le notificazioni all'imputato all'estero non sono tassative, qualora specifiche convenzioni internazionali consentano una diretta presa di contatto da parte dell'autorità dello Stato estero con il soggetto colà residente. Ne consegue che è legittimo il ricorso alla rogatoria internazionale anziché alla raccomandata con avviso di ricevimento per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto dispositivo del giudizio ad imputato residente nella Repubblica di San Marino. (In motivazione, la Corte ha osservato che in ogni caso le modalità di notificazione utilizzate erano state più garantistiche di quella previste dal codice)

Cass. pen. n. 30600/2004

In tema di notificazioni all'imputato all'estero, le ricerche che, ai sensi dell'art. 169, comma 4, c.p.p., debbono essere disposte prima dell'eventuale pronuncia del decreto di irreperibilità non possono avere ambito più esteso di quello previsto dall'art. 159 c.p.p. per le ricerche da effettuarsi nel territorio dello Stato, per cui, quando non si abbia conoscenza dell'esistenza, all'estero, di alcuno dei luoghi indicati nel citato art. 159, legittimamente l'imputato viene dichiarato irreperibile, nulla rilevando che taluno di quei luoghi divenga noto in epoca successiva.

Cass. pen. n. 24695/2004

In tema di notifica all'imputato all'estero, la notifica del primo atto (nella specie l'atto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.) avvenuta a mani proprie in Italia, contenente l'invito previsto dall'art. 161, comma primo c.p.p. a dichiarare ed eleggere domicilio per le successive notifiche, adempie anche alla finalità fissata dall'art. 169, comma primo c.p.p., di guisa che, nel caso in cui nessuna elezione o dichiarazione di domicilio vi faccia seguito, deve essere considerato domicilio eletto quello già noto all'autorità giudiziaria, in cui è avvenuta la prima notifica.

Cass. pen. n. 4083/2003

In tema di procedure incidentali de libertate nell'ipotesi di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p.

Cass. pen. n. 1377/2003

In tema di notificazione all'imputato all'estero, non costituisce nullità, in quanto non contemplata dall'art. 171 c.p.p. tra quelle attinenti alle notificazioni, la notifica dell'invito di cui all'art. 169 c.p.p. redatto solo nella lingua dell'imputato straniero.

Cass. pen. n. 5611/1999

Allorché l'imputato si trovi detenuto all'estero (nella specie in attesa di estradizione), la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per la trattazione del riesame della misura di coercizione personale è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, e non secondo la procedura prevista dall'art. 169 c.p.p., in quanto, nel contrasto tra la disposizione generale e quella speciale apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo, deve prevalere quest'ultima, in conformità delle previsioni contenute nell'art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una diversa opinione comporterebbe o l'impossibilità di misure coercitive nei confronti di imputati all'estero o la loro applicabilità solo dopo l'espletamento della procedura ex art. 169 c.p.p. o, infine, il ritardo nel giudizio di riesame all'esito della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i principi cui si ispira in materia il codice).

Cass. pen. n. 5323/1997

L'art. 169 c.p.p., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data la notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso; detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; in tal caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore ai sensi del quarto comma dell'art. 161 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in seguito al mancato esperimento della procedura di cui all'art. 169 c.p.p., in considerazione del documentato stato di detenzione all'estero dell'imputato).

Cass. pen. n. 2642/1993

Né la convenzione europea sui diritti dell'uomo, né il codice di rito impongono la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli vengono notificati. L'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana, stabilita dall'art. 109 c.p.p., è costituita dall'art. 169, terzo comma, c.p.p., secondo il quale l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato dev'essere redatto nella lingua dell'imputato straniero, cui la raccomandata contenente la notizia del procedimento e l'invito in questione debba essere notificata all'estero, quando dagli atti non risulti che egli conosce la lingua italiana. Siffatta esplicita previsione conferma la regola generale, che è quella dell'uso della lingua italiana, senza necessità di traduzioni per lo straniero che si trovi in Italia, di tutti gli altri atti scritti del procedimento, salvo il diritto, per l'imputato che non conosca la lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata contro di lui e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (art. 143 c.p.p.).

Cass. pen. n. 2336/1992

Ai fini dell'obbligatorietà della notificazione all'imputato, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., nel caso in cui risulti precisa notizia del luogo di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, per «dimora» deve considerarsi il luogo in cui la persona fisica è presente, sia pure in via transitoria, ma con un minimo di stabilità, tale cioè che si distingua dal momentaneo soggiorno. Siffatto requisito di stabilità minima è tipico del ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico, implicante un apprezzabile periodo di permanenza sia per la fase preparatoria sia per la necessaria degenza successiva all'intervento. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza che aveva disatteso l'eccezione di nullità della notificazione del provvedimento del Gip, eseguita ex art. 157, ottavo comma, c.p.p., pur risultando da idonea documentazione la prova del ricovero ospedaliero all'estero dell'imputato non detenuto).

Cass. pen. n. 5908/1991

È legittima la notifica all'imputato straniero di atti redatti in lingua italiana perché nessuna disposizione impone di norma la traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosce la lingua italiana. Il diritto di farsi assistere da un interprete, riconosciuto dall'art. 143 c. p.p. all'imputato, italiano o straniero, che non conosca la lingua è limitato agli atti orali e la traduzione è prevista solo per l'atto di cui all'art. 169 c.p.p. da notificare all'imputato straniero all'estero e a richiesta dell'interessato, per gli atti indirizzati al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, nel corso di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria avente competenza sul territorio ove tale minoranza è insediata.

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relative all'articolo 169 Codice di procedura penale

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A. B. chiede
mercoledì 12/10/2022 - Estero
“Il GIP ha emesso una ordinanza di un sequestro cautelativo anche per equivalente, per dei presunti reati.
La domanda è, tutti i beni sequestrati: casa, auto, quote societarie, barca e 1/5 della pensione, tutti questi sequestri sono stati notificati solo al mio avvocato di fiducia, nominato per le accuse penali. La mia residenza ufficiale per tutti, anche per la procura, come viene scritto nelle notifiche e in Portogallo, leggendo nelle vostro sito c’è scritto: “Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate” alla persona o è anche valida se viene notificata all’avvocato di fiducia? Se si, posso richiedere il dissequestro per questo vizio di forma?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 13/10/2022
La risposta al quesito è molto semplice e ci viene data dall’ art. 169 del c.p.p..

Secondo l’articolo in parola, quando v’è certezza che l’imputato risieda all’estero l’autorità procedente informa il soggetto della celebrazione del procedimento e tale soggetto ha, poi, l’onere di eleggere o dichiarare il domicilio nel territorio dello stato.

Se ciò non accade, le notifiche verranno effettuate al difensore nominato.

In questo caso, dunque, la notifica sembra essere corretta in quanto la nomina del difensore (fatta evidentemente a seguito dell’avvenuta conoscenza del procedimento penale) non è stata seguita dalla dichiarazione di domicilio, ovvero l’unico atto che avrebbe giustificato una notifica separata tra imputato e difensore.