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Articolo 264 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Impugnazione da parte del figlio minore

Dispositivo dell'art. 264 Codice Civile

(1)L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice(2), assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore(3).

Note

(1) L'articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) La competenza è demandata al Tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. c.c.).
(3) In passato il riconoscimento non veritiero è stato utilizzato come strumento per inserire bambini abbandonati in nuove famiglie. In concreto, la coppia di coniugi che voleva realizzare questa sorta di «adozione» si accordava con la madre in modo tale che il figlio fosse riconosciuto come nato da una relazione extraconiugale del marito. La madre dichiarava di volere restare ignota e questo consentiva il successivo inserimento del bambino nella famiglia di colui che lo aveva riconosciuto, in base al disposto dell'art. 252. L'art. 74 della legge n. 184 del 1983 ha posto uno strumento che consente di arginare il fenomeno del riconoscimento utilizzato strumentalmente per l'adozione di bambini abbandonati poichè nati da relazioni extraconiugali. Dal 1983 sussiste l'obbligo per gli ufficiali dello stato civile di comunicare immediatamente al tribunale per i minorenni i casi di "riconoscimento, da parte di una persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore" cosicché svolga le opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento, e nel caso ricorrano gli estremi dell'impugnativa del riconoscimento, vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 264.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

144 E' stata modificata la disposizione del progetto, riguardante la impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto in stato di minore età o di interdizione. Essa aveva dato luogo a critiche, perché negava al minore riconosciuto la facoltà di provocare l'autorizzazione per promuovere l'impugnazione del riconoscimento. Nel modificare la norma non è stata però accolta la formula che era stata proposta, perché questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto e l'infante a impugnare il riconoscimento. Il testo (art. 264 del c.c.) stabilisce che l'autorizzazione a instaurare il giudizio può essere concessa dall'autorità giudiziaria su istanza dello stesso minore che abbia compiuto gli anni sedici o del pubblico ministero; il giudizio è in ogni caso promosso dal curatore speciale nominato dalla stessa autorita giudiziaria. Superflua è sembrata, invece, la previsione dell'istanza da parte dei terzi interessati; perché, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 263; se si tratta di un interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione. Quanto all'autorità competente a concedere l'autorizzazione, si è creduto opportuno conservare la competenza del tribunale, seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza.

Massime relative all'art. 264 Codice Civile

Cass. civ. n. 1957/2016

In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.l.vo n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.

Cass. civ. n. 23290/2015

Il curatore speciale del minore è legittimato a proporre impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, giusta il rinvio formale contenuto da tale disposizione al previgente testo dell'art. 264, comma 2, c.c. (oggi art. 264 c.c. in unico comma, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 29 del d.l.vo n. 154 del 2013).

Cass. civ. n. 3563/2006

In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.

Cass. civ. n. 4839/1991

Il decreto, con il quale il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale, al fine dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 74 della L. 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 264 secondo comma c.c.), rientra nella disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., e, pertanto, indipendentemente dalla sua natura decisoria o meno, è reclamabile davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 primo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 5818/1989

Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma c.c., al fine dell'autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).

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