Cass. civ. n. 1957/2016
In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.l.vo n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.
Cass. civ. n. 23290/2015
Il curatore speciale del minore è legittimato a proporre impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, giusta il rinvio formale contenuto da tale disposizione al previgente testo dell'art. 264, comma 2, c.c. (oggi art. 264 c.c. in unico comma, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 29 del d.l.vo n. 154 del 2013).
Cass. civ. n. 3563/2006
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Cass. civ. n. 4839/1991
Il decreto, con il quale il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale, al fine dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 74 della L. 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 264 secondo comma c.c.), rientra nella disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., e, pertanto, indipendentemente dalla sua natura decisoria o meno, è reclamabile davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 primo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 5818/1989
Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma c.c., al fine dell'autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).