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Articolo 50 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Azione penale

Dispositivo dell'art. 50 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [112 cost.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408, 554 c.p.p.; 125 disp. att.](1).

2. Quando non è necessaria la querela [336-340 c.p.p.], la richiesta [344 c.p.p.], l'istanza [341 c.p.p.] o l'autorizzazione a procedere [343 c.p.p.], l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3, 47, 71, 344 c.p.p.].

Note

(1) Si veda quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione all'art. 231.

Ratio Legis

Scopo della norma è attuare quanto stabilito dal dettato costituzionale all'art.112 Cost. relativo all'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Quest'ultimo è inoltre il dominus dell'azione penale in quanto spetta solo a lui il potere di esercitarlo.

Brocardi

Nemo iudex sine actore

Spiegazione dell'art. 50 Codice di procedura penale

Il pubblico ministero svolge un duplice ruolo all'interno dell'ordinamento penale.

Innanzitutto egli è parte all'interno del processo, ma, in secondo luogo, rappresenta allo stesso tempo un organo dello Stato incaricato di vigilare sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia. Egli esercita inoltre l'azione penale.

Il dominus dell'azione penale è il pubblico ministero: solamente a lui spetta il potere di individuare l'incriminazione ed esercitare l'azione penale. Il giudice, dunque, non può autonomamente procedere d'ufficio e può agire processualmente solo se precedentemente il pubblico ministero avesse già esercitato l'azione penale.

Quanto a tale ultimo profilo, l'obbligatorietà dell'azione penale è sancita dall'articolo 112 Cost., strumentalmente collegata al dovere di far osservare le leggi.

Avendo il pubblico ministero il monopolio dell'azione penale, sono implicitamente escluse forme private di azione penale e forme popolari di azione penale. L'unica eccezione è rappresentata dall'art. 21 d.lgs. 274/2000, ai sensi del quale “per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.

L'azione penale si presenta obbligatoria solo nei casi in cui non sia necessario procedere con la richiesta di archiviazione.

Per quanto concerne l'officialità dell'azione penale, essa va delineata in collegamento funzionale con quanto disposto dall'art. 405, il quale elenca tutte le diversi formulazioni dell'imputazione. L'efficacia del regime di procedibilità a querela di parte è circoscritta alle ipotesi contemplate al comma 2, ovvero alla querela, istanza, richiesta ed all'autorizzazione a procedere.

Il comma 3 delinea il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, e dunque che, una volata esercitata, il processo si può sospendere o interrompere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'esercizio dell'azione penale è dunque obbligatorio e una volta esercitata diviene irrevocabile. Con l'esercizio della stessa infatti, formulata l'imputazione, inizia la fase processuale. Vige, infatti, il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, ex artt. 50, III comma e 60, II comma c.p.p. e pertanto, ove il pubblico ministero emettesse un provvedimento di revoca dell'azione penale, tale provvedimento deve ritenersi abnorme.

Massime relative all'art. 50 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34284/2011

Non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, nel rigettarla, imponga al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il medesimo fatto, ma in relazione ad altro titolo di reato. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Torre Annunziata, 2 dicembre 2010).

Cass. pen. n. 22506/2011

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il G.i.p., non ritenendo di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., ordini l'iscrizione di una determinata persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente fissi una udienza di rinvio per il prosieguo del procedimento. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Isernia, 05/11/2010).

Cass. pen. n. 15584/2011

Non è causa di improcedibilità dell'azione penale, per il reato di violenza sessuale su minore che abbia compiuto gli anni quattordici, la compresenza del legale di fiducia e dei genitori della vittima all'atto della presentazione orale della querela alla polizia giudiziaria, dovendosi qualificare la presenza degli stessi quale assistenza morale e tecnico-legale ai sensi dell'art. 609-decies cod. pen., che non viola il principio della personalità del diritto di querela. (Rigetta, App. Perugia, 11/12/2009).

Cass. pen. n. 1803/2010

Rientra nei poteri del giudice dell'udienza preliminare la riqualificazione del fatto imputato, in quanto l'esatta attribuzione del "nomen juris" è connaturale all'esercizio della giurisdizione. (In motivazione la Corte ha escluso che si versi in un'ipotesi di abnormità strutturale). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Mantova, 9 febbraio 2010).

Cass. pen. n. 37577/2010

È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M., inibendogli l'esercizio dell'azione penale attraverso la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, a norma degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.. (Annulla senza rinvio, Trib. Treviso, 04/12/2009).

Cass. pen. n. 5857/2010

L'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, venuta meno la funzione suppletiva del giudice penale, è compito dell'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 30, commi settimo ed ottavo, d.P.R. n. 380 del 2001). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Agrigento, 17/11/2008).

Cass. pen. n. 24245/2010

Il ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego di sanatoria per abuso edilizio non comporta la sospensione dell'azione penale promossa per la relativa violazione, essendo detta sospensione limitata temporalmente sino alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda di sanatoria, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto.

Cass. pen. n. 6905/2009

Viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa. (Nella specie, a seguito dell'eliminazione dell'aggravante dell'art. 61, n. 11 cod. pen., il reato di appropriazione indebita era stato dichiarato estinto per remissione di querela). (Annulla con rinvio,Trib. Bergamo, 20/02/2007).

Cass. pen. n. 26794/2008

In tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico dello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però per oggetto beni diversi. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Rovigo, 27 Marzo 2007).

Cass. pen. n. 46982/2007

I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 13040/2006

Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione pena.

Cass. pen. n. 22909/2005

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.

Cass. pen. n. 41392/2004

Qualora il Gip non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deve restituire gli atti al P.M. il quale può procedere con il rito ordinario ovvero chiedere l'archiviazione del procedimento. Ne consegue che, in caso di richiesta di archiviazione, è abnorme il provvedimento del Gip il quale restituisca nuovamente gli atti al P.M. sostenendo che con la richiesta di decreto penale era stata già esercitata irretrattabilmente l'azione penale.

Cass. pen. n. 7681/2004

Dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, e la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente, lo stesso P.M. può liberamente determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, e può dunque formulare anche una richiesta di archiviazione del procedimento. (In motivazione la Corte ha affermato che il comma terzo dell'art. 22 c.p.p., con l'espressa ed originaria previsione della trasmissione degli atti al P.M. e non direttamente al giudice cui viene attribuita la competenza, esprime la volontà legislativa di una deroga al principio di irretrattabilità dell'azione penale).

Cass. pen. n. 34536/2001

I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti in giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti).

Cass. pen. n. 24617/2001

È legittimo, nell'ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l'esercizio dell'azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d'accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell'azione penale.

Cass. pen. n. 3764/1999

Il decreto che dispone il giudizio, emesso ai sensi dell'art. 464 c.p.p. a seguito di opposizione a decreto penale, non deve essere obbligatoriamente preceduto dall'invito a comparire, atteso che tale adempimento, in quanto finalizzato a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragion d'essere quando l'azione penale, per sua natura irretrattabile (arg. ex artt. 50, comma 3, e 60, comma 2, c.p.p.), sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale.

Cass. pen. n. 2673/1999

Poiché il P.M. è l'esclusivo titolare dell'azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all'organo dell'accusa — nel corso del dibattimento — l'esercizio dell'azione penale nell'ambito dei poteri relativi alla modifica della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti.

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