1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415 ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo(1).
2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3(2).
2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4(3).
2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo(7).
Note
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.