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Articolo 181 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Modalitą di pagamento delle pene pecuniarie

Dispositivo dell'art. 181 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'art. 660 del c.p.p.. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.

2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

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In attuazione della direttiva di cui alla legge delega (“prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria”) viene introdotta nelle disposizioni di attuazione del codice di rito una disposizione che mira ad agevolare il tempestivo pagamento della pena pecuniaria, assicurandone l’esecuzione e la riscossione).
In un sistema che prevede la conversione della pena pecuniaria in pene limitative della libertà personale, qualora il pagamento non avvenga (di norma) entro novanta giorni dall’ordine di esecuzione, è necessario assicurare che vengano comunicate al condannato le modalità attraverso le quali può e deve adempiere all’obbligo di pagamento.


Il primo comma stabilisce che le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna devono essere indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell’ordine di esecuzione di cui all’art. 660 c.p.p.
Esse comprendono in ogni caso il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all’ordine di esecuzione.


Il secondo comma demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi per la prima volta entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’individuazione e il periodico aggiornamento delle modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica (ad esempio, sul modello di, o tramite, PagoPA).
Si segnala che, in accoglimento delle proposte del Garante per la protezione dei dati personali in data 1° settembre 2022, si è previsto che il decreto di cui al secondo comma venga adottato previa acquisizione del parere del Garante in ragione delle implicazioni, in termini di protezione dati, suscettibili di derivare dalle previste modalità tecniche di pagamento.

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