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Articolo 3 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Prioritą nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale

Dispositivo dell'art. 3 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’attuazione della lettera i) delega richiedeva, sotto il profilo ordinamentale di intervenire sulla norma contenuta nell’art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.
Nelle more della predisposizione del presente decreto, tuttavia, è stata approvata la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” (in vigore dal 21 giugno scorso), il cui art. 13, comma 1, è intervenuto sui commi 6 e 7 del citato art. 1.


Nella prima disposizione, viene ora prevista - quale contenuto necessario del progetto organizzativo dell’ufficio di Procura - l’individuazione di «criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili»; con la seconda, si è attuata la “tabellarizzazione dei progetti organizzativi”, anch’essa richiesta dalla lett. i) della delega, laddove si prevede di allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.


Tanto premesso, nello spirito della riforma, si è comunque ritenuto necessario rimarcare anche in sede di disciplina processuale che i criteri di priorità non hanno valenza puramente organizzativa, ma sono destinati a incidere sulle scelte procedimentali del pubblico ministero, sin dall’attività successiva all’iscrizione della notizia di reato. La sede di intervento è stata quella delle disposizioni di attuazione, dove già risultano allocati i criteri di priorità nella trattazione dei processi (art. 132 bis disp. att.).

In quest’ottica, si prevede anzitutto una norma di portata generale, da inserire in apertura del capo dedicato al pubblico ministero, che vincola quest'ultimo al rispetto dei criteri di priorità tanto nella fase delle indagini, quanto al momento dell’esercizio dell’azione penale.
La seconda previsione (art. 127 bis) riguarda specificamente il procuratore generale e stabilisce che, nel disporre l’avocazione facoltativa, questi debba tener conto dei criteri di priorità: ove così non fosse, si arriverebbe al paradosso di consentire al procuratore generale di avocare un’indagine postergata dal pubblico ministero proprio in applicazione delle scelte di priorità.

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