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Articolo 256 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Dispositivo dell'art. 256 Codice di procedura civile

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo (1), o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente (2), il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero (3), al quale trasmette copia del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone] (4).

Note

(1) Il teste può giustificatamente rifiutare di rispondere in ordine a fatti estranei all'oggetto del processo. Il caso può darsi quando il giudice, mancando l'opposizione dei soggetti interessati, rivolga al teste domande su circostanze di fatto non dedotte nella prova (purché attinenti all'oggetto del giudizio).
(2) Si tratta di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità.
(3) Dal punto di vista penale, il teste può commettere i seguenti reati:
- art. 366 del c.p. (Rifiuto di uffici legalmente dovuti per l'ipotesi di rifiuto di deporre), quando si rifiuta di deporre senza motivo, non si presente in seguito a nuova intimazione o nonostante l'ordine di accompagnamento coattivo, si rifiuta di declinare le proprie generalità o ottiene in modo fraudolento l'esenzione dall'obbligo di comparire (ad esempio, con un falso certificato medico).
- art. 372 del c.p. (Falsa testimonianza), se rilascia dichiarazioni non veritiere.
E' bene precisare che, secondo giurisprudenza costante, il giudice civile non deve necessariamente considerare attendibile la testimonianza non dichiarata falsa o comunque non ritenuta reticente in sede penale, essendo tale apprezzamento rimesso alla sua discrezionalità. E' invece vera l'affermazione contraria, quindi se il reato è stato ritenuto sussistente con sentenza irrevocabile di condanna, al giudice civile è preclusa l'utilizzazione, ai fini della decisione, della deposizione resa dal falso testimone.
(4) Le parole tra parentesi quadre sono state eliminate con l. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 28 agosto 1989, n. 271 (Norme di attuazione del c.p.p.), che ha abrogato le disposizioni normative disciplinanti l'arresto da parte di organi che non esercitano funzioni penali, tale potere era in realtà già venuto meno.

Spiegazione dell'art. 256 Codice di procedura civile

La disposizione prevede un dovere di denuncia del giudice civile al pubblico ministero nel caso in cui il testimone, dopo essersi presentato in udienza, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o ancora nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente (il giudice istruttore dovrà trasmettere copia del processo verbale al P.M. al fine di esercitare l'azione penale nei confronti del teste).

Il potere di denuncia del giudice istruttore al P.M. di queste inadempienze del teste non serve che a far accertare la verità, al fine di rendere delle deposizioni complete da parte del teste.

La tutela penale della testimonianza si rinviene all’art. 366 del c.p., rubricato “Rifiuto di uffici legalmente dovuti” ed all’art. 372 del c.p., rubricato “Falsa testimonianza”.
La prima fattispecie normativa comprende il rifiuto di assumere o di adempiere le funzioni del testimone, di dare le proprie generalità, di prestare giuramento e l'esenzione dell'obbligo di comparire, ma anche il caso in cui il teste si rifiuti di comparire a seguito di nuova intimazione o dopo il mandato di accompagnamento di cui all’art. 255 del c.p.c..

La seconda fattispecie normativa, invece, si riferisce al reato di falsa testimonianza vera e propria.

Il giudice istruttore effettua denuncia al P.M. quando vi è fondato sospetto che il teste non abbia detto la verità o sia stato reticente (per dare inizio all'azione penale è necessario solo il mero fondato sospetto che il teste abbia reso testimonianze false o sia stato reticente).

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non ha l'obbligo di disattendere le deposizioni testimoniali a seguito della denuncia presentata in sede penale contro le persone escusse, in quanto solo l'accertata sussistenza del reato di falsa testimonianza in sede penale vieta di tener conto di tali deposizioni.
Al contrario, l'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende veritiera la dichiarazione resa dallo stesso in sede civile in quanto, a prescindere dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità (il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe solo nei casi stabiliti dalla legge).

La denuncia di falsa testimonianza può comportare la sospensione del processo solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 del c.p.p., ma non nel caso di denuncia per mancata comparizione o per rifiuto di giurare o di deporre.

La ritrattazione non può che considerarsi come riconoscimento della falsa testimonianza da parte del teste, completata dall'esposizione di fatti accaduti o dall'affermazione della sua ignoranza se non conosce i fatti (in sostanza consiste nella dichiarazione di un fatto sfavorevole allo stesso teste).
La ritrattazione si applica solo alla falsa testimonianza tipica, mentre non trova applicazione in caso di rifiuto di giurare, di testimoniare, ecc.
È compito discrezionale del giudice valutare se la nuova deposizione resa sia attendibile o meno, in quanto nulla impedisce che la nuova versione dei fatti sia quella falsa.

A seguito della legge n. 263/2005 è stata soppressa la disposizione, contenuta nell’ultimo comma della norma, relativa alla possibilità per il Giudice di disporre l'arresto immediato del testimone.

Massime relative all'art. 256 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19357/2016

L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende, di per sé, veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile perché, indipendentemente dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, subendo deroghe il principio della libera valutazione delle prove nei soli casi stabiliti dalla legge. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2014).

Cass. civ. n. 647/2008

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (nella rispettiva formulazione applicabile, "ratione temporis", a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa "notitia criminis" da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al secondo comma del citato art. 3 cod. proc. pen., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile. (Rigetta, Trib. Avellino, 4 Luglio 2003).

Cass. civ. n. 7998/1990

La circostanza che il teste, in relazione ai fatti sui quali viene chiamato a deporre, si possa trovare nell'alternativa di ammettere o negare la commissione di un reato, non implica di per sé incapacità a testimoniare, non rientrando nelle previsioni dell'art. 246 c.p.c., né invalidità della testimonianza, ma spiega rilevanza solo sotto il diverso profilo dell'eventuale giustificazione del rifiuto della deposizione, a norma dell'art. 256 c.p.c., ovvero della valutazione dell'attendibilità della deposizione medesima.

Cass. civ. n. 3674/1981

Per i testimoni assunti nel processo civile, mentre l'accertamento del reato di falsa testimonianza vieta al giudice civile di tener conto della deposizione del teste riconosciuto falso, essendo l'inattendibilità di costui effetto necessario della relativa condanna, nell'ipotesi, invece, di assoluzione del teste dal menzionato reato, con sentenza irrevocabile, è rimessa al prudente apprezzamento di detto giudice la valutazione della sua attendibilità.

Cass. civ. n. 1322/1948

Pur non risultando sufficienti elementi per l'applicazione degli artt. 246 (rilevante la incapacità a testimoniare di persone che abbiano giuridico interesse a partecipare al giudizio) e 256 del codice di procedura civile (sulla perseguibilità in giudizio penale dei testi falsi o reticenti) all'insindacabile potere del giudice di valutazione del materiale probativo non è vietato di dubitare della veridicità di un teste, o negargli fede, per le particolari relazioni che egli abbia con i soggetti o con l'oggetto del giudizio.

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