La disposizione prevede un dovere di denuncia del giudice civile al
pubblico ministero nel caso in cui il testimone, dopo essersi presentato in udienza, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o ancora nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente (il
giudice istruttore dovrà trasmettere copia del processo verbale al P.M. al fine di esercitare l'azione penale nei confronti del teste).
Il potere di denuncia del giudice istruttore al P.M. di queste inadempienze del teste non serve che a far accertare la verità, al fine di rendere delle deposizioni complete da parte del teste.
La tutela penale della testimonianza si rinviene all’
art. 366 del c.p., rubricato “
Rifiuto di uffici legalmente dovuti” ed all’
art. 372 del c.p., rubricato “
Falsa testimonianza”.
La prima fattispecie normativa comprende il rifiuto di assumere o di adempiere le funzioni del testimone, di dare le proprie generalità, di prestare giuramento e l'esenzione dell'obbligo di comparire, ma anche il caso in cui il teste si rifiuti di comparire a seguito di nuova intimazione o dopo il mandato di accompagnamento di cui all’
art. 255 del c.p.c..
La seconda fattispecie normativa, invece, si riferisce al reato di falsa testimonianza vera e propria.
Il giudice istruttore effettua denuncia al P.M. quando vi è fondato sospetto che il teste non abbia detto la verità o sia stato reticente (per dare inizio all'azione penale è necessario solo il mero fondato sospetto che il teste abbia reso testimonianze false o sia stato reticente).
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non ha l'obbligo di disattendere le deposizioni testimoniali a seguito della denuncia presentata in sede penale contro le persone escusse, in quanto solo l'accertata sussistenza del reato di falsa testimonianza in sede penale vieta di tener conto di tali deposizioni.
Al contrario, l'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende veritiera la dichiarazione resa dallo stesso in sede civile in quanto, a prescindere dalla formula assolutoria, non viene meno in capo al giudice civile il potere-dovere di valutarne l'attendibilità (il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe solo nei casi stabiliti dalla legge).
La denuncia di falsa testimonianza può comportare la
sospensione del processo solo se ricorrono le condizioni di cui all’
art. 3 del c.p.p., ma non nel caso di denuncia per mancata comparizione o per rifiuto di giurare o di deporre.
La
ritrattazione non può che considerarsi come riconoscimento della falsa testimonianza da parte del teste, completata dall'esposizione di fatti accaduti o dall'affermazione della sua ignoranza se non conosce i fatti (in sostanza consiste nella dichiarazione di un fatto sfavorevole allo stesso teste).
La ritrattazione si applica solo alla falsa testimonianza tipica, mentre non trova applicazione in caso di rifiuto di giurare, di testimoniare, ecc.
È compito discrezionale del giudice valutare se la nuova deposizione resa sia attendibile o meno, in quanto nulla impedisce che la nuova versione dei fatti sia quella falsa.
A seguito della legge n. 263/2005 è stata soppressa la disposizione, contenuta nell’ultimo comma della norma, relativa alla possibilità per il Giudice di disporre l'arresto immediato del testimone.