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Articolo 59 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Contestazione dell'illecito amministrativo

Dispositivo dell'art. 59 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407 bis, comma 1, del codice di procedura penale(1).

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

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