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Articolo 323 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Perdita di efficacia del sequestro preventivo

Dispositivo dell'art. 323 Codice di procedura penale

1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [425], ancorché soggetta a impugnazione [428], il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova [187, 253, 262], il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari(1).

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate [240 c.p.].

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316(2).

Note

(1) Trattasi dell'ipotesi di conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio, che si concretizza in presenza di un interesse sotto il profilo probatorio in relazione alla cosa oggetto della misura cautelare.
(2) In tali ipotesi invece si attua una conversione da sequestro preventivo a sequestro conservativo, sia nell'ipotesi di sentenza di condanna, sia di proscioglimento o di non luogo a procedere, in quanto soggette a impugnazione, e al di fuori dell'eventualità di cui al comma terzo del presente articolo e sempre che non permanga l'esigenza cautelare ex art. 321.

Ratio Legis

Avendo il sequestro preventivo natura cautelare, al venir meno delle esigenze cui è chiamato a dare soddisfazione questo perde la propria efficacia.

Spiegazione dell'art. 323 Codice di procedura penale

Per quanto concerne la perdita di efficacia del sequestro preventivo conseguente alla pronuncia di determinate sentenze, la norma in oggetto prevede due specifiche ipotesi relative al fenomeno della conversione in altre figure di sequestro.

Da un lato la conversione in sequestro probatorio, tutte le volte in cui sequestro preventivo, avendo ad oggetto più esemplari identici della cosa sequestrata abbia perso efficacia a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, in caso di impugnazione da parte del p.m. ove la cosa presenti nondimeno interesse dal punto di vista probatorio. In tal caso, il giudice ordina il mantenimento del sequestro di un solo esemplare, disponendo la restituzione degli altri.

Dall'altro lato, la conversione conseguente ad una pronuncia di condanna, quando non sia stata disposta la confisca delle cose sequestrate in via preventiva, nel qual caso dovranno essere tenuti fermi gli effetti del sequestro ai sensi del comma 3.

Oltre a queste ipotesi, si prevede la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, ove ne sussistano i presupposti, e dunque a garanzia della solvibilità dell'imputato o del responsabile civile (v. art. 316).

In tutti gli altri casi, qualora il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, il giudice ordina la restituzione, a meno che non debba procedere alla confisca delle cose elencate nell'art. 240 c.p., e ciò vale anche nel caso in cui la sentenza assolutoria sia stata impugnata dal pubblico ministero.

Massime relative all'art. 323 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 50946/2017

In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone su istanza del pubblico ministero che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen.; né il rimedio inammissibilmente esperito può convertirsi in richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 40388/2009

In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per i reati di associazione per delinquere e peculato, con un contestuale ordine di dissequestro e restituzione di beni mobili e conti correnti sequestrati all'imputato e alla coniuge).

Cass. pen. n. 699/1999

Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, comma quarto, c.p.p., le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto, ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti della P.A., né della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47. D'altro canto, mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la condanna definitiva si verrebbe a privare ingiustamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione disposta dal giudice.

Cass. pen. n. 711/1997

In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo deve essere revocato con la sentenza di condanna di primo grado e il bene dovrà essere restituito agli aventi diritto. A tal fine sarà tuttavia necessario accertare in sede di restituzione se sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a demolire, che comporta l'automatica acquisizione e l'immediato trasferimento dell'immobile, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, al patrimonio del comune, sempre che il proprietario non sia incolpevole o estraneo all'abuso.

Cass. pen. n. 8444/1993

In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare: non può quindi — in tema di reati edilizi — essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perché l'eventuale reiterazione della condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato; sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione. (La Corte ha ritenuto compatibile l'ordine di demolizione delle opere abusive ed il dissequestro).

Cass. pen. n. 676/1993

In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice deve, di regola, restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro. Non è, infatti, consentita la restituzione in favore dell'amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché questa è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla pubblica amministrazione medesima in sede di autotutela. L'immobile va restituito all'ente territoriale solo quando il predetto iter amministrativo sia stato completato (acquisizione e titolo per l'immissione in possesso) in modo incontestato e definitivo. (Nella specie la restituzione al comune, disposta con sentenza, è stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte, in quanto priva di motivazione).

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Antonio C. chiede
mercoledì 16/01/2019 - Sicilia
“Posso fare opposizione all’esecuzione per espropriazione di un bene di cui sono usufruttuario ed i miei figli hanno la nuda proprietà in quanto in quel periodo avevo una ordinanza di applicazione di misure cautelari e Decreto di sequestro preventivo , il tutto annullato con sentenza esecutiva il 02/10/2018”
Consulenza legale i 18/01/2019
Il codice di procedura penale all’art. 323 prevede che in caso di sequestro preventivo con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia il diritto.

Nel caso di specie dunque l’esecuzione sui beni sequestrati sembra essere illegittima nella misura in cui la sentenza divenuta esecutiva abbia “annullato” eventuali precedenti condanne nei precedenti gradi di giudizio.

Ciò a meno che il sequestro in questione non fosse finalizzato alla confisca. In tal caso infatti sempre l’articolo 323 del codice di rito prevede che il Giudice restituisca le cose sequestrate agli aventi diritto a meno che non debba disporre la confisca a norma dell’art. 240 del codice penale.

In sintesi, è possibile opporsi all’esecuzione in questione solo allorché la sentenza abbia effettivamente assolto l’imputato e a patto che il giudice su quei beni non abbia disposto la confisca.