Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 37 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 37 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore(1).

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Note

(1) Comma modificato - così come la rubrica del presente articolo - dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 37 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Una delle maggiori novità dovute al Codice della Crisi risiede nella introduzione di norme procedimentali uniformi per l'accesso alle procedure concorsuali, al fine di conferire maggiore celerità ed efficienza a suddette procedure. Nonostante l'istituzione di un modello processuale unitario per l'accertamento dell'insolvenza o della crisi del debitore, tuttavia, il Codice continua a regolare in maniera differente il procedimento a seconda del tipo di domanda presentata e del tipo di strumento prescelto (la distinzione fondamentale è tra procedure di stampo negoziale e procedure liquidatorie).

La norma in oggetto precisa che la domanda di accesso ad un qualsiasi strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinato dal Codice deve assumere la forma del ricorso.
Tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza vanno inclusi:
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti
  • il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
  • la convenzione di moratoria
  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore
  • il concordato preventivo
  • il concordato minore
  • la liquidazione giudiziale
  • la liquidazione controllata
La stessa disposizione poi precisa che la legittimazione attiva alla presentazione della domanda spetta:
  • nella liquidazione giudiziale, al debitore, ai creditori, al Pubblico Ministero, all'organo di controllo (se il debitore è una società) o comunque alle autorità amministrative che esercitano funzioni di controllo sull'impresa
  • negli altri strumenti di regolazione, al solo debitore: l'accesso a tali strumenti, difatti, si fonda su un presupposto meno grave dell'insolvenza (la crisi) e che non giustifica l'attribuzione del potere di decidere sulla sorte dell'impresa a soggetti diversi dall'imprenditore o comunque dal debitore.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!