Una delle maggiori novità dovute al Codice della Crisi risiede nella introduzione di
norme procedimentali uniformi per l'accesso alle
procedure concorsuali, al fine di conferire maggiore
celerità ed efficienza a suddette procedure. Nonostante l'istituzione di un
modello processuale unitario per l'accertamento dell'
insolvenza o della crisi del debitore, tuttavia, il Codice
continua a regolare in maniera differente il procedimento a seconda del tipo di domanda presentata e del tipo di strumento prescelto (la distinzione fondamentale è tra procedure di stampo negoziale e procedure liquidatorie).
La norma in oggetto precisa che la domanda di accesso ad un qualsiasi strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinato dal Codice deve assumere la forma del
ricorso.
Tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza vanno inclusi:
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gli accordi di ristrutturazione dei debiti
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il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
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la convenzione di moratoria
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la ristrutturazione dei debiti del consumatore
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il concordato preventivo
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il concordato minore
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la liquidazione giudiziale
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la liquidazione controllata
La stessa disposizione poi precisa che la
legittimazione attiva alla presentazione della domanda spetta:
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nella liquidazione giudiziale, al debitore, ai creditori, al Pubblico Ministero, all'organo di controllo (se il debitore è una società) o comunque alle autorità amministrative che esercitano funzioni di controllo sull'impresa
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negli altri strumenti di regolazione, al solo debitore: l'accesso a tali strumenti, difatti, si fonda su un presupposto meno grave dell'insolvenza (la crisi) e che non giustifica l'attribuzione del potere di decidere sulla sorte dell'impresa a soggetti diversi dall'imprenditore o comunque dal debitore.