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Articolo 252 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 252 bis Codice di procedura penale

1. (1)Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 12, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Sulla scorta di una serie di pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (da ultima, la sentenza 27 settembre 2018, Brazzi c Italia), è emersa la necessità di prevedere un rimedio per colmare l’assenza, nel sistema italiano, di un controllo giurisdizionale sul decreto di perquisizione, disposto durante l’indagine, non seguito da sequestro. La norma in esame introduce questo rimedio per assicurare, anche nel caso di perquisizione negativa, una tutela al diritto alla riparazione delle violazioni dei diritti convenzionalmente e costituzionalmente garantiti.

Spiegazione dell'art. 252 bis Codice di procedura penale

L’art. 252-bis c.p.p. (inserito dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) introduce uno specifico rimedio, avente carattere impugnatorio, che permette all’indagato e ai soggetti interessati di richiedere un controllo sul presupposto che fonda l’attività di perquisizione. In sintesi, la norma prevede il diritto dell’indagato e degli interessati di proporre, innanzi al giudice per le indagini preliminari, opposizione contro il decreto di perquisizione al quale non segua un provvedimento di sequestro (è il caso della cd. perquisizione negativa).

Il comma 1 prevede che l’indagato e la persona, nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita, possono proporre opposizione contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.

Però, questo rimedio non può essere esperito quando alla perquisizione sia seguito il sequestro. Invece, qualora sia stato disposto il sequestro dopo la perquisizione, l’interessato potrà esperire il riesame di cui all’art. 324 del c.p.p..

Il comma 2 stabilisce che l’opposizione può essere proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.

Ai sensi dei commi 1 e 3, il giudice per le indagini preliminari provvede sull’opposizione a norma dell’art. 127 del c.p.p. (ossia, in camera di consiglio) e accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

Però la norma non specifica in modo espresso i motivi per cui l’opposizione può essere presentata. Tuttavia, dato che il comma 3 prevede che il giudice debba accogliere l’opposizione solo quando accerti che la perquisizione sia stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge, è possibile limitare i motivi dell’opposizione ai vizi relativi ai presupposti sostanziali prescritti dalla legge per la perquisizione. D’altronde, l’attività di perquisizione può dirsi arbitraria soltanto in mancanza di tali presupposti.

Peraltro, una previsione simile è stata introdotta nell'art. 352 del c.p.p. in relazione alla perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Difatti, il nuovo comma 4-bis prevede che, entro dieci giorni dalla data di conoscenza del decreto di convalida, l'indagato e i soggetti interessati possono proporre opposizione al decreto di convalida emesso dal pubblico ministero.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il rimedio avverso il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero è stato inserito in un nuovo articolo 252 bis, collocato in chiusura del capo II del Titolo III del Libro II del codice e intitolato Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero.


La clausola di riserva che apre la disposizione circoscrive l’operatività del rimedio ai soli casi in cui alla perquisizione non sia conseguito un sequestro. Conformemente al criterio di delega, i soggetti legittimati alla proposizione del rimedio sono stati individuati nella persona sottoposta a indagini e in quella nei cui confronti la perquisizione sia stata disposta o eseguita.


Al riguardo, va notato che, in considerazione della natura impugnatoria del rimedio, ad esso potrà fare ricorso la persona sottoposta a indagini, che non sia stata al contempo destinataria diretta della perquisizione (o delle relative attività esecutive), solo allorquando sussista un suo concreto interesse a far valere l’illegittimità della perquisizione. Tuttavia, trattandosi di un requisito di natura generale (art. 568, co. 4, c.p.p.), è parso superfluo farne espressa menzione nel testo della norma.


Quanto ai motivi per i quali l’opposizione può essere proposta, pur rilevandosi che essi non risultano esplicitamente indicati in alcuna delle norme del codice che al rimedio in questione fanno riferimento (oltre all’art. 263, co. 5, si vedano gli artt. 233, co. 1 bis, 366, co. 2, 408, co. 3, 461, co. 1, 667, co. 4, 678, co. 1 ter, c.p.p.), è parso comunque opportuno precisare che – coerentemente con la ratio della sua introduzione – i vizi deducibili sono esclusivamente quelli che attengono ai presupposti sostanziali previsti dalla legge per l’effettuazione della perquisizione, solo in assenza dei quali l’ingerenza nelle libertà del singolo può definirsi “arbitraria”.


A tal fine, al comma 3 della nuova norma s’è previsto che il giudice debba «accoglie[re] l’opposizione quando accert[i] che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge».
In proposito, giova unicamente aggiungere come la soluzione appena indicata, calibrata in modo da soddisfare pienamente l’interesse dell’opponente all’accertamento dell’illegittimità della perquisizione subìta, senza tuttavia sfociare nell’invalidazione processuale del decreto oggetto di opposizione (e/o delle relative risultanze), è parsa altresì funzionale alla conferma dell’incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato [...], o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria» (così, in tempi recenti, Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, in motivazione, ove si richiamano: Sez. Un., n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M’Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01).


Premesso infatti che, come ripetutamente rilevato dalla Corte costituzionale, la disciplina in questione costituisce frutto «di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare» (sentenze n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019), nel caso di specie appare del tutto evidente che il criterio di delega in attuazione non solo non consenta, ma addirittura espressamente precluda qualsiasi intervento volto a modificarne l’attuale configurazione.


Con il comma 2 della norma, infine, l’esperibilità del rimedio è stata subordinata al rispetto di un termine di dieci giorni, mutuato dalle disposizioni in tema di riesame reale (art. 324), cui si è fatto riferimento anche per il dies a quo di decorrenza, che è stato individuato nel momento dell’esecuzione del provvedimento, ovvero nella diversa e successiva data in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.


Per i residui profili procedurali è stata testualmente riprodotta la formula impiegata nell’articolo 263, co. 5, del codice («possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127»), espressamente richiamato – come visto – nella Relazione della Commissione Lattanzi.

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