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Articolo 133 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Modalitą e garanzie della partecipazione a distanza

Dispositivo dell'art. 133 ter Codice di procedura penale

1. (1)L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate(2).

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Note

(1) Disposizione introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

La nuova disciplina sulla partecipazione a distanza ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di bilanciare due opposte esigenze: per un verso, si vuole realizzare la semplificazione e la speditezza del processo penale; per altro verso, si vuole assicurare la partecipazione dell’imputato (e, dunque, il suo diritto di difesa) e delle altre parti.

Spiegazione dell'art. 133 ter Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inserito, nel Libro II del codice di procedura penale, il nuovo Titolo II-bis che disciplina la partecipazione a distanza. In particolare, questo nuovo Titolo è composto solo dall’art. 133 bis del c.p.p. e dall’art. 133-ter c.p.p..

L’art. 133-ter c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) regolamenta le modalità e le garanzie della partecipazione a distanza.

Il comma 1 stabilisce l’autorità giudiziaria procedente può disporre con decreto motivato che un atto sia compiuto a distanza o che le parti partecipino a distanza al suo compimento o alla celebrazione dell’udienza.

Il decreto, se non è emesso in udienza, deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima della data dell’atto. Ciò salvo i casi di urgenza e garantendo sempre al difensore l’esercizio delle facoltà previste dal comma 7 (collegamento dai propri uffici o da altro luogo idoneo; diritto di essere presente nel luogo dove si trova l’assistito e diritto di consultarsi riservatamente con l’assistito mediante strumenti tecnici idonei).

Ai sensi del comma 2, la partecipazione a distanza si svolge attraverso collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza. Per tutta la durata del compimento delle formalità, quest’ultimo luogo è equiparato all’aula d’udienza (quindi, durante questo lasso temporale, devono rispettarsi le stesse norme di comportamento richieste nelle aule di tribunale).

Il comma 3 precisa che il collegamento audiovisivo deve essere realizzato, a pena di nullità,
seguendo alcune modalità e garanzie:
  • il collegamento deve essere attuato con modalità idonee ad assicurare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, nonché la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ognuna di essa di ascoltare quanto viene detto dalle altre;
  • nel caso di udienza pubblica, deve essere garantita un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza;
  • deve essere disposta la registrazione audiovisiva dell’atto o dell’udienza.

Poi, il comma 4 pone la regola generale per l’individuazione dei luoghi idonei a consentire alle persone di collegarsi all’aula di udienza: di norma, le persone, che compiono l’atto o che partecipano a distanza all’udienza, si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria.

Però, la regola generale di cui al comma 4 conosce alcune deroghe:
  • una prima deroga è prevista per le persone detenute o internate o in custodia cautelare o ristrette in carcere per arresto o fermo. A norma del comma 5, tali soggetti si collegano a distanza dal luogo in cui si trovano;
  • un’altra deroga è prevista per chi chiede all’autorità giudiziaria di collegarsi all’udienza da altro luogo, diverso da quello indicato nel comma 4. In tal caso, come precisato dal comma 6, l’autorità giudiziaria – sentite le altre parti che partecipano all’udienza – può comunque autorizzare il collegamento a distanza da un altro luogo;
  • ai sensi del comma 7, i difensori si collegano dai propri uffici o da altro luogo idoneo. A loro viene garantito il diritto di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito, nonché il diritto di consultarsi riservatamente con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Infine, il comma 8 precisa che, salvo che l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria dovrà controllare l'identità delle persone collegate a distanza, accertando le loro generalità. Inoltre, l'ausiliario dovrà redigere il verbale delle operazioni svolte.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

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