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Articolo 40 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 40 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120 bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza(2).

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata(2).

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento(2).

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente(2).

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8(2).

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 40, comma 2; (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 40, comma 7; (con l'art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 40, comma 8; (con l'art. 12, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 40, comma 9; (con l'art. 12, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 40, comma 10.

Spiegazione dell'art. 40 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di disciplinare i contenuti del ricorso e gli adempimenti che seguono il relativo deposito.

Il ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza deve necessariamente indicare:
  1. l'ufficio giudiziario competente
  2. l'oggetto
  3. le ragioni della domanda
  4. le conclusioni

Il ricorso deve inoltre essere sottoscritto da un difensore munito di procura. Va però notato che per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e alla liquidazione controllata, la domanda può essere presentata personalmente dal debitore, tramite un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC). Se poi il debitore è una società, la decisione sull'accesso alle procedure concorsuali, in virtù di quanto previsto all'art. 120-bis CCI, è rimessa esclusivamente all'organo amministrativo.

Successivamente al deposito del ricorso, lo stesso deve essere comunicato entro il giorno seguente al registro delle imprese, il cui conservatore deve provvedere alla relativa annotazione, entro il giorno successivo (con l'espressa indicazione della eventuale domanda del debitore di profittare delle misure protettive di cui all'art. 54 CCI).
Qualora la domanda abbia ad oggetto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'accordo raggiunto deve essere pubblicato nel registro delle imprese unitamente al ricorso per l'omologazione e, se omologato, produrrà i propri effetti erga omnes dal momento della pubblicazione. Con il provvedimento di omologazione dell'accordo, inoltre, il Tribunale può nominare anche un commissario giudiziale (la nomina è obbligatoria quando sono pendenti contro il debitore delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale).

Quando la domanda è presentata da soggetti diversi dal debitore ed il debitore sia tenuto a munirsi del domicilio digitale, il ricorso deve essere notificato:
  • tramite posta elettronica certificata, a cura della cancelleria
  • tramite inserimento nell'area web di cui all'art. 359 CCI, se non è stato possibile eseguire la notifica tramite posta elettronica, per causa imputabile al debitore
  • personalmente presso la sede legale dell'impresa o presso la residenza del debitore (se non iscritto nel registro), se non è stato possibile eseguire la notifica tramite posta elettronica, per causa non imputabile al debitore
Quando il ricorso è presentato da soggetti diversi dal debitore ed il debitore è una persona fisica non obbligata a munirsi del domicilio digitale, la notifica va effettuata mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli ultimi due commi regolano i casi in cui, pendente la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, venga successivamente presentata, rispettivamente, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. Nel tentativo di evitare indebiti abusi processuali, sia da parte del debitore che dei creditori, si dispone che:
  • qualora sia già stato depositato il ricorso per l'acceso ad uno strumento di regolazione della crisi, l'istanza di liquidazione giudiziale debba essere presentata nel medesimo procedimento ed entro la data di rimessione della causa al collegio per la decisione. Laddove invece l'istanza sia proposta separatamente, è il Tribunale a dover disporre d'ufficio la riunione dei procedimenti.
  • qualora sia già stata depositata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi debba essere presentato dal debitore nel medesimo procedimento entro la data della prima udienza, a pena di decadenza (decorso tale termine, il debitore non potrà presentare la domanda, dovendo attendere l'esito della procedura di liquidazione giudiziale)

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