Cass. civ. n. 15028/2024
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
Cass. civ. n. 1772/2024
L'interesse ad agire ex art. 117, comma 1 c.c., che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.
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Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod. civ., dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.
Cass. civ. n. 33409/2021
In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.
Cass. civ. n. 4653/2018
In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.
Cass. civ. n. 10734/2010
A norma dell'art. 117 cod. civ., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione; a tal fine, gli eredi necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all'impugnazione del matrimonio canonico del "de cuius", tardivamente trascritto (nella specie dal coniuge - nominata erede universale - successivamente al decesso del "de cuius"), se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.
Cass. civ. n. 720/1986
Con riguardo alla nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), l'«interesse legittimo ed attuale», la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117 primo comma, c.c., per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l'azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause d'invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Pertanto, deve negarsi nei confronti dell'Inps la legittimazione all'azione di nullità del matrimonio per mancanza di libertà di stato, in relazione agli obblighi assicurativi inerenti al trattamento pensionistico in favore del coniuge superstite, tenuto conto che, in tale situazione, la qualità di coniuge non incide in via diretta sul rapporto assicurativo, ma configura mero presupposto del suddetto trattamento, e che inoltre l'interesse dell'istituto all'individuazione dell'avente diritto al trattamento stesso resta tutelato dalla facoltà di rifiutarlo a chi non provi l'indicato presupposto, ovvero, in presenza di un conflitto fra atti di matrimonio, fino a quando non venga accertata la validità dell'uno o dell'altro vincolo, su iniziativa degli aspiranti alla pensione di riversibilità.