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Articolo 368 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Dispositivo dell'art. 368 Codice di procedura civile

Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato (1).

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [o davanti a un pretore] (2), oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto (3).

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Note

(1) Il difetto di giurisdizione, nell'ipotesi contemplata dall'articolo, può essere dichiarato in ogni stato e grado del processo e da un soggetto che non è parte del giudizio (la pubblica amministrazione). In ciò sta la differenza con il regolamento di giurisdizione previsto dall'art. 41 del c.p.c., che si può proporre solo fino alla sentenza di primo grado e soltanto da chi già sia parte del giudizio.
(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Il termine di trenta giorni decorre dalla notificazione del decreto di sospensione del processo emanato dal capo dell'ufficio giudiziario.

Ratio Legis

Il fine della norma è quello di evitare conflitti di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
L'articolo in commento ha avuto scarsa applicazione nella prassi, principalmente nella materia fallimentare.

Spiegazione dell'art. 368 Codice di procedura civile

La disciplina dettata da questa norma è stata scarsamente adoperata nella prassi, salvo poche applicazioni in materia fallimentare.

La facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione, previo decreto motivato del prefetto, di richiedere il regolamento, riguarda un difetto assoluto di potere giurisdizionale; solo il prefetto del luogo in cui pende il giudizio di merito ha la facoltà di sollevare la questione di giurisdizione.

Il termine qui previsto per proporre il ricorso attiene alla sola possibilità concessa alle parti in giudizio di togliere la causa dallo stato di quiescenza, dovuto dalla sospensione. Tale termine, di natura perentoria, è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del decreto di sospensione.

La sospensione viene disposta con decreto dal capo dell'ufficio giudiziario e prescinde da qualunque valutazione della fondatezza o meno della richiesta prefettizia (si tratta, pertanto, di un atto necessario).

Il ricorso presuppone due decreti, quello del prefetto e quello di sospensione del processo, i quali devono essere entrambi notificati.
In particolare, la notifica del primo decreto avviene a cura del prefetto e fonda il potere-dovere del pubblico ministero di comunicarlo al capo dell'ufficio giudiziario, mentre la notifica del secondo avviene a cura del P.M. ed è da quest’ultima notifica che decorrono i trenta giorni per adire alle sezioni unite.

Massime relative all'art. 368 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7340/1998

Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 c.p.c., che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtą, pił che la formulazione di una domanda, l'esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi all'art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell'ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l'onere per le parti del giudizio di investire della questione di giurisdizione la Corte di cassazione, mediante ricorso per regolamento di giurisdizione da proporre nel previsto termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, a pena di inammissibilitą del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 1103/1969

Soltanto la P.A., che non sia stata parte in causa, puņ proporre l'istanza di regolamento, previo decreto motivato del prefetto, in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ. n. 3029/1968

Il prefetto puņ proporre regolamento di giurisdizione riguardo ad una procedura esecutiva del singolo contro uno Stato estero.

Cass. civ. n. 2663/1950

Se la pubblica amministrazione, non essendo parte in causa, abbia sollevato la questione di giurisdizione a mezzo di decreto del prefetto, a norma dell'art. 41, secondo comma, e 368, primi tre comma del codice di procedura civile, e in conseguenza le Sezioni Unite della Suprema Corte siano state investite della questione di giurisdizione con ricorso proposto a cura della «parte pił diligente», tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora successivamente l'amministrazione abbia ritenuto opportuno di desistere dal proporre la questione di giurisdizione, ed abbia pertanto revocato il decreto del prefetto; tale inammissibilitą non viene meno anche se la «parte pił diligente» dichiari di fare propria la questione di giurisdizione gią sollevata dalla P.A. con l'opposizione poi revocata.

Cass. civ. n. 1584/1947

Sollevata dal prefetto la questione di giurisdizione a termini dell'art. 41 secondo comma c.p.c. il ricorso che la parte diligente proponga alla Corte di cassazione per investirla della cognizione della questione stessa deve essere dichiarato inammissibile se sia gią decorso il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del decreto prefettizio.

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