Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 68 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Errore sull'identità fisica dell'imputato

Dispositivo dell'art. 68 Codice di procedura penale

1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620 lett. g), 667 c.p.p.].

Spiegazione dell'art. 68 Codice di procedura penale

Come già anticipato all'interno dell'art. 66, qualora un soggetto sia stato imputato per un fatto che non ha commesso perchè vi è stato un errore circa l'identificazione fisica del soggetto, il giudice, in ogni stato e grado del processo, dovrà pronunciare sentenza ex art. 129. Tale norma va letta anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza rinvio ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona.

Il legislatore nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle indagini preliminari, ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di richiedere l'archiviazione del procedimento ex. art. 411. Anche in relazione all'arresto in flagranza ed al fermo il legislatore si è occupato di disciplinare l'errore di persona, stabilendo all'art. 389 l'obbligo di immediata liberazione.

Se l'errore di persona emerge invece nel corso del processo, ecco che interviene la norma in esame. Il giudice, se rileva l'errore, pronuncia immediatamente sentenza di non luogo a procedere ex art. 129, dopo aver sentiti il pubblico ministero e i difensori.

Massime relative all'art. 68 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5622/1995

Quando il pretore ha fondati motivi per ritenere che le generalità con cui viene identificata una persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di emissione del decreto penale di condanna siano fittizie, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta del decreto penale, deve richiedere al pubblico ministero ulteriori accertamenti nell'ambito dei sui poteri funzionali e non può dichiarare, ex art. 129 c.p.p., non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto, in quanto non identificato né identificabile.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.