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Articolo 161 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

Dispositivo dell'art. 161 Codice di procedura penale

01. 1.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento(1).

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio(2).

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale(3).

2. [Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.](4)

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmetto immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione(5).

4. [Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.]Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159(6).

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso(3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.
1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l’invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorità giudiziaria. L’imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato.
3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

(1) Comma inserito e premesso al comma 1 dall'art. 10, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma sostituito ex art. 10, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) Comma introdotto dall'art. 10, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(4) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(5) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(6) Comma modificato e periodo in parentesi abrogato dall'art. 10, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Per facilitare le notificazioni all’imputato non detenuto, il codice disciplina la dichiarazione e l’elezione di domicilio. La ratio dell’art. 161 c.p.p. si rinviene nella necessità di contemperare, da un lato, l’interesse dell’imputato libero a conoscere il procedimento e, dall’altro lato, l’interesse pubblico a rendere più efficace il risultato conoscitivo cui è preordinato il sistema delle notificazioni.

Spiegazione dell'art. 161 Codice di procedura penale

Premesso che l'effettività delle notificazioni non può prescindere dalla collaborazione del destinatario dell'atto, l'imputato è tenuto a specificare il luogo in cui gli verranno fatte le notifiche. Questo mediante l'elezione o la dichiarazione di domicilio.

Con la dichiarazione di domicilio, si indica, come luogo presso cui ricevere le notificazioni degli atti, la propria residenza abituale o il luogo ove ordinariamente lavora: quindi, si tratta dell’indicazione del luogo dove si abita o lavora, presso cui gli atti saranno notificati.
Con l’elezione di domicilio, si sceglie, come luogo presso cui ricevere le notificazioni degli atti, un luogo diverso dal proprio domicilio. A tal fine, si indica un domiciliatario: cioè, una persona diversa dal soggetto interessato del procedimento, la quale è designata per la ricezione della copia degli atti da notificare (ad esempio, il difensore di fiducia).

L’art. 161 c.p.p. è stato modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).

Innanzitutto, la riforma Cartabia ha inserito il comma 01.
Ai sensi del nuovo comma 01, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato, la polizia giudiziaria – se è nelle condizioni – indica all’indagato le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto storico di reato e l’autorità procedente.
Inoltre, sempre in questo stesso momento, la polizia giudiziaria avverte l’indagato o imputato che le successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio, ad eccezione delle notificazioni dei seguenti atti: l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, gli atti introduttivi del giudizio (gli atti di citazione a giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.) e il decreto penale di condanna.
Infatti, questi ultimi atti saranno notificati personalmente alla parte o al domicilio dichiarato o eletto ai sensi del comma 1.
Contestualmente, la polizia giudiziaria avverte l’indagato che egli ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito (anche telefonico) o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità affinché il difensore possa effettuare le comunicazioni. Inoltre, l’indagato è anche avvertito che dovrà informare il difensore di ogni successivo mutamento del recapito o dell’email indicata.

Anche il comma 1 è stato rivisto dalla riforma Cartabia.
La norma stabilisce che, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono invitare l’indagato o imputato a dichiarare o eleggere domicilio.
L’indagato o imputato può dichiarare domicilio in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 157 del c.p.p. (la casa di abitazione o il luogo di lavoro), può dichiarare un domicilio digitale (indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato), eleggere domicilio per le notificazioni riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, gli atti introduttivi del giudizio e il decreto penale di condanna.
Se l’indagato o imputato rifiuta di dichiarare o eleggere domicilio o nel caso in cui il domicilio dichiarato sia (o sia divenuto) inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio.
Contestualmente, l’indagato o imputato è avvertito che ha l’obbligo di comunicare ogni cambiamento del domicilio dichiarato o eletto. In mancanza di tale comunicazione, le notifiche degli atti indicati saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio.

Ai sensi del nuovo comma 1 bis (introdotto dalla riforma Cartabia), nel verbale viene fatta menzione della dichiarazione o elezione di domicilio o del rifiuto di compierla e dei relativi avvertimenti.

Il comma 3 (modificato dalla riforma Cartabia) poi precisa che l’obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio c’è anche per l’imputato detenuto che deve essere scarcerato (per motivi diverso dal proscioglimento definitivo) e per l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza: in tal caso, l’imputato deve dichiarare o eleggere domicilio, al momento della scarcerazione o della dimissione, con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto, il quale procede a norma del comma 1 dell’art. 161 c.p.p..
La dichiarazione o elezione è iscritta nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

Ai sensi del comma 4 (rivisto dalla riforma Cartabia), nei casi previsti dai commi 1 e 3 (caso dell’imputato libero, dell’imputato detenuto da scarcerare e dell’imputato sottoposto a misura di sicurezza da dimettere), se la dichiarazione o elezione di domicilio manca o è insufficiente o inidonea, le notifiche sono effettuate mediante consegna al difensore.
Quanto detto non si applica nelle ipotesi in cui risulta che, per caso fortuito o cause di forza maggiore, l’imputato non ha potuto dichiarare o eleggere domicilio: in tal caso, si seguiranno l’art. 157 del c.p.p. (prima notificazione all’imputato non detenuto) e l’art. 159 del c.p.p. (notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità).

Infine, il nuovo comma 4 bis (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che, nei casi prevosto dai commi 1 e 3, l’elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento sull’art. 161, innanzi tutto, recepisce quanto prescritto dalla legge delega, prevedendo la possibilità che l’imputato possa dichiarare, ai fini delle notificazioni, anche un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Ai fini di una valida dichiarazione di domicilio telematico si richiede, però, che si tratti di un domicilio “proprio”, di cui l’imputato abbia la esclusiva disponibilità.


Peraltro, in conformità alla delega si è coordinata questa norma con il meccanismo di elezione ex lege che oggi è previsto per le notifiche successive alla prima e si è espressamente previsto, a questi fini, che la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, o dell'imputato, lo avverta che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.


Il tutto purché in questo momento si sia in grado di indicare all’imputato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, in quanto si deve trattare di un avviso identico a quello che l’imputato riceverebbe con la prima notifica.
Contestualmente la persona sottoposta alle indagini, o l'imputato, è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.


Per il resto la norma, pur in un contesto di complessiva semplificazione, non ha subito modifiche se non funzionali all’accertamento dell’effettiva consapevolezza dell’imputato di chi sia il proprio difensore e delle conseguenze connesse alla mancata elezione, ad una elezione o dichiarazione errata o all’omissione della comunicazione dell’elezione o dichiarazione.


Sempre per favorire il rapporto effettivo tra imputato e difensore, nei casi di cui ai commi 1 e 3 si è previsto che l’elezione di domicilio presso il difensore sia immediatamente comunicata allo stesso.
Allo stesso fine di agevolare l’instaurazione di un rapporto effettivo fra l’imputato e il difensore a lui nominato d’ufficio, si è imposta la tempestiva comunicazione all’interessato dei recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore. Cosa che per vero già accade per l’imputato detenuto, con la modifica all’art. 28 disp. att.

Massime relative all'art. 161 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 58120/2017

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 52274/2017

Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.

Cass. pen. n. 24864/2017

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

Cass. pen. n. 19277/2017

La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell'imputato mediante consegna di una sola copia "nella qualità", la Corte ha ritenuto che detta locuzione - da intendersi riferita all'esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l'imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato - non avesse comunque impedito anche al professionista "in proprio" di conoscere la data del processo).

Cass. pen. n. 18998/2017

È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, portare tempestivamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente ogni variazione dei propri recapiti - tra cui il numero di fax - onde consentire la regolare ricezione delle notificazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse affetta da nullità la notificazione di un avviso di fissazione avanti a sé dell'udienza di trattazione del ricorso effettuata al difensore, a mezzo del fax, sull'utenza dello studio dal quale lo stesso si era trasferito qualche giorno prima, adottando un nuovo numero, senza però comunicarlo).

Cass. pen. n. 16630/2017

Sono affette da nullità assoluta ed insanabile le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del predetto domicilio e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 15102/2017

È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali).

Cass. pen. n. 42548/2016

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale.

Cass. pen. n. 30897/2015

È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).

Cass. pen. n. 47096/2014

La notificazione all'imputato è legittimamente eseguita al domicilio precedente quando la comunicazione della modifica di questo è intervenuta in data successiva a quella in cui l'atto è stato inoltrato all'ufficiale giudiziario, poiché, a norma dell'art, 162, comma quarto, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all'autorità procedente.

Cass. pen. n. 42755/2014

La notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, in quanto eseguita in forme diverse da quelle prescritte, ma in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, quindi, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Cass. pen. n. 39959/2014

La notifica all'imputato effettuata presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., è valida anche in caso di mutamento della toponomastica stradale, se tale variazione era già intervenuta all'atto di elezione del domicilio.

Cass. pen. n. 32880/2014

In tema di notificazioni, l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato.

Cass. pen. n. 26498/2014

È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l'adempimento nei confronti dell'imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l'incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo. (Fattispecie relativa a rinnovazione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello).

Cass. pen. n. 22645/2014

In ipotesi di revoca espressa della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, deve ritenersi valida la notifica effettuata presso l'effettiva residenza dell'imputato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha affermato che non devono essere privilegiate le modalità di notificazione dell'atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza quando sia possibile ricorrere, senza difficoltà, ad un sistema che garantisca una conoscenza effettiva).

Cass. pen. n. 19673/2014

Quando vi è stata elezione di domicilio, la dichiarazione del domiciliatario che, pur non essendosi rifiutato di ricevere l'atto, abbia indicato un diverso recapito dell'imputato non legittima l'esecuzione della notifica mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161 comma quarto cod. proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nullità del giudizio di appello derivante da nullità della notificazione del relativo decreto di citazione conseguente alla consegna dell'atto presso il difensore invece che presso il domicilio eletto).

Cass. pen. n. 38039/2013

È legittima la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p. mediante consegna al difensore che ha rinunciato al mandato, ma che non é stato ancora sostituito da uno nuovo.

Cass. pen. n. 12821/2013

È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto nella sua interezza, con la conseguenza che è viziata da nullità assoluta la notificazione di tutti gli atti successivi presso altro domicilio. (Fattispecie relativa ad elezione di domicilio contenuta nella procura speciale al difensore incaricato per la presentazione dell'appello, apposta in calce all'atto di impugnazione e richiamata nell'intestazione di questo).

Cass. pen. n. 10227/2013

La disposizione di cui all'articolo 161, comma quarto, c.p.p., che prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio).

Cass. pen. n. 3714/2013

Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.

Cass. pen. n. 43532/2012

Non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei due destinatari - imputato e difensore - ed accompagnata dall'ulteriore annotazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, secondo cui il difensore "riceve l'atto anche per l'imputato". (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello).

Cass. pen. n. 11150/2012

Il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, c.p.p. non è tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A..

Cass. pen. n. 6934/2012

È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei due difensori dell'imputato.

Cass. pen. n. 27547/2009

L'onere di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell'amministrazione comunale, dato che l'ufficiale giudiziario non ha il potere nè il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento.

Cass. pen. n. 45684/2008

È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, la revoca del decreto penale di condanna adottata dal G.i.p. per la mancata trasmissione, da parte dell'ufficiale notificatore, della prova dell'avvenuta consegna del predetto decreto nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato.

Cass. pen. n. 40324/2008

È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza) all'imputato irreperibile eseguita mediante consegna al difensore a mezzo telefax, il cui impiego è consentito non solo con riguardo alle notifiche al difensore in quanto tale, ma anche con riferimento a quelle destinate all'assistito ed effettuate nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p., non sussistendo alcuna ragione per pretendere l'osservanza di forme differenziate per le notificazioni direttamente rivolte al difensore e quelle a costui effettuate nell'interesse del suo patrocinato, stante l'identità fisica del soggetto comunque destinatario dell'atto.

Cass. pen. n. 38557/2008

Sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall'imputato, qualora non risulti che quest'ultimo sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, c.p.p. (Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso).

Cass. pen. n. 37587/2008

In tema di notificazioni, è rituale la notifica eseguita presso il difensore di fiducia nelle forme dell'art. 161, comma quarto, c.p.p. ove la stessa risulti impossibile al domicilio dichiarato a causa della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che in tal caso trovi applicazione l'art. 157, comma ottavo, c.p.p. ).

Cass. pen. n. 37177/2008

In tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d'appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all'imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza ).

Cass. pen. n. 35191/2008

La dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno nella dichiarazione di volontà espressa a verbale e nell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto telegramma o lettera raccomandata-, in cui sono trasfuse, gli elementi di forma necessari alla loro validità. (La Corte ha precisato che l'indicazione normativa del telegramma e della lettera raccomandata non costituisce una tassativa prescrizione di forma ed attiene soltanto alle forme della comunicazione a distanza, che ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta ).

Cass. pen. n. 32259/2007

Non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio determinato a norma dell'art. 161, comma secondo, c.p.p., ad uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato.

Cass. pen. n. 29517/2007

L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera — stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità — è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, c.p.p., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.

Cass. pen. n. 41280/2006

In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. (Fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore).

Cass. pen. n. 39919/2006

L'elezione di domicilio non è validamente comunicata se è contenuta in un atto allegato all'atto di appello ed in quest'ultimo non specificamente indicato.

Cass. pen. n. 36791/2006

Nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p.

Cass. pen. n. 1167/2006

La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, c.p.p. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente), l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo.

Cass. pen. n. 4921/2004

La dichiarazione o elezione di domicilio, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie nella quale l'interessato si era rifiutato di sottoscrivere il verbale predisposto dalla polizia giudiziaria con l'indicazione del suo domicilio, e per la quale si è ritenuto che le necessarie notifiche dovessero essere effettuate presso il difensore, a norma dell'art. 161 comma primo c.p.p.).

Cass. pen. n. 2046/2004

La dichiarazione e l'elezione di domicilio, anche nel processo minorile, sono atti riservati personalmente all'imputato il quale può, quindi, validamente porli in essere senza l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale, la cui eventuale, diversa manifestazione di volontà deve quindi ritenersi soccombente rispetto a quella espressa dal diretto interessato.

Cass. pen. n. 44518/2003

Nel caso in cui l'imputato abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato, deve ritenersi comunque valida la notificazione effettuata non ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 c.p.p. ma al domicilio effettivo dell'interessato, che meglio tutela il suo diritto di difesa.

Cass. pen. n. 26437/2003

L'avvenuta dichiarazione o elezione di domicilio in sede di udienza di convalida dell'arresto, siccome proveniente da soggetto in stato di detenzione, non può valere agli effetti di cui all'art. 161, comma 1, c.p.p., trovando tale norma applicazione soltanto nel caso di soggetti non detenuti. Su detta dichiarazione o elezione, quindi, prevale quella che sia stata poi effettuata all'atto della dimissione dal carcere.

Cass. pen. n. 22844/2003

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione; la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine “elezione”, e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione, del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, presso il domicilio eletto, ossia presso l'indirizzo, pur diverso da quello coincidente con la residenza, indicato nel verbale di interrogatorio in epoca successiva alla “elezione” di domicilio, che era stata effettuata presso il difensore e non revocata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore, anche per la mancata indicazione delle generalità del domiciliatario).

Cass. pen. n. 114/2003

È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e), c.p.p., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).

Cass. pen. n. 40579/2002

È nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con conseguente nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, eseguita presso il difensore, quale domicilio eletto dall'imputato, qualora quest'ultimo, all'atto di lasciare la casa circondariale per concessione degli arresti domiciliari, abbia dichiarato quale domicilio la propria dimora, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161, comma 3, c.p.p., in quanto detta dichiarazione pone nel nulla la precedente elezione, senza che sia necessaria un'esplicita revoca della stessa.

Cass. pen. n. 38632/2002

L'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato o eletto, prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. come condizione per darsi luogo alla notificazione mediante consegna al difensore, non può essere fatta derivare dal solo fatto che il destinatario dell'atto, ai ripetuti accessi dell'ufficiale giudiziario, risulti assente, potendosi, in tale ipotesi, dar luogo soltanto, ove si riscontri anche la mancanza di altre persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, alla procedura di notifica mediante deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p.

Cass. pen. n. 34614/2002

In presenza di una valida elezione di domicilio, ogni mutamento che sia ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca dell'elezione precedente, potendosi ammettere la possibilità di una plurima elezione di domicilio, da parte dell'imputato, solo se essa venga operata con unico atto contenente una espressa, inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

Cass. pen. n. 4552/2002

In tema di notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., nella ipotesi che costui sia assistito da due difensori di fiducia legittimati a proporre impugnazione la notificazione è da ritenersi validamente eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto. *

Cass. pen. n. 45504/2001

Qualora, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, sia stata effettuata all'imputato, con esito positivo, una prima notifica ad un indirizzo risultante dagli atti, le successive notifiche non possono essere ritenute «impossibili», ai sensi e per gli effetti (consegna dell'atto al difensore) di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., ove l'organo notificatore abbia accertato l'avvenuto trasferimento del destinatario, medio tempore, ad altro indirizzo precisamente indicato, al quale la notifica possa essere tentata con successo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata al nuovo indirizzo accertato dall'ufficiale giudiziario a mani di persona qualificatasi convivente del destinatario).

Cass. pen. n. 31962/2001

Costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente od inidonea quella che non rechi l'indicazione del numero civico, né quella del domiciliatario. Ne consegue che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore.

Cass. pen. n. 24083/2001

L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo.

Cass. pen. n. 21593/2001

La notificazione eseguita al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida anche se effettuata presso studio diverso da quello indicato nella elezione, atteso che l'elezione di domicilio si fonda su un rapporto fiduciario tra il soggetto processuale che se ne avvale ed il soggetto domiciliatario, in virtù del quale quest'ultimo sostituisce, agli effetti della conoscenza degli atti processuali, il primo, essendo tenuto, in virtù del rapporto interno, a comunicare al medesimo il contenuto personale rispetto a quello topografico, che connota la semplice dichiarazione della propria residenza o domicilio da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 18725/2001

In tema di notifiche, il difensore di fiducia, anche se nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento non abbia svolto alcuna attività, ha il diritto di ricevere la notifica degli atti destinati alla difesa salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.

Cass. pen. n. 12688/2000

In tema di elezione di domicilio, mentre la notificazione prevista dall'art. 161 comma 4 c.p.p., da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione mediante consegna al destinatario può essere sempre eseguita, anche se l'imputato ha eletto domicilio, in quanto essa fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria ed al fine di offrirne presunzione legale.

Cass. pen. n. 3330/2000

L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. (Nella fattispecie, l'elezione di domicilio era avvenuta nell'ambito di un procedimento per ricettazione, per il quale l'imputato era stato tratto in arresto e poi scarcerato; da detto procedimento aveva tratto origine altro, separato procedimento per il reato di falsa dichiarazione a p.u. sulla identità personale e, con riferimento a tale secondo procedimento, il giudice di merito aveva disposto notificarsi decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza di primo grado al domicilio eletto nel primo procedimento. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato l'ordinanza del giudice di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'imputato, il quale aveva eccepito la nullità della notificazione della sentenza contumaciale di primo grado).

Cass. pen. n. 2778/2000

La disposizione di cui all'art. 161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, relativa a notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la lettera raccomandata non era stata consegnata per assenza del destinatario: tuttavia l'ufficiale postale aveva annotato il nuovo domicilio. La Corte ha ritenuto che in tal caso la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata ex art. 157 c.p.p.).

Cass. pen. n. 5850/2000

La notifica del decreto di citazione nei confronti di un soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla legge 15 marzo 1991, n. 82 è regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che ai sensi del comma terzo dell'art. 12 di detta legge, aggiunto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio.

Cass. pen. n. 1671/2000

Perché possa legittimamente negarsi la restituzione in termini, richiesta per impugnare sentenza resa in contumacia, allorché quest'ultima sia stata notificata al difensore, non è sufficiente un semplice atteggiamento di trascuratezza e di disinteresse per la vicenda processuale da parte dell'imputato, ma occorre la prova di un suo comportamento intenzionalmente diretto a sottrarsi alla conoscenza degli atti.

Cass. pen. n. 5725/2000

È valida la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado effettuata mediante consegna ad una collaboratrice di studio di un avvocato domiciliatario, diverso dal difensore di fiducia, atteso che non sussiste un obbligo di elezione di domicilio esclusivamente presso quest'ultimo, mentre non rileva che l'avvocato domiciliatario non abbia prestato il proprio consenso, il quale non è richiesto (ed è, comunque, implicito nell'accettazione della notificazione), né che la consegna sia avvenuta a mani della collaboratrice, trattandosi di persona legittimata a riceverla ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

Cass. pen. n. 1894/2000

Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.

Cass. pen. n. 5198/2000

La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra; trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.

Cass. pen. n. 11815/1999

Nell'ipotesi in cui l'imputato indichi soltanto il luogo in cui devono essergli notificati gli atti processuali si ha dichiarazione di domicilio e non elezione di domicilio, la quale necessita altresì dell'indicazione del c.d. domiciliatario, e cioè della persona presso la quale la notifica deve eseguirsi. Quest'ultima, tuttavia può essere individuata anche con la denominazione del suo ufficio, essendo comunque sufficiente ad identificarla il nome, anche senza il prenome, sempre che nello stesso ufficio, nella stessa abitazione o nello stesso luogo indicati non risiedano più persone aventi tutti lo stesso nome.

Cass. pen. n. 1815/1999

La notificazione di un atto processuale all'imputato, al quale non siano stati dati tutti gli avvertimenti di legge in ordine all'onere di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare al giudice ogni variazione dello stesso, è nulla solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata fatta al difensore in quanto tale, a seguito dell'esito negativo della notifica dell'atto presso il difensore, ma non nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario del soggetto stesso.

Cass. pen. n. 3052/1999

In tema di notifiche, il fatto che rende inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato ex art. 161 c.p.p. non comporta l'effetto automatico di esentare il medesimo dall'onere di comunicare il mutamento di domicilio, spettando comunque all'imputato dimostrare che la mancata comunicazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la notifica effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, ritenendosi inidoneo il domicilio dichiarato dall'imputato nel campo nomadi, dopo l'avvenuto sgombero da parte della polizia, che aveva fatto perdere al luogo ogni caratteristica o connotazione di domicilio).

Cass. pen. n. 2493/1999

In tema di notificazioni, la elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento in un luogo diverso da quello cui l'imputato è realmente legato. La persona presso la quale si elegge domicilio è liberamente scelta dall'imputato, senza che vi sia la necessità di un rapporto giuridico tra i due soggetti. Sovente il domiciliatario coincide con la figura del difensore, ma la legge non pone nessun obbligo consentendo all'imputato ampia e libera scelta in proposito. Ne consegue che il domiciliatario eletto non deve possedere alcuna qualifica professionale e, quindi, non necessariamente deve essere un avvocato ne tantomeno il difensore dell'imputato.

Cass. pen. n. 11775/1998

Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari, ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.

Cass. pen. n. 1167/1997

Quando vi sia stata elezione di domicilio, la notifica eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello indicato al momento dell'elezione è affetta da nullità assoluta, anche se effettuata al domicilio reale e di effettiva abitazione del soggetto.

Cass. pen. n. 7722/1996

L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nella forma prescritta. Con la conseguenza che la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio, non va effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ma ai sensi dell'art. 161, ult. p. c.p.p., ossia mediante consegna al difensore.

Cass. pen. n. 5972/1996

In tema di notificazione, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, in difetto di revoca, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente difensore domiciliatario. (Nella fattispecie la Suprema Corte, in applicazione del principio enunciato in massima, ha annullato la sentenza d'appello perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado era stata eseguita non al domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori bensì a mani del difensore successivamente nominato; ed ha altresì precisato che la nullità della notificazione stessa non poteva ritenersi sanata in conseguenza dell'avvenuta spedizione, all'udienza, di certificato medico con contestuale richiesta di rinvio, essendo in tali casi unico mezzo di sanatoria, ex art. 184 comma 1 c.p.p., la comparizione o la rinunzia a comparire dell'interessato).

Cass. pen. n. 4870/1996

L'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali. Tale elezione di domicilio, pur se efficace soltanto per il procedimento nel quale è stata fatta, si estende, tuttavia ad ogni stato e grado del medesimo, finché non intervenga una revoca espressa ovvero una nuova elezione di domicilio che implicitamente revochi la precedente. Ne consegue che l'indicazione, nella dichiarazione di appello, della propria casa di abitazione senza alcun'altra particolare specificazione, ancorché espressa come elezione di domicilio, non produce l'effetto di revocare l'elezione precedentemente effettuata, perché costituisce una semplice dichiarazione di domicilio che determina soltanto una più precisa identificazione dell'imputato, non una manifestazione di volontà da cui possa desumersi l'intendimento che gli atti riferentisi al dichiarante siano notificati al nuovo domicilio.

Cass. pen. n. 4108/1996

Il discrimine fra l'elezione e la mera dichiarazione di domicilio, riposa sul fatto che, mentre in quest'ultima è indicato soltanto il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, invece nella prima, fondata su di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato, deve essere specificata anche la persona presso cui la notificazione va eseguita; con la necessaria conseguenza che l'espressione «eleggo domicilio» seguita dalla sola indicazione di quest'ultimo e non anche del domiciliatario, integra una mera dichiarazione di domicilio.

Cass. pen. n. 5038/1996

Il rifiuto dell'imputato di sottoscrivere la dichiarazione di domicilio, dopo averla effettuata, va interpretato come rifiuto della dichiarazione stessa, con la conseguenza che le notifiche devono essere eseguite mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale il rifiuto è stato opposto dopo che la dichiarazione era stata resa oralmente ai vigili urbani)

Cass. pen. n. 175/1996

È viziato da nullità insanabile a norma dell'art. 178, lettera c), c.p.p. il decreto di citazione a giudizio notificato al domicilio reale dell'imputato e non a quello da lui ritualmente eletto presso il difensore. (Fattispecie in tema di giudizio d'appello).

Cass. pen. n. 4516/1995

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine «elezione», e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale «elezione» di domicilio presso il difensore, mai revocata: la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore).

Cass. pen. n. 7978/1995

Ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione, ma con deposito nella casa comunale).

Cass. pen. n. 7332/1995

In tema di notificazioni in materia penale all'imputato non detenuto, l'elezione di domicilio, stante la sua natura negoziale, prevale sulla dichiarazione di domicilio.

Cass. pen. n. 611/1995

La notificazione all'imputato eseguita nel domicilio dichiarato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (mediante deposito nella casa comunale) esclude la situazione di «impossibilità della notificazione» in presenza della quale la notificazione medesima deve essere eseguita mediante consegna dell'atto al difensore.

Cass. pen. n. 1778/1994

Nell'ipotesi in cui dopo la prima notificazione, essendo stata omessa la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nonché l'avvertimento prescritto dall'art. 161, comma 2, c.p.p., manca un domicilio «dichiarato, eletto o determinato», le successive notificazioni vanno compiute ai sensi dell'art. 157 dello stesso codice, che è norma generale, applicabile ove non derogata da una norma speciale. (Nella fattispecie, essendo stati omessi una rituale dichiarazione o elezione di domicilio, nonché l'avvertimento di cui all'art. 161, comma 2, la Corte ha ritenuto esattamente effettuata la notificazione alla persona imputata, a norma dell'art. 157 c.p.p., nel luogo dove essa risultava risiedere secondo una sua espressa dichiarazione in atti ed era andata a buon fine una precedente notificazione effettuata a mani proprie, senza che successivamente l'ufficiale giudiziario avesse accertato che la detta persona in quel luogo non avesse più né l'abitazione, né la dimora, né il lavoro abituale e senza che da parte del soggetto interessato fosse stata fornita la prova del contrario).

Cass. pen. n. 2765/1994

L'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio. Nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione. Ne consegue che, quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve esere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando.

Cass. pen. n. 1867/1993

Nell'ipotesi in cui il detenuto liberando dichiari di non avere fissa dimora, declinando l'invito di indicare o eleggere domicilio ai fini delle successive modificazioni, non è necessario che il direttore della struttura di custodia provveda agli avvertimenti ed alle informative di cui all'art. 161, primo e terzo comma, c.p.p., i quali hanno senso solo in relazione all'esercizio della facoltà-onere di domiciliazione.

Cass. pen. n. 9104/1993

L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, cui fa riferimento la norma del comma quarto dell'art. 161 c.p.p., va intesa e correlata con l'insufficienza o inidoneità delle indicazioni contenute nella dichiarazione. Pertanto l'impossibilità della notificazione deve ritenersi correttamente acclarata allorquando, eseguite le ricerche sul luogo mediante le opportune informazioni e sulla scorta delle indicazioni della dichiarazione, l'ufficiale notificatore non sia stato in grado di individuare il domicilio.

Cass. pen. n. 2022/1993

Con l'istituto dell'elezione di domicilio la legge si limita a conferire all'indagato o all'imputato la facoltà di richiedere che le notifiche degli atti a lui destinati siano eseguite presso un diverso soggetto che può anche identificarsi con il difensore di fiducia dell'imputato o dell'indagato stesso. Poiché l'esercizio di tale facoltà non può comportare la nascita di nuovi diritti o l'ampliamento di diritti o facoltà né al difensore presso cui sia stato eletto domicilio poteri diversi o maggiori di quelli che normalmente gli competono, l'elezione di domicilio presso il difensore non prevede né consente alcuna deroga all'art. 571, terzo comma, c.p.p. che esige il conferimento dello specifico mandato per l'impugnazione da parte del difensore della sentenza contumaciale.

Cass. pen. n. 1802/1993

Nel sistema del vigente codice di procedura penale, il difensore d'ufficio, una volta incaricato, non perde detta sua qualità sol perché, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., nei casi ivi previsti, gli venga designato un sostituto, anche quando, di fatto, la difesa venga poi esercitata da quest'ultimo. Ne consegue tra l'altro, che sarà sempre al detto difensore, e non al sostituto, che dovranno essere effettuate le notificazioni previste dall'art. 161 comma 4 c.p.p. nel caso di imputato o indagato irreperibile. (Nella specie si trattava di notifica dell'avviso di deposito con estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p.).

Cass. pen. n. 1911/1993

La elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nella forma prescritta. Ne consegue che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione.

Cass. pen. n. 351/1993

Il meccanismo di elezione di domicilio ope legis previsto dall'art. 33 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo, trova ragione nel soddisfacimento di esigenze di speditezza e di economia processuale, e non già nello scopo di creare un assetto di garanzie, in tema di notifiche, a tutela della persona offesa, che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dello stesso imputato. Essendo la ratio della norma di carattere eminentemente pratico, deve ritenersi che la notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, sia valida, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. D'altro canto, dai principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di notifiche può desumersi, induttivamente, quello di carattere generale, secondo il quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica della conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie il Gip presso il tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardiva, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).

Cass. pen. n. 1043/1993

In virtù del disposto dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., il difensore — di fiducia o d'ufficio — che non sia comparso, o non sia stato reperito o che abbia abbandonato la difesa, viene sostituito con altro difensore immediatamente reperibile. Conseguentemente, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p., va eseguita presso lo studio del difensore che, in tal modo designato, abbia assistito l'imputato, e non già presso lo studio del difensore originariamente nominato (di fiducia o d'ufficio) e poi sostituito ex art. 97, quarto comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 829/1993

Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all'imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente — nella specie — nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.

Cass. pen. n. 669/1993

L'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato a norma dell'art. 161, terzo comma, c.p.p., non comporta che anche le notifiche successive siano impossibili e vadano eseguite mediante consegna al difensore. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che l'accettazione del decreto di citazione da parte della madre dell'imputato, in occasione della successiva notifica, dimostra l'idoneità della dichiarazione di domicilio e la temporaneità della precedente impossibilità).

Cass. pen. n. 7174/1990

L'elezione di domicilio è un atto a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 171 c.p.p. 1930, corrispondente all'art. 161 del nuovo codice di rito. Pertanto va esclusa la validità e l'efficacia di una elezione di domicilio fatta solo oralmente e non consacrata a verbale da uno dei pubblici ufficiali indicati dalle disposizioni del codice.

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Consulenze legali
relative all'articolo 161 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. U. chiede
venerdì 30/08/2024
“Buonasera vorrei esporvi un quesito. a seguito di elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia, da parte delle della Polizia giudiziaria vi è l'obbligo di avvisare il difensore dichiarato nell'atto dall'indagato?
Grazie.”
Consulenza legale i 02/09/2024
La risposta è negativa.

L’elezione di domicilio è, secondo l’articolo 161 del c.p.p., un atto dovuto dalla polizia giudiziaria e che deve essere eseguito nel momento in cui deve essere compiuto un atto di indagine per il quale occorre la partecipazione della persona indagata (si pensi, ad esempio, a un sequestro).
Ad oggi, poi, la riforma Cartabia ha notevolmente ampliato i casi e i modi in cui debba procedersi e elezione di domicilio affinché si garantisca all’indagato una effettiva conoscenza delle indagini condotte e del procedimento a suo carico.

Nell’atto in parola, poi, in realtà l’indagato ha solo la facoltà di indicare un difensore di fiducia e, in mancanza, verrà nominato un difensore d’ufficio.

Le disposizioni codicistiche, in ogni caso, non impongono alcun obbligo di comunicazione al difensore di fiducia eventualmente nominato.

Questi, quindi, di solito prende cognizione di tale nomina solo laddove:
- la stessa sia comunicata dal cliente;
- il cliente abbia proceduto anche a eleggere domicilio presso lo studio del predetto difensore. Solo in tale ultimo caso, invero, l’ultimo comma dell’articolo 161 c.p.p. impone un onere di informazione del difensore da parte della polizia operante.

Antonio S. L. R. chiede
martedì 12/04/2016 - Lazio
“L'ubriaco fermato alla guida ed accertato un tasso glicemico di 1,67 g/l
puo' validamente eleggere domicilio e nominare il proprio difensore ai sensi del 161 c.p.p. primo comma ?”
Consulenza legale i 21/04/2016
Si ritiene che la risposta sia affermativa poiché l'art. 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale stabilisce che: "1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".
L'art. 356 del c.p., richiamato dall'articolo precedente, stabilisce infatti che: "1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2".
Occorre evidenziare che l'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2015 (come si vedrà oltre), rientra infatti tra gli accertamenti di cui all'art. 354 del c.p., il quale disciplina, appunto, gli "accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone".
Pertanto, per rispondere al quesito sottoposto alla nostra attenzione, si evidenzia che, non solo il conducente che viene fermato per essere sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, può validamente nominare un difensore di fiducia e eleggere domicilio presso lo stesso, ma il nostro ordinamento prevede che laddove la polizia non avvisi il conducente di tale facoltà, si potrebbe eccepire la nullità dei medesimi accertamenti addirittura sino al momento dell'emanazione della sentenza di primo grado (cfr. Cassazione Penale, Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 5396: "La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado").
Al contrario, la Polizia, non ha l'obbligo di avvisare il conducente della possibilità di nominare un avvocato di fiducia nella fase degli accertamenti preliminari all'uso dell'etilometro, poiché gli accertamenti di cui all'art. 186, comma 3, del Codice della Strada, non sono considerati invasivi: "In tema di disciplina della circolazione stradale, la p.g. non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma 3, c. strad., in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p." (cfr. Cassazione Penale, Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 5396).
Per comodità e completezza si riporta il dato testuale dell'art. 186, comma 3, del Codice della Strada :"3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili".

Rosario chiede
domenica 23/05/2010
“si possono eleggere due domicili?”
Consulenza legale i 09/07/2010
No, non è possibile. Occorre che sia uno soltanto.