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Articolo 45 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

Dispositivo dell'art. 45 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale(1)(2).

2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 45 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola la pubblicazione e comunicazione agli interessati del decreto mediante il quale il Tribunale, su richiesta del debitore, abbia concesso un termine per il deposito del piano e della proposta di concordato, o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o del piano soggetto ad omologazione. Nello specifico, si prevede che il provvedimento debba essere direttamente comunicato al debitore, al PM ed ai creditori che hanno depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Al fine di renderlo conoscibile ai terzi, poi, si dispone che un estratto del medesimo decreto debba essere annotato, a cura della cancelleria, nelregistro delle imprese.

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