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Articolo 71 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Notificazione di atti di autoritą straniere

Dispositivo dell'art. 71 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

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