In primo luogo, devi sapere che chi fornisce una residenza fittizia, indicando come tale un indirizzo in cui non si abita realmente, rischia di essere imputato e condannato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico, ex art. 483 del Codice penale. La pena prevista per tale reato è della reclusione dai tre mesi ai due anni.
Ma, al di là dell'aspetto penale, indicare una residenza fittizia mette al riparo dalle notifiche di atti giudiziari o cartelle esattoriali? In realtà no.
Difatti, se al momento della notifica non si trova nessuno in casa per la firma, verrà poi lasciato l'avviso di giacenza, che indica che si è tentato di effettuare la consegna mentre non si era presenti in casa.
Con l'avviso di giacenza, il cittadino viene invitato a ritirare il plico. Vi sconsigliamo caldamente di ignorare l'avviso di giacenza perché, se lo ignorate e non procedete al ritiro presso l'ufficio postale, la notifica si intenderà comunque, dopo un certo periodo di tempo, perfezionata.
In particolare, la notifica si intende perfezionata dopo 10 giorni per gli atti giudiziari e dopo 30 giorni per le raccomandate.
E nel caso di soggetti irreperibili? Anche in questo caso, non c'è modo di evitare gli effetti di una notifica. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad effettuare ricerche e, ai sensi dell'art. 143 del Codice di procedura civile, nel caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero e, in ogni caso, la notifica si intende perfezionata nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le predette formalità.
Alla luce di tutto ciò, vi consigliamo di ritirare sempre gli atti che vi vengono notificati, in quanto, altrimenti, rischiate che la notifica sia considerata comunque eseguita, senza però che voi conosciate il contenuto dell'atto, ritrovandovi, eventualmente, nell'impossibilità di difendervi adeguatamente.