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Articolo 86 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Vendita o distruzione delle cose confiscate

Dispositivo dell'art. 86 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534 bis e 591 bis del Codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili(1).

1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalià previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente(2).

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.
[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Viene modificata la disciplina di cui all’art. 86 disp. att. c.p.p., facendo salvi i casi in cui sia prevista una specifica destinazione delle cose confiscate.
Pertanto, le ipotesi di confisca in casi particolari ai sensi dell’art. 240 bis c.p. e fattispecie assimilate, nonché di confisca disposta nei procedimenti per reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. restano disciplinate dal comma 1 quater dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., con il coinvolgimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.


Negli altri casi, per risolvere la questione delle competenze e delle modalità di liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell’ambito di processi penali in ordine a reati per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia, si estende alle cancellerie penali la possibilità di delega delle operazioni di vendita già prevista dalle disposizioni degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile.


Come noto, il criterio di delega originava dalla esigenza di “decongestionare” le cancellerie degli uffici giudiziari, anche in ragione del fatto che si tratta di uffici strutturalmente non attrezzati per gestire questo tipo di attività in tutti i casi (sempre più frequenti) nei quali non si tratta di vendere beni mobili di agevole commercializzazione, per i quali già è possibile per gli uffici avvalersi utilmente dell’IVG, in forza dell’art. 13 del reg. di esecuzione del c.p.p. o dell’art. 152 del TU spese di giustizia. Questioni delicate si sono poste, ad esempio, per la liquidazione di aziende o quote societarie.
Problemi analoghi si pongono anche con riferimento alla liquidazione di beni immobili, che vede le cancellerie penali sfornite delle conoscenze delle problematiche inerenti alle vendite immobiliari e che, dalle informazioni disponibili, ha condotto a una generalizzata stasi dei procedimenti.


In attuazione dello specifico criterio di delega, con la modifica al comma 1 dell’art. 86 disp. att. c.p.p., si rendono applicabili anche in sede penale le più agevoli e moderne modalità di vendita dettate dagli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile, che hanno dato buona prova di sé in quell’ambito della giurisdizione. Come per la vendita disciplinata in detti articoli, quindi, le cancellerie potranno procedere direttamente alla vendita dei beni confiscati (come già oggi fanno, avvalendosi dell’istituto all’uopo autorizzato) oppure delegarla a professionisti esterni (come prevedono le norme del codice di procedura civile in alternativa alla vendita diretta).


Il caso particolare dell’esecuzione della confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati dal giudice con il provvedimento di confisca, viene invece disciplinato nel comma 1 bis dell’art. 86 disp. att. c.p.p., in aderenza alla stessa direttiva di cui alla lett. a).
In questo caso si prevede che l’esecuzione della confisca avvenga secondo le modalità proprie dell’esecuzione delle pene pecuniarie. Si tratta di una soluzione già accolta dal sistema, in quanto prevista dall’art. 735 bis c.p.p. per l’esecuzione di provvedimenti resi da Autorità straniere che abbiano ad oggetto una “confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto del reato” (che è provvedimento riconducibile, per l’appunto, alla confisca per equivalente che non si sia già manifestata nell’apprensione di un bene in sede di sequestro).


La direttiva va d’altra parte coordinata con quelle che delegano il Governo a modificare la disciplina in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.
L’esigenza di semplificare e razionalizzare l’esecuzione della pena pecuniaria emerge dai dati statistici citati in altra parte di questa relazione, che testimoniano come le percentuali di riscossione siano bassissime. La volontà della legge delega, come emerge da una lettura congiunta dei richiamati criteri direttivi, è di introdurre meccanismi efficaci per l’esecuzione tanto delle pene pecuniarie, quanto della confisca per equivalente, nell’ipotesi di cui si è detto.


In attuazione della legge delega, pertanto, la nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria troverà applicazione, in quanto compatibile, anche per l’esecuzione della confisca per equivalente. Ciò è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell’adempimento, ove possibile, è d’altra parte misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE (cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET). Essa è d’altra già prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamata dal citato art. 735 bis c.p.p.

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