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Articolo 92 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Commissario giudiziale

Dispositivo dell'art. 92 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto(1).

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta(1)(2).

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 92 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Con il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, il Tribunale è tenuto a nominare il commissario giudiziale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure (art. 256 CCI).

Si tratta di un organo necessario, investito dell'autorità di pubblico ufficiale, chiamato a svolgere:
  • funzioni di vigilanza sull'amministrazione del patrimonio da parte del debitore
  • funzioni consultive in favore dell'autorità giudiziaria
  • funzioni di mediatore tra il debitore ed i creditori (nella negoziazione del concordato in continuità)
  • funzioni informative nei confronti dei creditori e dei terzi (ad esempio, in caso di offerte e proposte concorrenti)
  • funzioni di direzione e gestione della procedura

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