Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 253 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interrogazioni e risposte

Dispositivo dell'art. 253 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (1).

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni (2).

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231 [107 disp. att.] (3).

Note

(1) Le domande che il giudice rivolge al teste al fine di ottenere dei semplici chiarimenti, non ponendosi in contrasto con il principio dispositivo - in base al quale il g.i. resta vincolato dai capitoli di prova articolati dal deducente - sono ammesse.
La giurisprudenza, tuttavia, consente al giudice di rivolgere al teste anche domande "nuove", cioè vertenti su circostanze di fatto non formulate dal deducente: in tal caso, però, non vi deve essere l'opposizione della parte interessata.
In ogni caso, è precluso al giudice supplire alle lacune delle deduzioni probatorie formulando domande integrative rispetto ai capi di prova articolati dalla parte: la nullità della testimonianza è rilevabile su eccezione di parte, risultando sanata per acquiscenza laddove non contestata.
Durante l'assunzione della prova, il giudice istruttore non deve formulare domande che possano indurre il teste a dare risposte non veritiere o non spontanee. Il testimone dovrà limitarsi a confermare o meno i fatti dedotti nei capitoli di prova, non potendo esprimere alcun giudizio personale.
(2) In alcuni tribunale è invalsa la deplorevole prassi di consentire che siano i difensori ad assumere la testimonianza: il teste rende davanti a loro la deposizione, e poi giura innanzi al giudice istruttore di aver detto la verità, sottoscrivendo il processo verbale. Questa modalità di espletamento della prova è estranea ad ogni previsione legislativa e non consente al giudice di valutare con adeguatezza l'attendibilità dei testimoni.
(3) La testimonianza è assunta con le stesse modalità previste per l'assunzione dell'interrogatorio formale (228).
Deve essere redatto processo verbale di ogni deposizione (ciò dovrebbe avvenire per legge a cura del cancelliere, ma nella prassi il compito è svolto dagli stessi difensori): il teste, previa rilettura del verbale, deve confermare la deposizione e sottoscrivere.

Brocardi

Testis non est iudicare

Spiegazione dell'art. 253 Codice di procedura civile

La norma affida la direzione della fase istruttoria al giudice istruttore, disponendo che il giudice è il solo soggetto legittimato ad interrogare il teste, provvedendo concretamente all'assunzione della prova testimoniale.
Le parti possono soltanto chiedere al giudice di rivolgere al teste le domande che si ritengono utili a chiarire i fatti medesimi.

Il complesso dei poteri istruttori esercitabili dal giudice d'ufficio comprende, oltre al potere di rivolgere al teste ogni domanda ritenuta utile a chiarire i fatti, anche il potere di:
  1. disporre il confronto tra due o più testi se ravvisa divergenze tra le due deposizioni, ai sensi dell'art. 254 del c.p.c.;
  2. ordinare la chiamata a deporre di altre persone cui il teste abbia fatto riferimento per la conoscenza dei fatti e la deposizione dei testimoni dei quali abbia ritenuto la deposizione superflua ai sensi dell'art. 245 del c.p.c. o dei quali abbia consentito la rinuncia;
  3. disporre una nuova audizione di testi già interrogati per chiarire la loro deposizione o correggere irregolarità emerse nell'esame precedente.

La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ha natura esclusivamente integrativa e non può trasformarsi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria
La parte che si veda respinta l’istanza di chiarimenti da parte del testimone, può:
  1. sollecitare il riesame della questione da parte del giudice istruttore ad istruzione ultimata;
  2. provocare il controllo del collegio
  3. proporre impugnazione contro la sentenza, nei limiti in cui l'impugnazione è consentita.

Nell'espletamento della prova testimoniale, il giudice deve attenersi ai capitoli di prova dedotti dalle parti ed ammessi; a tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei capitoli siano sintetizzati in maniera tale da soddisfare l'esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione, nonché quella di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione di propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria.

Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, non risultando stabilite per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'interesse esclusivo delle parti; in quanto tali non solo rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi del secondo comma dell’art. 157 del c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (in mancanza, si dovranno considerare sanate per acquiescenza e non potranno essere fatte valere in sede di impugnazione).

Non vi sono disposizioni specificamente rivolte a dettare le modalità concrete di conduzione dell'interrogatorio.
Il giudice può sempre rilevare d'ufficio l'inammissibilità della prova che verta su apprezzamenti o valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso, con l'ulteriore conseguenza che, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei terzi, la predetta prova resta comunque inutilizzabile, anche in assenza di una eccezione di parte.

L'escussione dei testi deve necessariamente avvenire in presenza dei difensori delle parti, a pena di nullità assoluta ed insanabile della deposizione raccolta in loro assenza, trattandosi di un precetto direttamente preordinato alla salvaguardia della regolarità del contraddittorio.

Il 3° co. della norma in esame stabilisce l'applicazione, alle risposte del teste, dell'art. 231 del c.p.c..
La parte interrogata dovrà quindi rispondere personalmente, senza possibilità di utilizzo di scritti preparati.
Il giudice istruttore può, tuttavia, consentire che la parte utilizzi note od appunti quando deve fare riferimento a nomi o cifre, ovvero quando particolari circostanze lo consiglino.

Massime relative all'art. 253 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17981/2020

In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2018).

Cass. civ. n. 11765/2019

L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.

Cass. civ. n. 14364/2018

L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.

Cass. civ. n. 15793/2016

La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi; l'osservanza di tale limite è desumibile non solo dalla domanda, ma anche dal tenore della risposta, sicché è irrilevante l'omessa trascrizione della prima nel verbale d'udienza, atteso che la verbalizzazione della seconda è sufficiente a dare conto della decisione del giudice di ammettere la domanda ed a consentirne il controllo in ordine all'ammissibilità dei fatti che ne sono stati oggetto.

Cass. civ. n. 18481/2015

Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.

Cass. civ. n. 12192/2015

In tema di prova per testimoni, il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, primo comma, cod. proc. civ., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso, senza, peraltro che, ove detto limite sia stato valicato, la conseguente nullità possa essere rilevata d'ufficio, sicché la parte, ove abbia rinunciato, implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente, a dolersi dell'inosservanza delle regole relative alla deduzione ed escussione della prova, non può in seguito elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, che resta sanata per effetto di acquiescenza.

Cass. civ. n. 5548/2010

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.

Cass. civ. n. 12828/2003

Poiché il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni.

Cass. civ. n. 2013/1992

La nullità di un atto processuale è irrilevante se, una volta eccepita e dichiarata, l'atto venga rinnovato nelle forme di legge, salva la verificazione di una decadenza; né, ove l'atto viziato sia consistito nell'assunzione di una prova testimoniale, determina alcuna invalidità o inattendibilità della successiva deposizione il fatto che il teste abbia in questa effettuato riferimenti o richiami a quella precedente.

Cass. civ. n. 2401/1976

Il giudice, usando della facoltà concessa dal secondo comma dell'art. 253 del codice di procedura civile, ben può rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre. Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso. Tuttavia, ove siffatto limite sia stato valicato, la nullità che potrebbe derivarne non è rilevabile d'ufficio dal giudice, e la parte che implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente abbia rinunciato a dolersi dell'inosservanza di regole e formalità relative alla deduzione ed escussione della prova testimoniale, non può successivamente elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, dovendosi ritenere sanata detta inosservanza per effetto di acquiescenza.

Cass. civ. n. 761/1976

La facoltà, attribuita al giudice dall'art. 253 c.p.c., di rivolgere al testimone, anche d'ufficio, domande di chiarimento, può esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicché è da escludere che la genericità o l'incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in sede di espletamento della prova, mediante esercizio della facoltà di cui alla norma citata.

Cass. civ. n. 446/1976

Qualora la parte che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalità relative alla deduzione o all'escussione della prova testimoniale, vi rinunci, anche implicitamente, non opponendosi all'espletamento della prova stessa ovvero discutendo delle risultanze di essa o della rilevanza rispetto al merito della controversia, ogni nullità va considerata sanata per acquiescenza e, sotto questo profilo, non può essere neppure fatta valere in sede d'impugnazione.

Cass. civ. n. 414/1976

Nella fase di assunzione della prova testimoniale è consentito al giudice estendere l'indagine anche a circostanze non specificamente dedotte, purché attinenti ai fatti articolati, sempre che non vi sia opposizione della parte interessata. In tal caso l'acquisizione delle nuove risultanze può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia.

Cass. civ. n. 1775/1975

In tema di prova testimoniale, mentre i dettagli dei fatti da provare possono essere precisati dal giudice o dalla parte nel corso dell'assunzione della prova, non è consentita, al contrario, nella formulazione dei capitoli di prova, l'omissione dei fatti indispensabili per sorreggere le allegazioni della parte.

Cass. civ. n. 575/1961

Secondo la caratteristica funzione processuale della prova testimoniale, i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze obiettive, cadenti sotto la comune percezione sensoria, non anche ad esprimere giudizi di natura tecnica, la cui acquisizione al processo può aver luogo unicamente attraverso il consulente tecnico.

Cass. civ. n. 2309/1951

Qualora nel corso dell'esame testimoniale, questo sia stato esteso senza alcuna opposizione della controparte all'accertamento di fatti controversi non specificamente compresi nei capitoli ammessi, i risultati di tale indagine restano definitivamente acquisiti al processo, ed è quindi preclusa alla controparte stessa la possibilità di insorgere contro la successiva utilizzazione di questi accertamenti da parte dei giudici del merito ai fini della decisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!