Cass. civ. n. 17981/2020
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/12/2018).
Cass. civ. n. 11765/2019
L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.
Cass. civ. n. 14364/2018
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.
Cass. civ. n. 15793/2016
La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi; l'osservanza di tale limite è desumibile non solo dalla domanda, ma anche dal tenore della risposta, sicché è irrilevante l'omessa trascrizione della prima nel verbale d'udienza, atteso che la verbalizzazione della seconda è sufficiente a dare conto della decisione del giudice di ammettere la domanda ed a consentirne il controllo in ordine all'ammissibilità dei fatti che ne sono stati oggetto.
Cass. civ. n. 18481/2015
Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte.
Cass. civ. n. 12192/2015
In tema di prova per testimoni, il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, primo comma, cod. proc. civ., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso, senza, peraltro che, ove detto limite sia stato valicato, la conseguente nullità possa essere rilevata d'ufficio, sicché la parte, ove abbia rinunciato, implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente, a dolersi dell'inosservanza delle regole relative alla deduzione ed escussione della prova, non può in seguito elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, che resta sanata per effetto di acquiescenza.
Cass. civ. n. 5548/2010
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.
Cass. civ. n. 12828/2003
Poiché il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni.
Cass. civ. n. 2013/1992
La nullità di un atto processuale è irrilevante se, una volta eccepita e dichiarata, l'atto venga rinnovato nelle forme di legge, salva la verificazione di una decadenza; né, ove l'atto viziato sia consistito nell'assunzione di una prova testimoniale, determina alcuna invalidità o inattendibilità della successiva deposizione il fatto che il teste abbia in questa effettuato riferimenti o richiami a quella precedente.
Cass. civ. n. 2401/1976
Il giudice, usando della facoltà concessa dal secondo comma dell'art. 253 del codice di procedura civile, ben può rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza delle parti, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre. Tale facoltà non può estendersi sino al punto di supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso. Tuttavia, ove siffatto limite sia stato valicato, la nullità che potrebbe derivarne non è rilevabile d'ufficio dal giudice, e la parte che implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente abbia rinunciato a dolersi dell'inosservanza di regole e formalità relative alla deduzione ed escussione della prova testimoniale, non può successivamente elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, dovendosi ritenere sanata detta inosservanza per effetto di acquiescenza.
Cass. civ. n. 761/1976
La facoltà, attribuita al giudice dall'art. 253 c.p.c., di rivolgere al testimone, anche d'ufficio, domande di chiarimento, può esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicché è da escludere che la genericità o l'incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in sede di espletamento della prova, mediante esercizio della facoltà di cui alla norma citata.
Cass. civ. n. 446/1976
Qualora la parte che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalità relative alla deduzione o all'escussione della prova testimoniale, vi rinunci, anche implicitamente, non opponendosi all'espletamento della prova stessa ovvero discutendo delle risultanze di essa o della rilevanza rispetto al merito della controversia, ogni nullità va considerata sanata per acquiescenza e, sotto questo profilo, non può essere neppure fatta valere in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 414/1976
Nella fase di assunzione della prova testimoniale è consentito al giudice estendere l'indagine anche a circostanze non specificamente dedotte, purché attinenti ai fatti articolati, sempre che non vi sia opposizione della parte interessata. In tal caso l'acquisizione delle nuove risultanze può essere utilizzata ai fini della decisione della controversia.
Cass. civ. n. 1775/1975
In tema di prova testimoniale, mentre i dettagli dei fatti da provare possono essere precisati dal giudice o dalla parte nel corso dell'assunzione della prova, non è consentita, al contrario, nella formulazione dei capitoli di prova, l'omissione dei fatti indispensabili per sorreggere le allegazioni della parte.
Cass. civ. n. 575/1961
Secondo la caratteristica funzione processuale della prova testimoniale, i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze obiettive, cadenti sotto la comune percezione sensoria, non anche ad esprimere giudizi di natura tecnica, la cui acquisizione al processo può aver luogo unicamente attraverso il consulente tecnico.
Cass. civ. n. 2309/1951
Qualora nel corso dell'esame testimoniale, questo sia stato esteso senza alcuna opposizione della controparte all'accertamento di fatti controversi non specificamente compresi nei capitoli ammessi, i risultati di tale indagine restano definitivamente acquisiti al processo, ed è quindi preclusa alla controparte stessa la possibilità di insorgere contro la successiva utilizzazione di questi accertamenti da parte dei giudici del merito ai fini della decisione.