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Articolo 373 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Documentazione degli atti

Dispositivo dell'art. 373 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale [136]:

  1. a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente [333 2, 337 2, 341];
  2. b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
  3. c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
  4. d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo 362(2);
  5. d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
  6. e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica(3).

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico(3).

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto(3).

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero(3).

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [140] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie(1).

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario [126] che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
[omissis]
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362;
[omissis]
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

__________________

(1) Tutte le attività del P.M. non rientranti nel catalogo di cui al comma primo possono essere semplicemente annotate ex art. 119 delle disp. att. c.p.p..
(2) Lettera modificata dall'art. 18, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La parola "sommarie" è stata soppressa. Nella sua previgente formulazione, la lettera recitava "delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362".
(3) Comma introdotto dall'art. 18, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Nell’ambito delle attività di indagine è indispensabile la documentazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 357 del c.p.p.) e dal pubblico ministero (art. 373 del c.p.p.) al fine di rispondere a precise esigenze di garanzia, soprattutto in relazione all’utilizzabilità degli atti investigativi nel corso del dibattimento in caso di contestazione o di lettura per irripetibilità.

Spiegazione dell'art. 373 Codice di procedura penale

L’art. 373 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero è tenuto a documentare la propria attività di indagine (come deve fare anche la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 357 del c.p.p.).

I commi 1 e 2 prevedono che, salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è necessario redigere un apposito verbale con le modalità di cui al Titolo III del Libro II (ossia, gli artt. 134 e ss. c.p.p. che regolamentano proprio la documentazione degli atti) nelle seguenti ipotesi:

Poi, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), attraverso l’introduzione dei commi da 2-bis a 2-quinquies, ha stabilito una documentazione rafforzata nel caso si debba procedere ad assumere dichiarazioni.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, nel caso dell’interrogatorio dell’indagato o dell’interrogatorio dell’imputato connesso o collegato, l’atto deve essere documentato anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa dell’indisponibilità di tali mezzi o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Poi, il comma 2-ter precisa che, quando si procede per un reato di particolare allarme sociale (quelli indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a c.p.p. come, ad esempio, l’associazione mafiosa ex art. 416 bis del c.p.) o quando la persona da sentire lo richiede, l’assunzione di informazioni dal possibile testimone deve essere documentato anche con riproduzione fonografica, salva l’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Come precisato dal comma 2-quinquies, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica nei due casi appena visti è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

Ancora, il nuovo comma 2-quater prevede che le dichiarazioni del minorenne, dell’infermo di mente o della persona in condizioni di particolare vulnerabilità devono essere documentate integralmente a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che ci sia un’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

Come precisato dai commi 3, nel caso di attività diverse da quelle viste finora, l’atto può essere documentato anche solo mediante la redazione di verbale in forma riassuntiva. Quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, può esserci anche la semplice annotazione.
A tal riguardo, l’art. 119 delle disp. att. c.p.p. stabilisce che, per le annotazioni del pubblico ministero, si applica il comma 1 dell’art. 115 delle disp. att. c.p.p., in quanto compatibile: tale norma stabilisce che l’annotazione deve contenere l’indicazione dell’organo che ha compito l’atto, del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stato eseguito e l’enunciazione succinta del suo risultato. Inoltre, se sono assunte dichiarazioni o quando ci si avvale di altre persone per il compimento di atti, devono essere annotate anche le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per l’identificazione.

Il comma 4 stabilisce che la documentazione dell’attività di indagine deve essere fatta nel momento stesso in cui essa viene svolta o, al più tardi, in un momento immediatamente successivo, qualora ricorrano insuperabili circostanze che impediscano la documentazione contestuale (circostanze da indicarsi nello specifico).

Ancora, ai sensi del comma 5, la documentazione relativa alle indagini e l’atto contenente la notizia di reato sono conservati in un apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero, insieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 357 del c.p.p..

Infine, il comma 6 precisa che la documentazione degli atti del pubblico ministero è attribuita all'ufficiale di polizia giudiziaria o all'ausiliario che assiste il magistrato (invece, la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è demandata agli stessi ufficiali ed agli agenti di polizia).
Ancora, ai sensi del comma 6, l’atto documentato è nullo se c’è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 del c.p.p.).

Massime relative all'art. 373 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17118/2017

In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell'ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.

Cass. pen. n. 1264/2009

In tema di documentazione degli atti del P.M., l'assenza dell'ausiliario all'atto della redazione del verbale d'affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di quest'ultimo costituiscono irregolarità processuali, in quanto tali inidonee a determinare la nullità dell'atto o della relazione depositata dal consulente tecnico.

Cass. pen. n. 25589/2005

I verbali degli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell'eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci di verbali o oscurare una parte del contenuto con omissis a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.

Cass. pen. n. 11924/2005

Il divieto, sancito dall'art.197, lett. d) c.p.p., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all'attività di documentazione degli atti prevista dall'art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l'agente o l'ufficiale di P.G. abbia compiuto nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria.

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