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Articolo 358 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Attività di indagine del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 358 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326(1) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini(2).

Note

(1) Il pubblico ministero riveste, rispetto alla P.G., un ruolo di direzione e di controllo delle indagini preliminari, dirette a consentire allo stesso di decidere se esercitare o meno l'azione penale.
(2) Quindi l'attività ricognitiva deve essere estesa anche agli elementi di prova che potrebbero scagionare l'indagato.

Ratio Legis

L'attività di indagine risulta infatti affidata tanto alla P.G. quanto al P.M., al quale però la P.G. è legata da un rapporto di dipendenza funzionale.

Spiegazione dell'art. 358 Codice di procedura penale

Le indagini preliminari sono svolte sia dalla polizia giudiziaria che dal pubblico ministero, a seconda delle rispettive attribuzioni.

Modificando il sistema precedente, la norma di cui all'art. 326 elimina la figura del giudice inquirente, affidando la gestione della fase investigativa al solo pubblico ministero (con l'ausilio della polizia giudiziaria), incidendo in tal modo sui connotati qualitativi della fase investigativa, quanto su quelli quantitativi, ovvero sul contenuto dell'attività di indagine.

Nell'esercizio delle sue funzioni investigative, il pubblico ministero svolge ogni attività necessaria al fine di decidere se esercitare o meno l'azione penale, svolgendo altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Tramite tale norma il legislatore ha inteso sottolineare l'ovvia esigenza di estendere l'attività ricognitiva agli elementi di prova che potrebbero scagionare l'indagato. Non è tuttavia una disposizione di mera salvaguardia del diritto a no essere “perseguitati “ dal pubblico ministero, bensì trattasi di norma che vuole evitare, anche in ossequio al principio di inutile dispendio dell'attività giurisdizionale, che l'ipotesi d'accusa venga facilmente confutata ad opera del difensore dell'indagato.

Non deve comunque sottacersi una certa indicazione della norma, volta a rendere il più possibile imparziale l'attività investigativa del pubblico ministero.

Massime relative all'art. 358 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47013/2018

Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa).

Cass. pen. n. 10061/2013

Il dovere del P.M. di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione proposto per mancata assunzione di una prova decisiva. (Nella specie, la Corte ha evidenziato che la difesa può comunque svolgere attività di indagine in via autonoma rispetto al P.M. nonché formulare proprie richieste istruttorie nel giudizio ordinario o abbreviato).

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