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Articolo 728 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comparizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 728 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71, 158].

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza (1).]

Note

(1) Il Tribunale, analizzato il ricorso e i documenti allegati, assunte le informazioni necessarie, può pronunciare la dichiarazione di assenza qualora non ritenga che sussistano i presupposti per la dichiarazione di morte presunta, oppure può dichiarare la morte presunta con sentenza la quale non accerta la morte della persona, ma la probabilità che la stessa non sia più in vita. Tale sentenza è il presupposto per l'immissione del possesso temporaneo dei beni ed inoltre, nella stessa deve essere indicata la data della morte presunta in quanto coincide con il momento a partire dal quale la sentenza stessa comincia a produrre i suoi effetti. Infine, si precisa che la sentenza può essere impugnata innanzi la Corte d'appello, nel termine di trenta giorni dall'ultima pubblicazione della sentenza e che la sentenza pronunciata in grado di appello può essere ricorribile per Cassazione.

Ratio Legis

La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale. Il passaggio in giudicato della sentenza comporta il venir meno delle conseguenze dell'eventuale dichiarazione di assenza. Si apre la successione e i possessori temporanei acquistano la libera disponibilità dei beni. La Cassazione ha sostenuto la retroattività dell'apertura della successione alla data dell'accertamento. La dichiarazione di morte presunta determina una vera e propria successione mortis causa dei presunti eredi del dichiarato morto, come si evince dalle norme dettate in ordine alla devoluzione degli elementi attivi del patrimonio di quest'ultimo, e dal contrapposto silenzio sulla sorte degli elementi passivi di detto patrimonio spiegabile solo con la sottintesa applicabilità della disciplina delle successioni mortis causa.

Spiegazione dell'art. 728 Codice di procedura civile

Anche il procedimento per dichiarazione di morte presunta, pur svolgendosi nelle forme camerali, si conclude con sentenza.
All'udienza fissata ex art. 728 del c.p.c. il giudice procede all'istruttoria, mediante audizione delle persone comparse e, soltanto in via sussidiaria, assumendo ulteriori informazioni.
Si ritiene che il giudice abbia un potere discrezionale nell’apprezzare le circostanze di fatto, oggettive e soggettive, che gli consentiranno di raggiungere il fondato convincimento, in termini probabilistici, dell'effettiva morte dell'assente.

In deroga all’art. 737 del c.p.c., la dichiarazione di morte presunta viene pronunciata con sentenza dal collegio in camera di consiglio; a differenza della pronuncia resa nel procedimento per l'assenza, si ritiene che la sentenza che dichiara la morte presunta abbia natura di mero accertamento.

Secondo quanto espressamente disposto dall’ultimo comma dell’art. 62 del c.c., il tribunale adito per la dichiarazione di morte presunta può dichiarare l'assenza ove ne ricorrano i presupposti (in luogo di quelli della richiesta pronuncia di morte presunta), senza che possa intendersi così violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 del c.p.c..

Sia la sentenza dichiarativa della morte presunta che dell'assenza acquistano efficacia esecutiva soltanto successivamente al passaggio in giudicato e dopo il compimento delle formalità previste dall'art. 729 del c.p.c. per attuarne la pubblicità.
Per gli effetti propri della sentenza dichiarativa di morte presunta occorre fare riferimento agli artt. 63, 64 e 65 c.c.

Massime relative all'art. 728 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 759/1969

Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l'impugnabilitą del provvedimento stesso con l'appello e con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 1996/1961

In forza della dichiarazione di morte presunta, la libera disponibilitą del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dall'art. 50 c.c., senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell'assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi.

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