Anche il procedimento per dichiarazione di
morte presunta, pur svolgendosi nelle forme camerali, si conclude con
sentenza.
All'
udienza fissata ex
art. 728 del c.p.c. il
giudice procede all'istruttoria, mediante audizione delle persone comparse e, soltanto in via sussidiaria, assumendo ulteriori informazioni.
Si ritiene che il giudice abbia un
potere discrezionale nell’apprezzare le circostanze di fatto, oggettive e soggettive, che gli consentiranno di raggiungere il fondato convincimento, in termini probabilistici, dell'effettiva morte dell'assente.
In deroga all’
art. 737 del c.p.c., la dichiarazione di morte presunta viene pronunciata con sentenza dal
collegio in
camera di consiglio; a differenza della pronuncia resa nel procedimento per l'assenza, si ritiene che la sentenza che dichiara la morte presunta abbia natura di mero accertamento.
Secondo quanto espressamente disposto dall’ultimo comma dell’
art. 62 del c.c., il tribunale adito per la dichiarazione di morte presunta può dichiarare l'assenza ove ne ricorrano i presupposti (in luogo di quelli della richiesta pronuncia di morte presunta), senza che possa intendersi così violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’
art. 112 del c.p.c..
Sia la sentenza dichiarativa della morte presunta che dell'assenza acquistano
efficacia esecutiva soltanto successivamente al
passaggio in giudicato e dopo il compimento delle formalità previste dall'
art. 729 del c.p.c. per attuarne la pubblicità.
Per gli effetti propri della sentenza dichiarativa di morte presunta occorre fare riferimento agli artt.
63,
64 e
65 c.c.