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Articolo 56 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 56 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

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