1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537(1), il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento [2, 207](2).
Note
(1)
Sono esclusi i casi in cui la falsità sia accertata e dichiarata con la sentenza di condanna o di proscioglimento.
(2)
Il giudice ha potere di accertare l'eventuale falsità dei documenti in sede di valutazione complessiva delle prove, senza quindi ricorrere allo schema dell'impugnazione e del conseguente incidente di falso.