Cass. civ. n. 27936/2020
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015).
Cass. civ. n. 12193/2019
Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017).
Cass. civ. n. 27402/2018
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012).
Cass. civ. n. 3638/2018
Nei giudizi di separazione ed in quelli aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione, sicché la sua mancata partecipazione non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., ma essendo l’intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c..
Cass. civ. n. 17024/2017
Le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell'intervento del Pubblico Ministero in primo grado ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in appello.
Cass. civ. n. 23542/2015
Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 19711/2015
L'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.
Cass. civ. n. 11223/2014
In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
Cass. civ. n. 487/2014
Nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, il P.G. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di una controversia in materia di stato, ma non è legittimato a proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile solo nei casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 9548/2012
L'art. 122 del codice della proprietà intellettuale (d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che "in deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento in causa del P.M. non è obbligatorio" nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, né il successivo art. 245, che contiene le disposizioni di carattere transitorio, ha introdotto alcun elemento di novità nell'ordinamento, con la conseguenza che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi; pertanto, non essendo più obbligatoria la partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove, come nella specie, non sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti, né l'eventuale avviso datogli dal giudice di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio processuale necessario.
Cass. civ. n. 7423/2011
Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 8031/2006
È legittimo, perchè conforme al disposto dell'articolo 70 c.p.c. l'intervento facoltativo del P.M. in un giudizio instaurato con ricorso ex articolo 2 della legge n. 89 del 2001 diretto a ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, atteso che, l'articolo 70 citato consente al P.M. una valutazione discrezionale circa la sussistenza di un interesse pubblico nella causa in cui intende intervenire. Tale intervento non è soggetto a particolari formalità per quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, della legge n. 89/2001.
Cass. civ. n. 23713/2004
Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l'applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, c.c., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 3984/2004
Ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il pubblico ministero non è parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, di un marchio d'impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.
Cass. civ. n. 19727/2003
Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
Cass. civ. n. 9085/2003
Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, c.p.c. ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 2576/2003
In tema di intervento del P.M. nelle cause di separazione personale dei coniugi, deve escludersi la violazione dell'art. 70 c.p.c. quando risulti documentato l'intervento dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, né rileva sul piano della validità della sentenza ex art. 132 c.p.c. l'omesso visto del P.M. sulla stessa.
Cass. civ. n. 14163/2001
Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare — in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio — è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest'ultima è assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 15346/2000
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.
Cass. civ. n. 13062/2000
In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.
Cass. civ. n. 8382/2000
Le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità. Né la circostanza della partecipazione di quest'ultimo al giudizio di merito lo trasforma in parte necessaria. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero ha concluso davanti al giudice di appello, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al procuratore generale presso la corte d'appello.
Cass. civ. n. 12456/1999
Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art. 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).
Cass. civ. n. 7352/1998
In tema di intervento in causa del P.M. (nella specie, causa matrimoniale), l'obbligo di intervento sancito con riferimento «ad ogni causa presso la Corte di cassazione», di cui al comma 2 dell'art. 70 c.p.c., non postula (attesa la eterogeneità della disposizione rispetto a quelle di cui al comma 1) un correlato obbligo di notificazione del ricorso all'organo di tale ufficio, oltre che a quello costituito presso il giudice a quo.
Cass. civ. n. 5756/1998
Ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 2 c.p.c., l'intervento del P.M. è da ritenersi obbligatorio, a pena di nullità (rilevabile di ufficio), in tutte le cause matrimoniali, ivi comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Tale nullità, se verificatasi (come nella specie) in fase di appello, investe, interamente, tale grado di giudizio nonché la sentenza pronunciata alla sua conclusione, trattandosi di vicenda attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, senza che, in contrario, possa legittimamente invocarsi una presunta (ma in realtà insussistente) modifica del citato art. 70 quale effetto dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che, all'art. 23, si è soltanto limitato ad estendere, ai giudizi di separazione, le regole di cui all'art. 4 della legge 898 del 1970, senza alcun riferimento all'intervento del P.M. (definito, per converso «obbligatorio» nel successivo art. 5). Ne consegue la necessità di rinnovare l'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del P.M., non essendo ipotizzabile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, stante l'effetto conservativo dell'impugnazione a suo tempo ritualmente e tempestivamente proposta.
Cass. civ. n. 11338/1997
In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 disp. att. stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.
Cass. civ. n. 1664/1997
L'art. 70 primo comma n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali.
Cass. civ. n. 807/1997
In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.
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Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l'intervento ai sensi di nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c. (quale nella specie un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di sé e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 (diversamente da quella di cui al n. 1 dello stesso articolo) la mancata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l'applicazione dell'art. 354 stesso codice.
Cass. civ. n. 11198/1990
Il pubblico ministero, che interviene nel giudizio di cassazione, a norma del penultimo comma dell'art. 70 c.p.c. è tenuto a rispettare i limiti del giudizio fissati dal ricorrente, in quanto la legge gli attribuisce il solo potere di esprimere il proprio parere sulla fondatezza del ricorso e di sollevare quelle questioni che sono rilevabili di ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 2983/1990
Il potere d'impugnativa del P.M., con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, quali i sindacati (od i loro raggruppamenti), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa.