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Articolo 70 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento in causa del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 70 Codice di procedura civile

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio [158, 397; disp. att. 2, 3] (1):

  1. 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];
  2. 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
  3. 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728];
  4. 4) (2);
  5. 5) negli altri casi previsti dalla legge (3).

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [375, 379; disp. att. 137, 138] (4).

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse (5) (6).

Note

(1) L'inciso indica una particolare ipotesi di litisconsorzio necessario (v. 102). Invero, la presenza del p.m., che deve attuarsi con un intervento (v. 71), è necessaria a pena di nullità giudizio. La giurisprudenza più recente ritiene che la nullità della sentenza pronunciata in assenza del p.m. obbligato ad intervenire è sanata, se non fatta rilevare come motivo di impugnazione, non potendosi rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Diversamente, nel caso in cui il giudice d'appello rilevi l'assenza nel giudizio di primo grado, dovrà trasmettere al p.m. gli atti per consentirgli l'intervento in causa. È questa una chiara limitazione all'applicazione dell'art. 158 del c.p.c. che si riferisce alla nullità derivante dalla costituzione di giudice o p.m..
(2) Questo numero è stato abrogato dall'art. 2, l. 1-8-1973, n. 533 attuativa della riforma del processo del lavoro.
(3) Ad esempio si tratta dei casi notificazione per pubblici proclami (v. 150), querela di falso (v. 221, 223), separazione giudiziale (v. 706), matrimonio tra parenti, affini, adottati, affiliati (v. 87 c.c.), divieto temporaneo a nuove nozze (v. 89c.c.), iscrizione delle società nel registro delle imprese (v. 2330 c.c.), reclami contro le commissioni degli usi civici (art. 3, l. 10-7-1930, n. 1078), giudizio sul concordato fallimentare, sul concordato preventivo e sulla riabilitazione del fallito (artt. 132, 144 r.d. 16-3-1942, n. 267), scioglimento del matrimonio (art. 5, l. 1-12-1970, n. 898).
(4) Comma così modificato con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Il P.M. presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge ex art. 5, l. 8 agosto 1977, n. 532. L'intervento è necessario in tutti i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, nei quali il P.M. dovrà intervenire e produrre al collegio conclusioni motivate, pur se non è stato parte nei precedenti gradi del giudizio.
(5) Il P.M. può valutare l'opportunità o meno del suo intervento ogni volta in cui ravvisi l'interesse pubblico. In caso di valutazione positiva, la sua posizione coinciderà con quella di interventore necessario, salvo che nel giudizio di appello: nel caso in cui il P.M. sia intervenuto in primo grado in via facoltativa, non sussiste nel giudizio d'appello il litisconsorzio processuale col P.M.
(6) Con la sentenza 25-9-1996, n. 214, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 70 del c.p.c. «nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992».

Ratio Legis

La norma disciplina le ipotesi di intervento del p.m. previsto a tutela del rispetto della legge nei procedimenti indicati dalla norma stessa. Si tratta di due tipologie di intervento, uno obbligatorio (art. 701 del c.p.c.), nelle ipotesi specificamente elencate o cui è fatto rinvio, e l'altro facoltativo (art. 702 del c.p.c.), lasciando al p.m. la facoltà di valutare insindacabilmente la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla sua presenza. Il p.m. può dispiegare il suo intervento, sia che si tratti di quello facoltativo che di quello obbligatorio, in qualsiasi momento del procedimento fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Spiegazione dell'art. 70 Codice di procedura civile

L’intervento del pubblico ministero può essere di due tipi, e precisamente:


  1. obbligatorio: il PM interviene in giudizio nei casi in cui egli stesso potrebbe proporre il giudizio (cause matrimoniali, in quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone, negli altri casi previsti dalla legge e davanti alla Cassazione);
  2. facoltativo: è il caso di tutte quelle situazioni in cui il P.M. ravvisi un interesse pubblico da tutelare, che lo legittima ad intervenire.
Il suo intervento, nei casi in cui è obbligatorio, configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, dal cui mancato rispetto ne discende la nullità, rilevabile d’ufficio, dell’intera azione, in grado di travolgere la sentenza.

La riforma del 2013, realizzata in forza dell’art. 75 del d.l. n. 69/2013 (convertito nella Legge n. 98/2013, c.d. “decreto del fare”) ha mirato a rendere più selettivo l’intervento della procura generale nei procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione, prevendendo il suo intervento nei soli casi stabiliti dalla legge (l’obbligo di intervento generalizzato in tutte le cause determinava una dispersione di risorse dell’ufficio della procura).
Per effetto di tale riforma, ed in particolare dell’art. 75, sono stati così modificati l’art. 380 bis del c.p.c. e art. 390 del c.p.c., mentre in forza dell’art. 81 del medesimo D.l. 69/2013 è stato modificato l’ordinamento giudiziario in riferimento alle attribuzioni del P.M. dinanzi la Corte di Cassazione.

Per quanto concerne specificamente l’intervento obbligatorio del PM, deve notarsi che il legislatore ha preferito riferirsi a categorie o classi di controversie, con la conseguenza che sarà compito dell’interprete operare una ricognizione delle controversie da ricondurre a quelle classi individuate dal codice.
Si cercherà, adesso, di analizzarle singolarmente:


  1. cause che egli stesso potrebbe proporre: poiché il potere del PM è concorrente con quello riconosciuto alle parti private ne deriva che, ogniqualvolta sia la parte privata ad assumere l’iniziativa, il PM è chiamato ad intervenire a tutela dell’interesse pubblico inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Va osservato che, malgrado l’espressione “causa” usata dal legislatore, l’intervento del P.M. non debba intendersi limitato solo ai giudizi contenziosi, ma debba ritenersi esteso anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione.


  1. cause matrimoniali: vi si ricomprendono tutte quelle cause che hanno ad oggetto l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità del matrimonio, nonché lo scioglimento o la cessazione dei suoi effetti civili.
A tali cause si aggiungono, per espressa previsione della norma in esame, i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale (in relazione a questi ultimi, il suo intervento viene escluso nella fase c.d. presidenziale).


  1. cause riguardanti stato e capacità delle persone: sono cause riguardanti lo stato tutte quelle controversie in cui si discute della posizione di una persona in un gruppo sociale, ossia della cittadinanza, filiazione, adozione e dei rapporti familiari in genere.
Un’espressa applicazione di tale ipotesi si rinviene all’art. 407 del c.p.c., il quale prevede espressamente che nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno debba intervenire il PM.
Sono cause relative alla capacità le cause di interdizione o di inabilitazione, mentre si esclude che vi possano rientrare quelle relative a persone giuridiche o quelle che concernono la condizione di fallito.


  1. clausola di rinvio: in chiusura della prima parte della norma si rinvia a tutte le altre ipotesi previste dalla legge, ovvero a tutte le altre controversie in cui si richiede l’intervento obbligatorio del PM.
Tra queste possono ricordarsi, a titolo meramente esemplificativo, la partecipazione ai giudizi elettorali per incandidabilità, ineleggibilità, o decadenza; le controversie in materia di querela di falso.

In ordine alle modalità ed ai tempi del suo intervento, si ritiene che il PM sia tenuto ad intervenire solo quando una delle cause per le quali è previsto il suo intervento sia stata proposta in via principale o riconvenzionale, mentre tale intervento è escluso se il giudice deve conoscere della controversia solo incidenter tantum, perché ne è stata sollevata la relativa eccezione.

Circa le forme del suo intervento, si afferma in linea generale che non è necessaria la sua partecipazione all’udienza, né la presentazione da parte sua di conclusioni orali o scritte, essendo solo sufficiente che il medesimo abbia avuto la possibilità di intervenire e, dunque, che sia stato informato del processo e gli siano stati comunicati gli atti processuali (la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni vengono rimesse alla sua diligenza).
In tal senso si argomenta dal rilievo secondo cui il PM è portatore di un interesse pubblico e, pertanto, dalla stessa comunicazione degli atti processuali egli può reputare sufficientemente tutelato lo stesso interesse pubblico e ritenere di non presentarsi e non formulare conclusioni.
In contrario, però, si è osservato che gli artt. 2 e 3 disp. Att. cpc prevedono che il PM interviene depositando una comparsa, la quale ex art. 125 del c.p.c. comma 1 deve contenere le conclusioni, ovvero presentando conclusioni orali.

Ritornando alle conseguenze del suo mancato intervento, nei casi in cui esso sia obbligatorio, si fa osservare che la tesi della nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, si scontra in realtà con il dato normativo.
Il riferimento va fatto all’art. 158 del c.p.c., il quale dispone che la nullità derivante dal mancato intervento del PM è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, facendo salvo quanto previsto dal successivo art. 161 del c.p.c..
La parte finale di quest’ultima norma richiama il principio della conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, il che induce a poter affermare che, qualora il mancato intervento del PM non sia stato fatto valere nel grado di giudizio successivo a quello in cui si è verificato, debba ritenersi formato il giudicato implicito (con la conseguenza che si dovrà escludere la rilevabilità della nullità in ogni stato e grado del giudizio).

Massime relative all'art. 70 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27936/2020

Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015).

Cass. civ. n. 12193/2019

Nel giudizio promosso ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, avente per oggetto il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell'osservanza delle leggi di ordine pubblico. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/02/2017).

Cass. civ. n. 27402/2018

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2012).

Cass. civ. n. 3638/2018

Nei giudizi di separazione ed in quelli aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione, sicché la sua mancata partecipazione non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., ma essendo l’intervento prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il relativo vizio si converte in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c..

Cass. civ. n. 17024/2017

Le controversie aventi ad oggetto la validità del testamento per incapacità naturale del "de cuius" non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone, con conseguente facoltatività dell'intervento del Pubblico Ministero in primo grado ed insussistenza di un obbligo di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in appello.

Cass. civ. n. 23542/2015

Nel giudizio elettorale regolato dall'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 il pubblico ministero è parte necessaria, sicché, ove il regolamento preventivo di giurisdizione non risulti ad esso notificato, va disposta l'integrazione del contraddittorio, a meno che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il ricorso non risulti, in evidenza, inammissibile, traducendosi, in tal caso, in una attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.

Cass. civ. n. 19711/2015

L'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.

Cass. civ. n. 11223/2014

In tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.

Cass. civ. n. 487/2014

Nel giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, il P.G. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di una controversia in materia di stato, ma non è legittimato a proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale ed essendo esercitabile solo nei casi previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 9548/2012

L'art. 122 del codice della proprietà intellettuale (d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che "in deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento in causa del P.M. non è obbligatorio" nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale, né il successivo art. 245, che contiene le disposizioni di carattere transitorio, ha introdotto alcun elemento di novità nell'ordinamento, con la conseguenza che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi; pertanto, non essendo più obbligatoria la partecipazione del P.M. al giudizio, a partire dal 19 marzo 2005 (data in cui è entrato in vigore il predetto codice), questi non acquista la qualità di parte necessaria, ove, come nella specie, non sia intervenuto in giudizio, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità d'integrare il contraddittorio nei suoi confronti, né l'eventuale avviso datogli dal giudice di primo grado vale a determinarne il litisconsorzio processuale necessario.

Cass. civ. n. 7423/2011

Nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (nella specie, giudizio in tema di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti), l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 8031/2006

È legittimo, perchè conforme al disposto dell'articolo 70 c.p.c. l'intervento facoltativo del P.M. in un giudizio instaurato con ricorso ex articolo 2 della legge n. 89 del 2001 diretto a ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo, atteso che, l'articolo 70 citato consente al P.M. una valutazione discrezionale circa la sussistenza di un interesse pubblico nella causa in cui intende intervenire. Tale intervento non è soggetto a particolari formalità per quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, della legge n. 89/2001.

Cass. civ. n. 23713/2004

Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l'applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, c.c., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 3984/2004

Ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il pubblico ministero non è parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, di un marchio d'impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.

Cass. civ. n. 19727/2003

Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.

Cass. civ. n. 9085/2003

Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, c.p.c. ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, primo comma, numero 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 2576/2003

In tema di intervento del P.M. nelle cause di separazione personale dei coniugi, deve escludersi la violazione dell'art. 70 c.p.c. quando risulti documentato l'intervento dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, né rileva sul piano della validità della sentenza ex art. 132 c.p.c. l'omesso visto del P.M. sulla stessa.

Cass. civ. n. 14163/2001

Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l'omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare — in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio — è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest'ultima è assicurato dall'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Cass. civ. n. 15346/2000

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.

Cass. civ. n. 13062/2000

In relazione alle domande concernenti la nullità (ovvero l'annullamento) e la revoca dell'adozione si verte in ipotesi di intervento obbligatorio del P.M. a norma dell'art. 70, n. 3 c.p.c.; in tali casi, tuttavia, non determina nullità della decisione il mancato intervento del P.M., ove questo sia stato, in ciascun grado del giudizio, ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da essere posto in grado di parteciparvi e di presentare le sue conclusioni, atteso che non può costituire motivo di nullità il modo di intervento del P.M. o l'uso fatto da parte di tale organo del potere di intervento attribuitogli.

Cass. civ. n. 8382/2000

Le azioni di cui agli artt. 148 e 361 c.c. relative al contributo per il mantenimento del figlio, al quale è tenuto il genitore naturale, non rientrano tra quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità. Né la circostanza della partecipazione di quest'ultimo al giudizio di merito lo trasforma in parte necessaria. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero ha concluso davanti al giudice di appello, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al procuratore generale presso la corte d'appello.

Cass. civ. n. 12456/1999

Ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art. 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).

Cass. civ. n. 7352/1998

In tema di intervento in causa del P.M. (nella specie, causa matrimoniale), l'obbligo di intervento sancito con riferimento «ad ogni causa presso la Corte di cassazione», di cui al comma 2 dell'art. 70 c.p.c., non postula (attesa la eterogeneità della disposizione rispetto a quelle di cui al comma 1) un correlato obbligo di notificazione del ricorso all'organo di tale ufficio, oltre che a quello costituito presso il giudice a quo.

Cass. civ. n. 5756/1998

Ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 2 c.p.c., l'intervento del P.M. è da ritenersi obbligatorio, a pena di nullità (rilevabile di ufficio), in tutte le cause matrimoniali, ivi comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Tale nullità, se verificatasi (come nella specie) in fase di appello, investe, interamente, tale grado di giudizio nonché la sentenza pronunciata alla sua conclusione, trattandosi di vicenda attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, senza che, in contrario, possa legittimamente invocarsi una presunta (ma in realtà insussistente) modifica del citato art. 70 quale effetto dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 che, all'art. 23, si è soltanto limitato ad estendere, ai giudizi di separazione, le regole di cui all'art. 4 della legge 898 del 1970, senza alcun riferimento all'intervento del P.M. (definito, per converso «obbligatorio» nel successivo art. 5). Ne consegue la necessità di rinnovare l'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del P.M., non essendo ipotizzabile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, stante l'effetto conservativo dell'impugnazione a suo tempo ritualmente e tempestivamente proposta.

Cass. civ. n. 11338/1997

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 disp. att. stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.

Cass. civ. n. 1664/1997

L'art. 70 primo comma n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali.

Cass. civ. n. 807/1997

In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell'art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall'art. 3 att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al collegio.

Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l'intervento ai sensi di nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c. (quale nella specie un'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di sé e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 (diversamente da quella di cui al n. 1 dello stesso articolo) la mancata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l'applicazione dell'art. 354 stesso codice.

Cass. civ. n. 11198/1990

Il pubblico ministero, che interviene nel giudizio di cassazione, a norma del penultimo comma dell'art. 70 c.p.c. è tenuto a rispettare i limiti del giudizio fissati dal ricorrente, in quanto la legge gli attribuisce il solo potere di esprimere il proprio parere sulla fondatezza del ricorso e di sollevare quelle questioni che sono rilevabili di ufficio dal giudice.

Cass. civ. n. 2983/1990

Il potere d'impugnativa del P.M., con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., e, correlativamente, la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute, quali i sindacati (od i loro raggruppamenti), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa.

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