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Articolo 33 septies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Dispositivo dell'art. 33 septies Codice di procedura penale

1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato(1).

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero(2).

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420 ter, comma 4(3)(4).

Note

(1) Originariamente il testo dell'articolo, disciplinato dall'art. 170, d.lgs. 51/1998, sottolineava l'errata attribuzione al tribunale in composizione collegiale anziché a quello in composizione monocratica; l'attuale formulazione invece, collega l'udienza preliminare al titolo di reato.
(2) È il caso della citazione diretta a giudizio: ove il giudice monocratico si rendesse conto che, in relazione al titolo di reato, è necessaria la competenza del giudice in composizione collegiale, dovrà necessariamente trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché provveda ad effettuare i corretti adempimenti, per consentire all'imputato di usufruire delle garanzie proprie dell'udienza preliminare.
(3) Nel comma in esame, il legislatore ha voluto ovviare agli inconvenienti derivanti dall'errata individuazione della composizione del tribunale: pertanto ha effettuato un esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 420 ter c.p.p.: in tali casi la lettura dell'ordinanza che fissa una nuova udienza consentirà di evitare, anche per le parti assenti, la rinnovazione delle citazioni. Si legge infatti: «lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti».
(4) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 47, comma 2, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.

Spiegazione dell'art. 33 septies Codice di procedura penale

Posto che l'inosservanza delle norme relative al riparto di attribuzioni fra le due composizioni del tribunale (e quindi monocratico o collegiale) non è qualificabile come un problema di incompetenza, il legislatore ha ritenuto opportuno creare una specifica normativa, che ha trovato collocazione nel presente capo.

La norma in esame disciplina un possibile esito del necessario controllo del giudice sulla questione relativa all'attribuzione.

In sede dibattimentale di primo grado, il giudice procede in maniera differente a seconda che il dibattimento sia stato instaurato all'esito di un'udienza preliminare o a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio.

Nella prima ipotesi, sia che il rientri tra le attribuzioni del giudice collegiale, piuttosto che fra quelle del giudice monocratico, sia nel caso opposto, è sufficiente trasmettere gli atti tramite ordinanza) al giudice competente a decidere in merito al reato contestato.

Nella seconda ipotesi, posto che l'imputato è stato ingiustamente privato dell'udienza preliminare, è necessaria una regressione del procedimento. Qui il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per consentire a quest'ultimo di esercitare l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.

Massime relative all'art. 33 septies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15828/2017

E abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione collegiale, rilevando che la competenza per il reato sottoposto alla sua cognizione (nella specie, estorsione continuata) appartiene al giudice monocratico, dispone la restituzione degli atti al P.M., determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.

Cass. pen. n. 7482/2017

Nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, secondo quanto previsto dall'art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero, con esclusione del caso in cui, procedendosi per un reato per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, sia stato arbitrariamente negato all'imputato il passaggio attraverso tale fase.

Cass. pen. n. 43193/2012

L'annullamento senza rinvio, per abnormità, dell'ordinanza con cui il tribunale monocratico, oltre i termini previsti dall'art. 33 quinquies, comma primo, c.p.p., abbia, nel dibattimento, per reato la cui cognizione appartenga al tribunale in composizione collegiale, restituito gli atti al P. M. anziché al tribunale stesso, comporta la trasmissione degli atti al tribunale collegiale laddove la decadenza, per inosservanza dei termini, del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione, non abbia formato oggetto di ricorso.

Cass. pen. n. 4778/2012

Non è abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell'opposizione a decreto penale emesso per un reato di competenza del tribunale collegiale, per il quale sia necessaria l'udienza preliminare, il giudice, revocato il decreto, rimetta gli atti al P.M. perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio. (Principio affermato all'esito di dichiarazione di insussistenza di conflitto negativo di competenza fra il giudice dell'udienza preliminare, dinanzi al quale era stato richiesto il rinvio a giudizio da parte del P.M. a seguito di revoca del decreto penale, ed il tribunale in composizione monocratica, dinanzi al quale era stato disposto il giudizio immediato ex art. 464 c.p.p.).

Cass. pen. n. 19512/2010

Il giudice monocratico il quale rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l'imputato sia rimasto privo dell'udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quarto, c.p.p., richiamato dal terzo comma dell'art. 33 septies, stesso codice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito di opposizione a decreto penale di condanna per un reato di competenza del collegio, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente al tribunale in composizione collegiale).

Cass. pen. n. 34183/2006

La rilevazione dibattimentale ad opera del tribunale in composizione monocratica della cognizione del giudice collegiale, come conseguenza di una contestazione suppletiva, comporta la trasmissione degli atti, «per via orizzontale» al giudice collegiale, sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare, e non è dunque abnorme il provvedimento che non disponga la trasmissione degli atti al P.M., evitando la regressione del procedimento.

Cass. pen. n. 31758/2006

Il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies, comma secondo, c.p.p., solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quarto, c.p.p., richiamato dal terzo comma del citato art. 33 septies. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, ha ritenuto abnorme, annullandolo quindi senza rinvio, il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero).

Cass. pen. n. 5725/2003

La perdita di efficacia della misura cautelare (nella specie, personale) nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha disposta non ha luogo nel caso in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.

La perdita di efficacia della misura cautelare (nella specie, personale) prevista dall'art. 27 c.p.p. nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha disposta, non ha luogo nell'ipotesi in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al P.M. a norma dell'art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.

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