L’art. 24-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina il
rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.
È un istituto previsto per cristallizzare in modo definitivo la decisione sull’attribuzione della competenza territoriale già in un momento iniziale del processo, evitando il rischio di una dichiarazione di
incompetenza del giudice di primo grado successivamente (in appello o, addirittura, nel giudizio in Cassazione). Infatti, prima della riforma Cartabia, poteva succedere che la Cassazione riconoscesse l’incompetenza per territorio solo nel grado finale del processo: in questo caso, c’era la necessità di dover ripetere il giudizio dall’inizio.
Il comma 1 stabilisce che la questione sulla competenza per territorio può essere rimessa – d’ufficio o su richiesta di parte – alla Cassazione
prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca,
in dibattimento subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti ex comma 1 dell’
art. 491 del c.p.p.. Inoltre, sempre nel termine previsto dal comma 1 dell’
art. 491 del c.p.p., alla Corte di Cassazione può essere anche rimessa la
questione sulla competenza per territorio riproposta ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del c.p.p. (ossia, dopo che la stessa questione era già stata respinta nell’udienza preliminare).
Si tratta di una questione pregiudiziale che ha un
effetto preclusivo: infatti, il comma 6 precisa che la parte, che ha eccepito l’incompetenza per territorio senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.
Il comma 2 precisa che, nei casi appena visti, il
giudice, che deve decidere una questione sulla competenza per territorio, pronuncia un’
ordinanza con cui
trasmette alla Cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.
A norma del comma 3, la Corte di Cassazione decide in
camera di consiglio con le forme dell’
art. 127 del c.p.p. (ossia, senza pubblico). Se dichiara l’incompetenza del giudice procedente, la Corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Peraltro, come stabilito dal comma 4, l’
estratto della sentenza viene immediatamente
comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, se diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso gli stessi giudici. Inoltre, l’estratto viene anche
notificato alle parti private.
Come affermato dal comma 5,
dalla comunicazione dell’estratto della sentenza decorre il termine previsto dall’art. 27 del c.p.p.: ossia, entro venti giorni da questa comunicazione, le misure cautelari disposte dal giudice dichiarato incompetente cessano di avere effetto se il giudice competente non provvede a norma dell’
art. 292 del c.p.p., dell’
art. 317 del c.p.p. e dell’
art. 321 del c.p.p..