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Articolo 723 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fissazione dell'udienza di comparizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 723 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente (1) (2), e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.]

Note

(1) Il ricorso, una volta depositato, dà avvio ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio ed è di competenza del collegio.
(2) La comparizione del ricorrente e degli altri soggetti permette al giudice di compiere un accertamento più scrupoloso e completo in ordine ai presupposti necessari per pronunciare la dichiarazione di assenza.

Spiegazione dell'art. 723 Codice di procedura civile

Il presidente del Tribunale, adito ex art. 48 del c.c., fissa con decreto l’udienza per la comparizione, davanti a se stesso o ad un giudice da lui designato, del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso ai sensi dell'art. 722 del c.p.c..

La comparizione di tali soggetti ha come finalità quella di accertare giudizialmente i presupposti per la dichiarazione d'assenza, non tanto quella di consentire l'instaurazione del contraddittorio tra soggetti portatori di contrapposti interessi.

Peraltro, il compito del presidente nel verificare la regolarità della comparizione dei soggetti indicati nel ricorso ex art. 722 viene reso ancor più agevole dalla disposizione di cui all'art. 190 delle disp. att. c.p.c., con cui si pone a carico del ricorrente l'onere di allegare, tra gli altri, i documenti comprovanti lo stato di famiglia della persone scomparsa.

Nel decreto viene fissato un termine entro cui dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, a tutti i soggetti indicati nel ricorso; inoltre lo stesso decreto viene comunicato, a cura della cancelleria, al P.M., al fine di consentirne la necessaria partecipazione al procedimento.

Il presidente del Tribunale può altresì disporre la pubblicazione del decreto in uno o più giornali (si tratta di esercitare un potere discrezionale, il cui fondamento può rinvenirsi nell’esigenza di tutelare i terzi portatori di interessi sostanziali connessi al procedimento).

Massime relative all'art. 723 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18857/2018

Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.

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