La prima parte del primo comma di questa norma lascia chiaramente presupporre che il
ricorso sia stato proposto da un soggetto diverso dal P.M. e per questo se ne dispone la
comunicazione al medesimo ( la mancata comunicazione al P.M. può costituire motivo di
revocazione ex
art. 397 del c.p.c.).
Il P.M. può chiedere il rigetto della
domanda, e ciò al fine di evitare da un lato inutili spese processuali, dall'altro scongiurare un pregiudizio per l'interdicendo o l'inabilitando.
Se il presidente ritiene di dover accogliere la richiesta del P.M., rigetta la domanda ex
art. 712 del c.p.c.; il
provvedimento finale assume la forma del
decreto motivato, il che comporta sia l'inidoneità al giudicato della pronuncia che la sua revocabilità.
Il ricorso, pertanto, sarà illimitatamente riproponibile da parte di tutti i legittimati, a prescindere dalla deduzione di nuove circostanze o dalla sussistenza di fatti sopravvenuti.
Con il decreto, il presidente nomina il
giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e di tutte le altre persone le cui informazioni ritenga utili.
Il decreto è impugnabile con reclamo dinanzi al presidente della corte d'appello, secondo la procedura in
camera di consiglio.
Nelle ipotesi in cui la domanda sia stata proposta dal P.M., oppure qualora questi non abbia richiesto il rigetto della domanda proposta da altri o se la richiesta di rigetto non sia stata accolta, il presidente procede, con decreto non impugnabile, alla nomina del giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione.
Competente è il
Tribunale in composizione collegiale, trattandosi di processo con la presenza necessaria del P.M.
Al presidente spetta la prima valutazione discrezionale in ordine alle persone che ritiene opportuno sentire, le quali possono non essere necessariamente tutte quelle che devono essere indicate nel ricorso introduttivo, potendo il medesimo escludere quelle citate di cui ritenga superflua l'audizione (a tal fine egli può ordinare la
notificazione del ricorso anche a persone diverse da quelle indicate dal ricorrente).
Il decreto di fissazione dell'udienza viene comunicato d'ufficio al P.M. dalla cancelleria, indipendentemente dal fatto che abbia proposto o meno il ricorso, mentre ricorso e decreto vanno notificati ai soggetti di cui al 1° co. del presente articolo a cura del ricorrente nel
termine ordinatorio (e non perentorio) fissato dallo stesso decreto.
L'omessa notificazione del ricorso introduttivo all'
interdetto o all'
inabilitato integra una causa di nullità che si estende, ex
art. 159 del c.p.c., a tutti gli atti compiuti nel giudizio.
La notifica dell'atto introduttivo non può essere surrogata dalla notizia che la parte posa avere del procedimento da altra fonte, né da successive notificazioni, eseguite ad altri fini.
La causa può essere iscritta a ruolo da tutti coloro a cui è stato notificato il ricorso e il decreto.
Si ritiene che nel giudizio in esame non siano la rinuncia all'azione né quella agli atti del giudizio, né è data al P.M. la facoltà di accettarle, stante la rilevanza pubblicistica del procedimento e gli interessi indisponibili che vengono in rilievo.