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Articolo 33 sexies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare

Dispositivo dell'art. 33 sexies Codice di procedura penale

1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552(1).

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554(2).

Note

(1) L'ordinanza con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero è impugnabile soltanto con la sentenza che conclude il primo grado così come disposto dall'art. 591 c.p.p.
(2) Questo articolo è stato modificato dall'art. 47, comma 1, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.

Spiegazione dell'art. 33 sexies Codice di procedura penale

Posto che l'inosservanza delle norme relative al riparto di attribuzioni fra le due composizioni del tribunale (e quindi monocratico o collegiale) non è qualificabile come un problema di incompetenza, il legislatore ha ritenuto opportuno creare una specifica normativa, che ha trovato collocazione nel presente capo.

La norma in esame disciplina un possibile esito del necessario controllo del giudice sulla questione relativa all'attribuzione.

In sede di udienza preliminare, l'eventualità è che il giudice ritenga che non si debba procedere con l'udienza preliminare, in quanto il reato contestato rientra tra quelli di cui all'articolo 550, per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero.

In tale ipotesi il giudice dell'udienza preliminare dispone con ordinanza che gli atti vengano trasmessi al pubblico ministero affinché questi provveda ad emettere il decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 552.

La lettura dell'ordinanza equivale a d una notificazione per le parti presenti all'udienza, mentre, per quanto riguarda il fascicolo per il dibattimento, la norma dispone che esso sia trasmesso al giudice dibattimentale, oltre all'eventuale assunzione di atti urgenti (v. artt. 553 e 554).

Il legislatore, con tale disposizione, ha voluto sottolineare il nesso intercorrente tra udienza preliminare e rato piuttosto che tra udienza preliminare e composizione collegiale o monocratica del reato. Altresì, non è demandata al giudice per l'udienza preliminari la funzione di disporre il rinvio a giudizio: sarà il pubblico ministero, una volta riavute le carte relative al procedimento, a disporre il decreto ed relativi annessi. E' solitamente riconosciuta al giudice per l'udienza preliminare la facoltà di effettuare una qualificazione giuridica del fatto differente rispetto all'impostazione iniziale, ciò al fine di consentire una distribuzione corretta dei processi nell'ambito del unico ufficio di primo grado ed in tal senso si è pronunciata la corte costituzionale.

Massime relative all'art. 33 sexies Codice di procedura penale

Cass. civ. n. 18297/2020

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in cui la Corte ha precisato che, essendo stata esercitata l'azione penale dopo l'anzidetto intervento normativo, correttamente il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio "tempus regit actum"). (Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PALERMO, 17/10/2019).

Cass. pen. n. 10531/2018

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies cod.proc.pen., affinchè si proceda con citazione diretta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero di insistere sull'originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedirebbe anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'art. 521-bis cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 35153/2016

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M.

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