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Articolo 554 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 554 ter Codice di procedura penale

1. (1)Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca(2).

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1(3). Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545 bis, comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
(3) Il termine, entro cui presentare la richiesta di rito alternativo al dibattimento o di applicazione di pena sostitutiva, deve essere più correttamente riferito al provvedimento conclusivo dell’udienza predibattimentale: sentenza di non luogo a procedere o decreto di fissazione della udienza dibattimentale.

Ratio Legis

La nuova udienza di comparizione predibattimentale ha un duplice scopo: innanzitutto, è stata concepita come un’udienza filtro per consentire, anche nei processi per i quali non era prevista l’udienza preliminare, un controllo per evitare la celebrazione di dibattimenti inutili; in secondo luogo, permette di alleggerire il carico delle udienze dibattimentali poiché il giudice del dibattimento viene liberato dalle incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.

Spiegazione dell'art. 554 ter Codice di procedura penale

L’art. 554-ter c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina gli epiloghi dell’udienza predibattimentale.

Innanzitutto, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Il comma 1 (modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024, c.d. Correttivo alla Cartabia) stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere nelle seguenti ipotesi:
  1. se, sulla base degli atti di indagine trasmessi dal pubblico ministero ex art. 553 del c.p.p., sussiste una causa di estinzione del reato o di improcedibilità o improseguibilità dell’azione penale o se sussiste una causa di non punibilità (il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o l’imputato non è punibile per qualsiasi causa);
  2. se gli elementi acquisiti non consentono “una ragionevole previsione di condanna”.

Peraltro, vengono espressamente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per l’udienza preliminare. In particolare:
  • c’è il richiamo ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 424 del c.p.p.: quindi, c’è l’immediata lettura del provvedimento e questa vale come notificazione per le parti presenti; c’è il deposito immediato del provvedimento in cancelleria con il diritto delle parti di estrarne copia; se non è possibile la redazione immediata dei motivi, il giudice potrà depositare la motivazione della sentenza entro trenta giorni dalla pronuncia;
  • viene richiamato il comma 2 dell’art. 425 del c.p.p.: pertanto, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve tener conto delle circostanze attenuanti e trova applicazione l’art. 69 del c.p. in tema di comparazione;
  • sono richiamati anche l’art. 426 del c.p.p. in tema di requisiti della sentenza di non luogo a procedere, nonché l’art. 427 del c.p.p. in materia di condanna del querelante alle spese e ai danni.

Tuttavia, il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Ciò significa che il ricorso a tale istituto non è consentito quando il soggetto non imputabile è persona socialmente pericolosa.

Poi, a norma del comma 2, l’imputato può richiedere un rito alternativo al dibattimento (giudizio abbreviato, patteggiamento, sospensione del processo con messa alla prova o domanda di oblazione) oppure l’imputato e il pubblico ministero possono presentare una richiesta concordata di applicazione di una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della L. n. 689 del 1981. In tutte queste ipotesi, l’istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, prima dell’eventuale pronuncia del provvedimento conclusivo dell’udienza predibattimentale (sentenza di non luogo a procedere o decreto di fissazione della udienza dibattimentale).

Infine, ai sensi dei commi 3 e 4, se non ci sono le condizioni per la sentenza di non luogo a procedere e l’imputato non ha richiesto un rito alternativo al dibattimento o l’applicazione di una pena sostitutiva, il giudice predibattimentale fissa la data dell’udienza dibattimentale ex art. 555 del c.p.p. per la prosecuzione del giudizio davanti ad un magistrato-persona fisica diverso, disponendo la restituzione del fascicolo del pubblico ministero all’organo requirente.

Tra la data del provvedimento e la data dell’udienza dibattimentale devono intercorrere almeno venti giorni. Ciò per consentire all’imputato di apprestare la difesa in un’ottica propriamente dibattimentale.

Almeno sette giorni prima di questa udienza, le parti dovranno - a pena di inammissibilità - depositare nella cancelleria le liste testimoniali.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione della legge delega è stata introdotta una udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta (artt. 554 bis e ss. c.p.p.), in cui tra l’altro si prevede che, subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, l’imputato ed il pubblico ministero possano presentare in quella sede la richiesta di applicazione della pena prevista dall’articolo 444 comma 1 c.p.p.


In tale caso, si impone la necessità di assicurare alle parti i medesimi diritti che sono stati previsti per tutte le altre ipotesi di richiesta di applicazione pena, quando all’art. 448 c.p.p. si è aggiunto il seguente comma 1 bis: "nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545 bis comma 2".


Si tratta pertanto di un obbligato allineamento della richiesta di applicazione pena in udienza predibattimentale a seguito della citazione diretta alle altre analoghe richieste tipiche e atipiche disciplinate dall’articolo 448 c.p.p.

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