In un'ottica di valorizzazione della garanzia rappresentata dall'
udienza preliminare, la norma in esame stabilisce che in caso di
procedimenti connessi, se la
citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero è tenuto ad esercitare l'
azione penale per tutti, attraverso la
richiesta di rinvio a giudizio.
La scelta compiuta dal legislatore appare in linea con l'individuazione degli effetti scaturenti dalla connessione tra procedimenti appartenenti a competenze o ad attribuzioni distinte. Difatti, ai sensi dell'art.
15, si allude ad una
competenza prevalente della corte d'assise, senza che si avverta l'esigenza di chiarire che il rapporto di connessione riguarda anche l'iter predibattimentale.
Nell'ipotesi considerata dalla presente norma, si deve ritenere che i procedimenti connessi non solo appartengano alla competenza del tribunale, ma siano anche attribuiti a tale giudice nella sua composizione monocratica, posto che l'esigenza di trattazione unitaria emerge solo perché vi sono due moduli distinti di gestione del processo davanti a tale organo giurisdizionale, ovvero un rito a citazione diretta ed un rito che preveda la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione della conseguente
udienza preliminare.
In caso di errore, la relativa eccezione deve essere proposta dalle parti
subito dopo l'accertamento circa la regolare costituzione delle parti, nel momento degli atti introduttivi al dibattimento.
Se l'eccezione è tempestiva, il giudice è tenuto a disporre con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinchè presenti per tutti i reati la richiesta di rinvio a giudizio.