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Articolo 73 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione

Dispositivo dell'art. 73 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270(1).

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero(1).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 19, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 73, comma 1; (con l'art. 19, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 73, comma 2; (con l'art. 19, comma 5, lettera c)) la modifica dell'art. 73, comma 3; (con l'art. 19, comma 5, lettera d)) la modifica dell'art. 73, rubrica.

Spiegazione dell'art. 73 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola il fenomeno della c.d. consecuzione di procedure. La revoca dell'omologazione del piano non legittima di per sè il giudice a pronunciare d'ufficio l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni. Pertanto, in caso di revoca del piano, di norma solo il debitore può chiedere la conversione della procedura in liquidazione controllata. Qualora però la revoca sia dipesa dalla commissione di atti in frode ai creditori o da inadempimento, la legittimazione attiva spetta anche ai creditori e al Pubblico Ministero.
Va notato che la Cassazione ha precisato che l'istanza di conversione può essere presentata dal debitore solo ed esclusivamente in caso di revoca dell'omologazione, non anche in quello distinto di mancata omologazione del piano (Cass. 22/9/2022, n. 28013).

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