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Articolo 473 bis 21 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza di comparizione delle parti

Dispositivo dell'art. 473 bis 21 Codice di procedura civile

(1)All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 21 Codice di procedura civile

Nel corso della prima udienza del nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie si concentrano tutte quelle attività tipiche dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio nonché della prima udienza di trattazione ed, eventualmente, perfino di quella di precisazione delle conclusioni.
All’udienza fissata con decreto exart. 473 bis 14 del c.p.c. il Giudice effettua un controllo d’ufficio della regolarità del contraddittorio, pronunciando gli opportuni provvedimenti, quali possono essere un ordine di integrazione, una rinotifica, ecc.
La norma prevede, considerato il necessario impulso di parte che caratterizza l’intero processo, che se il ricorrente non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue; il processo prosegue comunque, invece, qualora sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero, poiché ovviamente in tal caso l’impulso delle parti risulta irrilevante.
Salvo gravi e comprovati motivi, le parti devono comparire personalmente, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dal comma 6 dell’art. 473 bis 42 del c.p.c., relativa ai procedimenti cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.
L'importanza della comparizione personale (sia per l’esperimento del tentativo di conciliazione che per consentire al giudice di formulare alle parti una proposta conciliativa della controversia) risulta avvalorata dagli effetti riconnessi alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, la quale va valutata ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c. per la regolamentazione delle spese di lite.
Terminata la prima udienza, possono prospettarsi diversi esiti, quali:
a) il Giudice istruttore emette i provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473 bis 22 del c.p.c.), ammetta poi i mezzi di prova e ne calendarizzi l’assunzione nei termini fissati dal comma 3 dell’ art. 473 bis 22 c.p.c.
b) il Giudice non emette i provvedimenti temporanei e urgenti qualora ravvisi l’opportunità di rinviare le parti davanti ad un mediatore familiare (art. 473 bis 10 del c.p.c.) nel tentativo di trovare un accordo, soprattutto nell’interesse dei figli minori (per questo caso occorre il loro consenso;
c) la causa si presenta già matura per la decisione (perché non necessita di alcuna istruttoria o perché le parti si conciliano): il Giudice rimetterà la causa in decisione (art. 473 bis 28 del c.p.c.) e, solo se necessario, assumerà i provvedimenti temporanei e urgenti che regolamenteranno i rapporti nelle more della sentenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 473 bis 21 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. D. M. chiede
giovedì 16/05/2024
“Prima udienza divorzio : cosa succede se il convenuto non si presenta senza giustificato motivo? E comunque non si presenta anche se con giustificato motivo. E' sufficiente la presenza del ricorrente? Grazie”
Consulenza legale i 22/05/2024
Il nuovo art. 473-bis.21 del c.p.c., introdotto nell’ambito della c.d. riforma Cartabia, stabilisce che, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice verifica d’ufficio - quindi a prescindere da un’espressa richiesta di parte - la regolarità del contraddittorio: ciò significa che, innanzitutto, occorrerà accertare che la notifica dell'atto introduttivo sia stata regolarmente eseguita.
Infatti, nel caso in cui il giudice rilevi che la notifica non è stata effettuata a norma di legge e/o non è andata a buon fine, pronuncerà “i provvedimenti opportuni” (quindi, ad esempio, potrà disporne il rinnovo).
Ciò premesso, la norma ricollega le conseguenze più gravi della mancata comparizione delle parti all'assenza dell’attore/ricorrente: se questi non si presenta o rinuncia - e sempre che il convenuto non chieda che si proceda in sua assenza - il processo si estingue. Fanno eccezione i procedimenti in cui l’iniziativa è stata assunta dal pubblico ministero (le nuove norme procedimentali introdotte dalla riforma Cartabia non riguardano solo separazioni e divorzi, ma più in generale procedimenti relativi a famiglie e minori).
Se a non comparire è il coniuge convenuto, nei cui confronti la notifica sia ovviamente regolare, non sono previsti effetti altrettanto drastici.

Tuttavia, la mancata comparizione produce comunque delle conseguenze processuali piuttosto rilevanti.
Infatti l’articolo in esame stabilisce che “le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi”.
La mancata comparizione senza giustificato motivo - prosegue la norma - costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c. (ossia, tale condotta può costituire addirittura argomento di prova ai fini della decisione) e nella liquidazione delle spese (con possibilità quindi di condanna alle spese).
Com’è facilmente comprensibile, l’obbligo di comparizione personale delle parti è legato alla natura personalissima di tali procedimenti, ed è funzionale al potere/dovere del giudice (stabilito sempre dalla norma in commento) di sentire le parti e di effettuare il tentativo di conciliazione.

Ciò non toglie che, qualora la mancata comparizione di una parte - nel caso che ci interessa, del convenuto - sia dovuta a un “grave motivo”, possa essere disposto un rinvio dell’udienza proprio per consentire lo svolgimento delle attività che abbiamo appena descritto (ascolto delle parti, tentativo di conciliazione).

P. D. M. chiede
venerdì 10/05/2024
“Mio figlio, affetto da tumore, verrà ricoverato il giorno 29 in ospedale per poi essere operato il giorno 30 maggio per l'asportazione della massa tumorale.
Il giorno 29 è fissata udienza con richiesta di divorzio.
Il nostro Avvocato vuole richiedere procura speciale per rappresentare nostro figlio in udienza. Ho trovato molti giudizi che, richiamando l'art.111 cc alla possibilità del matrimonio per procura, analogamente ammette il divorzio per procura. Non mi è però chiaro se vi sia bisogno della preventiva autorizazione del Presidente del Tribunale o se sia sufficiente che l'avvocato preenti la procura speciale in udienza. Trattandosi di una cosa importantissima per nostro figlio, egli desidera la massima sicurezza, arrivando addiritttura ad ipotizzare(cosa pericolosissima) lo spsotamento dell'operazione. Attendo vostro parere con cortese urgenza. Grazie”
Consulenza legale i 13/05/2024
La possibilità di un divorzio per procura, al contrario di quella del matrimonio per procura, non è espressamente prevista dalla legge.
Esistono, però, alcune pronunce che ammettono tale possibilità: ad esempio, Tribunale di Milano, decreto 19 gennaio 2016, che si riferisce però al divorzio dinanzi all’ufficiale di stato civile. In ogni caso, tale pronuncia si ricollega espressamente alle motivazioni del matrimonio per procura ex art. 111 c.c.
Altri precedenti giurisprudenziali risultano, peraltro, alquanto risalenti nel tempo.
Ad ogni modo, sia il testo del “vecchio” - ora abrogato - art. 4 della L. 898/1970 (c.d. Legge sul divorzio), sia il nuovo art. 473-bis.21 del c.p.c., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, prevedono la possibilità di eccezioni - limitate - all’obbligo di comparizione personale delle parti in caso di divorzio.
In particolare, l’art. 473-bis.21 c.p.c. prevede, tra l’altro, che “le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi”, quale potrebbe essere appunto il grave problema di salute descritto nel quesito.
Trattandosi, però, di vicenda sub iudice, ogni passo da compiere dovrà essere concordato con il difensore che già segue la procedura e che può essere, peraltro, a conoscenza di eventuali prassi seguite nell’ufficio giudiziario in cui il procedimento pende, oltre ad essere in grado di interloquire con i magistrati e con la controparte. Si tratta, infatti, di questione delicata che non può essere risolta a distanza.