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Articolo 326 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Finalità delle indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 326 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero(1) e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale [50, 358, 405, 412].

Note

(1) Il P.M. è tenuto poi a svolgere anche gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ex art.358.

Ratio Legis

A differenza dell'impianto codicistico precedente, nel processo penale in vigore dal 1989 vi è una fase di natura non giurisdizionale, collocata a monte dell'atto di promovimento dell'azione penale e detta fase delle indagini preliminari, che risulta affidata al pubblico ministero, con l'ausilio della polizia giudiziaria, al fine di garantire un ponderato esercizio dell'azione penale stessa.

Spiegazione dell'art. 326 Codice di procedura penale

Modificando il sistema precedente, la norma in esame elimina la figura del giudice inquirente, affidando la gestione della fase investigativa al solo pubblico ministero (con l'ausilio della polizia giudiziaria), incidendo in tal modo sui connotati qualitativi della fase investigativa, quanto su quelli quantitativi, ovvero sul contenuto dell'attività di indagine.

Le funzioni sono svolte nel rispetto delle norme concernenti la distribuzione del lavoro tra i diversi uffici di procura, l'organizzazione interna di tali uffici e i rapporti tra le procure della Repubblica, procure generali e direzione nazionale antimafia (artt. 51 ss.)

Massime relative all'art. 326 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4176/2010

È legittimo l'atto di acquisizione da parte della polizia giudiziaria di una scheda telefonica spontaneamente consegnata dall'imputato anche se effettuata in assenza del suo legale, trattandosi di atto d'indagine atipico posto in essere nell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti dagli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. e per il cui compimento non è richiesta l'assistenza del difensore. (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 12/06/2009).

Cass. pen. n. 1125/1998

Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, riemerge a tratti l'impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte c.d. imparziale, una volta iniziata l'azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista in toto la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria. (Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo).

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