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Articolo 49 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Nuova richiesta di rimessione

Dispositivo dell'art. 49 Codice di procedura penale

1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice(1).

2. L'ordinanza [48 c.p.p.] che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 comma 4 della l. 7 novembre 2002 n. 248.

Ratio Legis

Qualora l'istanza di rimessione venisse rigettata, il legislatore ha previsto la presentazione di una nuova istanza, purchè fondata su nuovi elementi in ossequio al principio del ne bis in idem.

Spiegazione dell'art. 49 Codice di procedura penale

La norma in esame disciplina l'ipotesi di una nuova richiesta di rimessione del processo, la quale consente lo spostamento del processo sia qualora il nuovo luogo del giudizio indicato dalla corte di cassazione soffra anch'esso delle turbative di cui all'art. art. 45 del c.p.p., sia qualora la prima richiesta fosse stata rigettata o dichiarata inammissibile.

In pratica, l'ulteriore spostamento si può determinare quando la nuova richiesta si fondi su uno dei motivi di cui all'art. 45, oppure quando, essendo venute meno presso il giudice originario le ragioni che avevano indotto le parti a presentare la richiesta, si creano le premesse per una revoca del provvedimento di rimessione.

Qualora, per contro, sia già intervenuta l'ordinanza decisoria della corte di cassazione, è necessario operare delle distinzioni. In presenza di rigetto o di declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza, l'ulteriore richiesta deve presentare elementi nuovi , e questo anche se proveniente da latro imputato del medesimo processo o di un processo ad esso separato.

Invece, la richiesta rigettata per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può sempre essere riproposta.

Massime relative all'art. 49 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25012/2005

Nell'ipotesi di reiterazione di istanza di rimessione del processo, analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell'art. 47 c.p.p., anche in pendenza della pronuncia che decida sull'inammissibilità o il rigetto della proposta. (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come tale interpretazione appaia conforme alla modifica normativa introdotta con la legge n. 248 del 2002, in quanto diretta a contrastare l'uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi e la conseguente possibilità di determinare per l'imputato la paralisi del procedimento).

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