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Articolo 415 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 415 bis Codice di procedura penale

(1)Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari(2)(8).

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6(3)(4).

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta(5). Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice(6).

5-bis. [Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

  1. a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
  2. b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca(7).](8).

5-ter. [Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini(7).](8).

5-quater. [Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta(7).](8).

5-quinquies. [Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater(7).](8).

5-sexies. [Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415 ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415 ter(7).](8).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ULTERIORI MODIFICHE SUCCESSIVE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.
[omissis]
3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
[omissis]
5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.
5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5- quater.
5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

__________________

(1) Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 17, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L. 14 agosto 201 3, n. 93, conv ertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(3) Tale comma è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera m) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
(4) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che son o di immediata applicazione".
(5) In tal caso, al termine delle nuove investigazioni, prima di avanzare un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, il P.M. non è tenuto alla notifica di un nuovo avviso, in quanto essendo le indagini state sollecitate dall'indagato, non vi è la necessità di procedere a una formale discovery degli atti, come testimoniato dal silenzio in merito della norma in esame.
(6) Comma modificato dall'art. 22, co. 1, lett. l), n. 3) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), il quale ha disposto l'abrogazione del periodo "per l'esercizio dell'azione penale o per la richi esta di archiviazione".
(7) Comma inserito dall'art. 22, co. 1, lett. l) n. 4 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Rifo rma Cartabia").
(8) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha modificato il comma 1 e abrogato i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies.

Ratio Legis

La ratio di tale norma si ravvisa nell’esigenza di consentire all’indagato di esercitare il proprio diritto di difesa e di compiere una serie di attività argomentative o di integrazione degli elementi d’indagine raccolti, al fine di convincere il pubblico ministero a desistere dall’intenzione di esercitare l’azione penale.

Spiegazione dell'art. 415 bis Codice di procedura penale

L’art. 415-bis c.p.p. disciplina l’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’indagato.

Il comma 1 stabilisce che, entro i termini di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero – se ritiene che ci siano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale – deve far notificare all’indagato e al difensore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quando si procede per i reati di cui all’art. 572 del c.p. e art. 612 bis del c.p., il pubblico ministero deve notificare l’avviso anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

Il comma 2 precisa il contenuto dell’avviso. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto; inoltre, c’è anche l’avvertimento che la documentazione circa le indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Ancora, ai sensi del comma 2-bis, con riguardo alle intercettazioni, quando non si è proceduto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 268 del c.p.p. (se il giudice ha autorizzato il pubblico ministero al deposito differito e non c’è stata udienza di stralcio), l’avviso contiene anche un altro avvertimento: l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relative alle intercettazioni ed ascoltare le registrazioni o di conoscere i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

Inoltre, possono estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati dal p.m. come “rilevanti”. Entro venti giorni, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Il p.m. provvede sull’istanza con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme dell’udienza stralcio (comma 6 dell’art. 268 del c.p.p.).

Si precisa che spesso, solo in questo momento, l’indagato viene a conoscenza delle indagini a suo carico. Oltretutto, con tale avviso, l’indagato non si limita ad apprendere che si è svolta un'indagine nei suoi confronti, ma viene reso partecipe di tutti i contenuti dell'indagine. Ciò gli consente, già in questa fase antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m., di esercitare un’attività difensiva. Ecco perché il comma 3 stabilisce una serie di facoltà difensive dell’indagato. Lo scopo di tale avviso è consentire all’indagato di esercitare una serie di attività argomentative e di integrazione del materiale cognitivo, al fine di convincere il p.m. a cambiare idea e non esercitare l’azione penale.

Nello specifico, ai sensi del comma 3, entro venti giorni dalla notificazione dell’avviso, l’indagato può esercitare le seguenti facoltà:
  • l’indagato ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni difensive;
  • l’indagato può chiedere al p.m. di svolgere ulteriori atti di indagine;
  • l’indagato può presentarsi per rilasciare dichiarazioni oppure può chiedere di essere interrogato.

Se l’indagato chiedere nuove indagini, il p.m. non è obbligato ad agire in base alle indicazioni del difensore o dell'indagato. Però, ai sensi del comma 4, se l’organo inquirente, dopo la richiesta dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni. Tale termine può essere prorogato, su richiesta del p.m., dal giudice per le indagini preliminari per una volta e per non più di sessanta giorni.

Invece, se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il comma 3 precisa che il p.m. deve procedervi, a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 del c.p.p..

Inoltre, per il comma 3, con l’avviso, l'indagato e la persona offesa, a cui lo stesso è notificato, sono anche informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il comma 5 stabilisce che le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, il suo interrogatorio e i nuovi atti di indagine del p.m. sono utilizzabili, se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, anche se realizzati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 405 del c.p.p..

Peraltro, la riforma Cartabia aveva introdotto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies. Con i commi 5-bis e 5-ter, il legislatore aveva disciplinato il differimento dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Invece, i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies disciplinavano l’ordine del giudice per le determinazioni del p.m. sull’azione penale. Tuttavia, questi commi sono stati abrogati con il d.lgs. n. 31/2024 (cd. Correttivo alla Cartabia).

Ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter, prima della conclusione delle indagini, il pubblico ministero poteva chiedere al Procuratore generale presso la Corte d’Appello il differimento della notifica dell’avviso di conclusione. Tale facoltà era prevista nelle seguenti situazioni:
  1. nel caso di richiesta di custodia cautelare o di arresti domiciliari e il giudice non aveva ancora provveduto o la misura cautelare applicata non era stata ancora eseguita;
  2. quando la conoscenza degli atti d’indagini poteva concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato;
  3. per i delitti ex comma 2 dell’art. 407 del c.p.p., se la conoscenza degli atti di indagine poteva arrecare un concreto pregiudizio per specifiche attività d’indagine, rispetto alle quali i termini di indagine non erano scaduti e che erano dirette all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

A decidere sulla richiesta era il Procuratore generale presso la Corte di Appello entro venti giorni della richiesta. Se ne ricorrevano i presupposti, il Procuratore generale autorizzava con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, complessivamente non superiore a sei mesi (o non superiore a un anno, se si procede per uno dei delitti ex art. 407, comma 2 c.p.p.). Altrimenti, rigettava la richiesta e ordinava al p.m. di provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione entro venti giorni.

Invece, a norma degli abrogati commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, nel caso di inerzia del pubblico ministero dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato e la persona offesa potevano chiedere al giudice per le indagini preliminari di ordinare al p.m. di assumere le determinazioni sull’azione penale. In caso di accoglimento, il giudice ordinava al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale entro venti giorni.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Un intervento di adattamento si è reso necessario sul co. 5 dell’art. 415 bis, relativo alle attività di indagine eventualmente svolte dal P.M. a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, disposizione tuttora riferita alla scadenza del «termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione», e ora da riconnettersi invece alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari.
2 
Viene mantenuto e, anzi, ulteriormente valorizzato il ruolo del procuratore generale nell’apprezzamento dei fattori ostativi all’immediata discovery.
Si tratta, anche in questo caso, di un’evoluzione del meccanismo introdotto con il comma 3 bis dell’art. 407, che già affida a un decreto motivato del procuratore generale (da comunicarsi al procuratore della Repubblica) la proroga del termine di riflessione nei casi di cui all’art. 407, co. 2, lett. b).


Nell’attuare l’odierna delega, dal momento che in parte qua l’intervento di modifica era destinato a operare nell’ipotesi (fisiologica) di discovery conseguente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prim’ancora che in quella (patologica) da rimediarsi con i «meccanismi procedurali» che saranno a breve esaminati, è parso necessario collocare le nuove disposizioni innanzitutto nell’ambito dell’art. 415 bis cod. proc. pen. e, quindi, operare ad esse rinvio in sede di disciplina delle nuove misure.
Sono stati così introdotti i nuovi commi 5 bis e 5 ter, espressamente fatti salvi dalla clausola di riserva interpolata in apertura della disposizione.


La prima disposizione consente al P.M. di presentare al procuratore generale – ovviamente prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 405, co. 2 – una «richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1», nelle seguenti circostanze:
a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.


Il comma 5 ter prevede quindi che, nei venti giorni successivi al deposito della richiesta del pubblico ministero, il procuratore generale provveda con decreto motivato.
Al positivo riscontro dei presupposti del differimento, il pubblico ministero sarà autorizzato «per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno».
In caso contrario, il procuratore generale ordinerà al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione indagini entro un termine non superiore a venti giorni. In tale seconda ipotesi, copia del decreto sarà notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
3 
Per le medesime ragioni viste a proposito dei meccanismi di differimento della discovery, la disciplina del rimedio di sblocco della stasi è stata collocata - in attuazione del parallelo criterio di delega sub h) - nell’art. 415 bis, ai commi 5 quater e 5 quinquies, i quali nell’art. 415 ter formano quindi oggetto di richiamo (il comma 5 quater limitatamente al secondo, al terzo e al quarto periodo: v. comma 3).


La prima di dette disposizioni, riferita in quella sede senz’altro alla scadenza del termine di riflessione (e, in particolare, com’è ovvio, dai commi 4 e 5 dell’art. 415 bis), stabilisce:

La successiva disposizione di cui al comma 5 quinquies prevede, inoltre, che il pubblico ministero debba trasmettere al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso dal primo ai sensi del comma 5 quater. Come detto, tali disposizioni valgono, mutatis mutandis, nel caso in cui il pubblico ministero abbia lasciato decorrere infruttuosamente un mese (tre mesi, nei casi previsti dall’art. 407, co. 2) dalla notifica dell’avviso di deposito di cui all’articolo 415 bis, comma 1, o dal decreto emesso dal procuratore generale della Repubblica ai sensi del comma 2 della medesima norma.


In tali evenienze, infatti, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa (anche qui pur se non abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini) è riconosciuto il diritto di richiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale e, come detto, si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5 quater nonché il comma 5 quinquies dell’articolo 415 bis.


Allorquando, a seguito dell’ordine emesso dal giudice, il pubblico ministero abbia notificato l’avviso di conclusione indagini, si prevede che «i termini di cui all’articolo 407 bis, comma 2, [siano] ridotti di due terzi»: ciò, naturalmente, in quanto nelle circostanze considerate non è parso ragionevole riconoscere al pubblico ministero la possibilità di fruire dell’intero termine di riflessione.


Merita infine menzione la disposizione di cui all’art. 415 bis, comma 5 sexies, che – a completamento del meccanismo di discovery forzosa di cui criterio di delega sub f) – stabilisce che, nel caso di infruttuoso decorso del periodo di riflessione post 415 bis, alla persona offesa che non abbia già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (e che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini), sia notificato l’avviso di deposito previsto dall’art. 415 ter, co. 1, e che operino in suo favore le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415 ter.
4 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analoghi avvisi al medesimo ed altresì anche alla persona offesa in occasione della fissazione dell’udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Massime relative all'art. 415 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43220/2018

Non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell'avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che la partecipazione all'incidente probatorio consente all'indagato non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all'interno del relativo procedimento, ma anche di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell'interrogatorio).

Cass. pen. n. 25938/2018

L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.

Cass. pen. n. 6497/2018

Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l'inutilizzabilità dell'atto prevista dall'art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l'imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.

Cass. pen. n. 2736/2018

Non è abnorme, in quanto esprime l'esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'ordinanza non è di per se stessa soggetta ad impugnazione e che l'eventuale illegittimità del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità).

Cass. pen. n. 53824/2017

In tema di indagini preliminari, nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 29252/2017

Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale. (Nel caso di specie, l'imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso al solo coimputato).

Cass. pen. n. 1399/2017

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.

Cass. pen. n. 11658/2016

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l'imputato parlasse o capisse l'italiano, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un "legittimo dubbio" circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell'imputato nel corso del procedimento).

Cass. pen. n. 38109/2015

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gip dichiara l'inefficacia dell'elezione di domicilio dell'imputato e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante il dubbio che l'imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale.

Cass. pen. n. 16894/2015

In tema di procedimento per decreto, il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di esercitare l'azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, non essendo prevista, in tale procedimento, la previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., né tale soluzione determina alcuna lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, atteso che questo ha modo di esplicarsi nel successivo giudizio di opposizione (cfr. ord. Corte cost. n. 32 del 2003).

Cass. pen. n. 9429/2015

Nel giudizio immediato, l'art. 453 cod.proc.pen. non prevede che la richiesta di giudizio debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 7292/2015

Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore alla regressione in cui l'imputato ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico, non sia intervenuto un "quid novi" in relazione al quale egli avrebbe diritto di calibrare diversamente l'esercizio del suo diritto di difesa.

Cass. pen. n. 3738/2015

È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all'esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento.

Cass. pen. n. 25810/2014

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

Cass. pen. n. 7377/2014

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell'erroneo rilievo di una difformità tra l'imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio).

Cass. pen. n. 45140/2013

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma - che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 - rispetto a quella prevista dal codice di rito.

Cass. pen. n. 1043/2013

La nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415 bis c.p.p. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 24527/2012

Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc.pen. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 8592/2012

Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Cass. pen. n. 5902/2012

L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 949/2012

La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di 20 giorni, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 c.p.p..

Cass. pen. n. 19948/2010

L'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p..

Cass. pen. n. 14579/2010

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 8029/2010

Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Cass. pen. n. 25957/2009

Non è abnorme, perchè espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari invero regolarmente notificato, dispone la restituzione degli atti dichiarando erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio. *

Cass. pen. n. 16908/2009

Il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell'attività d'indagine richiesta dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. non è causa di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sanzione della nullità è prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto dall'indagato)

Cass. pen. n. 2109/2009

La richiesta di interrogatorio fatta dall'indagato, che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.

Cass. pen. n. 47529/2008

La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non integra una nullità assoluta e insanabile, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, bensì una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che essa deve essere eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 42037/2008

Nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l'ulteriore corso, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado, non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omissione dell'avviso di conclusione delle indagini).

Cass. pen. n. 43763/2008

In tema di avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove l'indagato nomini un difensore di fiducia dopo l'emissione di tale avviso ma prima della notifica del medesimo, la notifica va effettuata a tale difensore e non già al difensore di ufficio.

La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 32942/2008

Non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari allorché il pubblico ministero, sollecitato, a seguito della sua notificazione, dalla difesa, proceda a ulteriori accertamenti (nella specie la verifica di un alibi tardivamente allegato dall'imputato ), senza espletare, a sua volta, investigazioni del tutto distinte e autonome rispetto ai temi proposti con le richieste difensive.

Cass. pen. n. 37368/2007

L'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., così come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, c.p.p. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, in pendenza della procedura di notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., era apparsa la necessità di ulteriori, complessi accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni di alcuni «collaboratori di giustizia»).

Cass. pen. n. 31904/2007

Non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari, per errore sul fatto, nullo il decreto di irreperibilità dell'imputato e di conseguenza nullo l'avviso di conclusione delle indagini, restituendo gli atti al PM.

Cass. pen. n. 21833/2007

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è un atto con efficacia interruttiva della prescrizione, perché è estraneo all'elenco tassativamente predisposto dalla legge. (Mass. redaz.)

Cass. pen. n. 41292/2006

L'avviso all'indagato di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. non è compatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché questo si caratterizza per un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero, sia perché il decreto penale di condanna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie.

Cass. pen. n. 35703/2006

Non è configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista per il caso in cui essa non sia preceduta dall'invito alla persona indagata a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio quando, ritualmente notificatole l'avviso di conclusione delle indagini contenente il predetto invito, l'interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo, per mancata presentazione dell'indagato o per suo rifiuto di rispondere in assenza del difensore. (Nella specie l'indagato si era rifiutato di rendere l'interrogatorio, pur da lui richiesto e non potutosi espletare per assenza reiterata e ingiustificata del difensore di fiducia, pretendendo la nomina di un difensore di ufficio e un ulteriore rinvio dell'incombente ad altra data).

Cass. pen. n. 29931/2006

La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari — previsto dall'art. 415 bis c.p.p. — è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 8366/2006

È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio, ordinando quindi la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto carente delle indicazioni previste dal comma secondo dell'articolo 369 bis c.p.p. (nella specie, l'indicazione del recapito telefonico del difensore d'ufficio). Tali indicazioni, infatti, sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, riguardando un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa ed antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.

Cass. pen. n. 29505/2005

Costituisce valido atto interruttivo della prescrizione l'avviso di deposito degli atti effettuato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., contenendo il detto avviso l'avvertimento che l'indagato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio ed essendo pertanto equiparato, ex lege (come si desume dall'art. 416 c.p.p.), all'invito a presentarsi previsto dall'art. 375 c.p.p. ed espressamente ricompreso tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati nell'art. 160 c.p. (Mass. redaz.)

Cass. pen. n. 10395/2005

Deve considerarsi compreso tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione del reato, indicati nell'art. 160 c.p., l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., in quanto contenente l'avvertimento che l'indagato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio, corrispondendo tale avvertimento all'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, menzionato nel citato art. 160 c.p. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 41177/2004

Il disposto di cui all'art. 415 bis c.p.p. non può trovare applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace ed è, pertanto, da considerare abnorme, in quanto produttivo di una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale il giudice di pace, sulla base del mancato adempimento di quanto previsto dal citato art. 415 bis, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Cass. pen. n. 13954/2004

In tema di indagini preliminari, ove, dopo la avvenuta notificazione da parte del pubblico ministero procedente dell'avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari, gli atti risultino trasmessi ad un diverso ufficio del pubblico ministero, esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non è necessaria la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., atteso che la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva il proprio valore. (Nell'occasione la Corte ha precisato come ove il diverso P.M. svolga ulteriori indagini si renderà ovviamente necessario un successivo avviso alla conclusione delle stesse).

Cass. pen. n. 11405/2004

È abnorme il provvedimento con il quale il Gip dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone la restituzione degli atti al P.M., per essere stato enunciato il fatto addebitato all'imputato in termini parzialmente diversi da quelli contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., in quanto il differente tenore testuale dell'art. 417 c.p.p. (che richiede che l'enunciazione del fatto debba avere i requisiti di chiarezza e precisione) rende evidente la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalità.

Cass. pen. n. 8131/2004

Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto delle nuove indagini disposte dal P.M. in seguito a richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415 bis, quarto comma, c.p.p., non è necessario che l'istanza sia esplicita, ma è sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Nella specie, essendo stata contestata dall'indagato, anche mediante la produzione di documentazione, la natura demaniale dei beni sequestrati, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse disposto consulenza tecnica per verificare la fondatezza della tesi difensiva, anche in assenza dell'esplicita richiesta di tale accertamento).

Cass. pen. n. 6806/2004

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del primo comma dell'art. 415 bis c.p.p., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talchè, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il P.M. deve allo scopo designarne uno d'ufficio, cui l'avviso va spedito pena la determinazione di nullità a mente dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. Da ciò consegue che non è abnorme, ed è anzi legittima, l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiara la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma secondo c.p.p., ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Cass. pen. n. 639/2004

Nel procedimento davanti al giudice di pace non può trovare collocazione l'adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p. (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). Deve pertanto ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, riscontrata l'assenza del suddetto adempimento, abbia dichiarato la nullità della citazione a giudizio dell'imputato e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero

Cass. pen. n. 635/2004

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., va notificato, oltre che alla persona sottoposta alle suddette indagini, anche al difensore e pertanto, alla luce del fondamentale principio di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione (secondo cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), il pubblico ministero, ove fino a quel momento non vi sia stata nomina di alcun difensore, deve nominare un difensore d'ufficio al quale possa quindi essere effettuata la notifica dell'avviso in questione.

Cass. pen. n. 585/2004

L'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. non è suscettibile di delega alla polizia giudiziaria, in quanto rientrante nell'ambito delle attività riservate al diretto espletamento da parte del P.M. procedente, unico legittimato a sottoscriverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Gup con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, siccome sottoscritto da un rappresentante della polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 49181/2003

Nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice (che prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'adempimento anzidetto non è previsto. È, pertanto, da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini.

Cass. pen. n. 47578/2003

L'omesso avviso di deposito della conclusione delle indagini ad uno dei due difensori di fiducia costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale sanabile. Ne consegue che, qualora la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato, recandosi ugualmente in cancelleria per visionare gli atti ed estrarne copia, la nullità risulta sanata.

Cass. pen. n. 36387/2003

L'omessa notifica all'imputato, prima della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., non rientrando fra le violazioni di cui all'art. 179 c.p.p., non comporta nullità assoluta del procedimento e deve pertanto essere dedotta non oltre i termini di cui all'art. 180 c.p.p.

Cass. pen. n. 21738/2003

Qualora l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. non sia stato preceduto da alcuna valida informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 bis stesso codice, ma solo dall'avvertimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia inserito in due atti della polizia giudiziaria non compiuti alla presenza dell'imputato, ma della moglie, ed a lui non notificati, né contenga in sé elementi sufficienti a farlo ritenere equipollente alla mancata informazione, ricorre l'ipotesi di nullità prevista dal citato art. 369 bis.

Cass. pen. n. 9205/2003

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., non è dovuto nel caso di c.d. «imputazione coatta» formulata dal pubblico ministero a seguito del mancato accoglimento, da parte del giudice, della richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 5369/2003

È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del GUP che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. (c.d. “imputazione coatta”), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415 bis c.p.p., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 8036/2003

È inammissibile, in conformità del principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari, in quanto nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso tale provvedimento, dal quale non deriva alcun effetto sulla posizione soggettiva dell'indagato.

Cass. pen. n. 2116/2003

La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelle assolute e insanabili, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, le cui facoltà difensive non ne risultano limitate nel corso dell'intero dibattimento, ma tra quelle a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 32363/2002

La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale. Detta rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei termini. (Nella specie la tacita rinuncia è stata desunta nell'ipotesi in cui, validamente notificato l'avviso, ex art. 415 bis, c.p.p., alla persona sottoposta alle indagini, quest'ultima abbia fatto richiesta di essere sottoposta ad interrogatorio, presentandosi al P.M., accompagnata dal difensore, in periodo di sospensione feriale)

Cass. pen. n. 25206/2002

Non è abnorme ma deve ritenersi, anzi giustificato, alla luce di una interpretazione della norma conforme ai principi costituzionali, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero per mancata notifica al difensore dell'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 550, comma 1, stesso codice, nulla rilevando in contrario che la mancata notifica sia dipesa dal fatto che, nel corso delle indagini preliminari, non fosse intervenuta nomina di un difensore di fiducia e non vi fosse stata occasione di dar luogo alla nomina di un difensore d'ufficio, ben potendo tale ultimo adempimento, pur in assenza di specifica previsione, essere attuato dal pubblico ministero proprio ai fini della notifica di cui al citato art. 415 bis.

Cass. pen. n. 12551/2002

È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della formulazione del capo di imputazione, eseguita dal P.M. su ordine del giudice che non aveva accolto la richiesta di archiviazione, sul rilievo dell'omesso avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., in quanto si tratta di una nullità non prevista dall'ordinamento e si determina una regressione della fase dell'udienza preliminare già in atto a quella delle indagini preliminari in una ipotesi non contemplata dalla legge, con la conseguente stasi del procedimento non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione e l'annullamento del provvedimento

Cass. pen. n. 2984/2002

Nel procedimento penale a carico di minorenni, le ipotesi nelle quali deve procedersi a pena di nullità alla notifica di atti anche in favore delle persone esercenti la potestà di genitore sono indicate tassativamente all'art. 7 del D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, con riguardo all'informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza, e dunque non determina invalidità alcuna l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 33541/2001

In tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità - non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero - di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ai sensi dell'art. 415 bis, comma 4, c.p.p., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall'art. 274 dello stesso codice, la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un'intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura custodiale, con esclusione, comunque, dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

Cass. pen. n. 32655/2001

Gli accertamenti particolarmente complessi ovvero le nuove indagini da compiersi a seguito delle richieste dell'indagato (art. 415 bis, comma 4, c.p.p.) che, ai sensi dell'art. 305 c.p.p., legittimano, in una con la sussistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare, devono riguardare specificamente la posizione dell'indagato nei cui confronti la proroga viene richiesta in relazione all'imputazione contestata ovvero, se relativi ad altri, devono essere tali da incidere direttamente su di essa sotto il profilo acquisitivo e probatorio.

Il provvedimento con cui il Gip respinge la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna, per mancata comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., quantunque erroneo - poiché fondato sulla illegittima estensione al procedimento di cui all'art. 459 c.p.p. di quanto previsto unicamente con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di citazione a giudizio - non è, tuttavia, suscettibile di gravame, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure sotto il profilo dell'abnormità, atteso che il provvedimento in oggetto costituisce l'esercizio di un potere riconosciuto al giudice dal terzo comma dell'art. 459 del codice di rito, ed altresì non determina, con la conseguente restituzione degli atti, alcun irresolubile stallo processuale, potendo il P.M. riattivare l'esercizio dell'azione penale nel modo più opportuno.

Cass. pen. n. 25363/2001

Non è abnorme, perché non determina una anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per il mancato avviso all'imputato di chiusura delle indagini a norma dell'art. 415 bis c.p.p., in quanto — anche se tale ultimo adempimento è previsto solo quale condizione per la richiesta di rinvio a giudizio o per il decreto di citazione a giudizio — la restituzione degli atti al pubblico ministero è espressamente prevista dall'art. 459, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 5530/2000

È abnorme, perché determina una anomala regressione del procedimento, il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sul rilievo della mancata notifica all'indagato dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. (non prevista in caso di procedimento per decreto), ordinando la restituzione degli atti al P.M.

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relative all'articolo 415 bis Codice di procedura penale

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L. B. chiede
mercoledì 25/10/2023
“La parte offesa del reato commesso dal curatore fallimentare, prende conoscenza dell’illecito nel momento in cui la relazione ex art. 33 L. Fall. diventa per lui accessibile?
Se sì da quando tale relazione è divenuta accessibile?
In occasione dell’udienza preliminare?
Pertanto la prescrizione del reato commesso dal curatore da quale momento va fatta decorrere? Si possono avere eventuali sentenze a riguardo?
E' possibile avere il parere prima dei 5 giorni lavorativi?
Grazie”
Consulenza legale i 29/10/2023
Rispondiamo ai quesiti singolarmente, in modo logico.

In primo luogo va capito bene chi è la persona offesa dal reato. Tradizionalmente, con tale locuzione si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che è titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla fattispecie penale. Facendo un esempio banale, se con il furto si tutela il patrimonio di un soggetto, la relativa persona offesa è il soggetto derubato.
E’ più complesso capire chi è la persona offesa nel contesto della realtà della crisi d’impresa.
In via generale, comunque (anche per il fatto che non si conosce il reato nel caso di specie) è possibile affermare che la persona offesa è rappresentata dalla società fallita, dai soci o dai creditori.

Con riferimento all’accessibilità della relazione ex art. 33 l. fall., la stessa diventa visibile dal soggetto fallito (o dagli altri soggetti protagonisti della procedura fallimentare, come i creditori) nel momento in cui la stessa viene depositata agli atti del procedimento fallimentare e viene notificata.
Allo stesso modo, in caso di procedimento penale riguardante reati fallimentari, la relazione in parola è fisiologicamente parte del fascicolo delle indagini preliminari e, pertanto, la stessa diviene visibile allorché il pubblico ministero emette l’avviso ex art. 415 bis del c.p.p..
In tali casi, comunque, la persona offesa (cui non viene notificato l’avviso di conclusione delle indagini il cui destinatario è solo l’indagato) deve fare istanza affinché il PM autorizzi la visione del fascicolo.

L’udienza preliminare è sicuro uno snodo fondamentale per la persona offesa. Infatti, una volta ricevuto l’avviso di fissazione della stessa, la persona offesa è automaticamente abilitata a vedere il fascicolo delle indagini, in cui vi è verosimilmente anche la relazione ex art. 33.
Quindi è possibile affermare che, in teoria, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è di sicuro il primo momento che consente alla PO di visionare gli atti; ma è anche vero che tale momento può essere anticipato se la stessa PO si premura di informarsi sull’iter delle indagini e, una volta saputo dell’emissione dell’avviso ex at. 415 bis c.p.p., chiede al Pubblico Ministero di visionare il fascicolo.

Arriviamo all’ultima questione, riguardante il momento in cui la PO prende coscienza del reato commesso.
Anche in questo caso, la risposta non può essere univoca.
In via generale qualsiasi soggetto prende coscienza del reato di cui è vittima nel momento in cui ne percepisce o comprende gli effetti.
Ebbene, è facile dunque immaginare come questo momento possa essere estremamente variabile e dipenda da tanti fattori, primo tra tutti il reato posto in essere.
Facendo sempre l’esempio del furto, la persona offesa può prendere coscienza del reato in via immediata (nei casi ad esempio di furto con strappo) o tempo dopo, magari nei casi in cui si rende conto di essere stata derubata solo in un momento successivo, come accade nel furto in appartamento in periodi di vacanza.
E’ quindi molto difficile capire quando la PO prende coscienza del reato.

Tale difficoltà aumenta soprattutto nel caso di reati poco “fenomenici” e più giuridici, come quelli previsti dalla ex legge fallimentare (ora codice della crisi d’impresa). In questi casi, invero, è possibile affermare che, in via generale, la persona offesa prenda cognizione del reato sicuramente a valle della lettura della relazione fallimentare (in cui effettivamente si scopre il lavoro del curatore) ma ciò non esclude che la stessa PO possa conoscere del fatto costituente reato in un momento anteriore o addirittura successivo alla lettura della relazione in parola (si faccia l’esempio del soggetto che legge la relazione e assume un esperto per valutare eventuali abusi commessi dal curatore fallimentare).

A. B. chiede
mercoledì 12/10/2022 - Estero
“Ho ricevuto il 415 bis con l'elenco dei reati di cui sono imputato e il art. 369 bis c.p. Ho rilasciato dichiarazioni spontanee di testimonianza al PM, successivamente ricevo l'avviso fissazione dell'udienza preliminare art. 419 co. 1 C.P.P. Allegata la richiesta di rinvio a giudizio firmato dal Pm. Leggendo l'elenco dei capi d'accusa ce ne è uno contestato che non era presente nel 415 bis e altre differenze varie tra l'uno e l'altro documento. La domanda: questo vizio di forma è da contestare al GUP, se si, in questi casi che provvedimenti "dovrebbe" prendere il GUP?
Da notare un altro particolare: di questo punto di contestazione, il PM, durante la mia testimonianza, non mi ha informato.
Saluti”
Consulenza legale i 13/10/2022
L’attività di modifica e rimaneggiamento del capo d’imputazione è del tutto corretta ed è, anzi, prevista dal nostro codice.

Leggendo le norme del codice di rito che regolano l’attività del PM funzionale a rendere la persona sottoposta alle indagini preliminari (indagato) o l’ imputato edotto delle indagini a suo carico, notiamo che vi è una certa “gradualità” nelle stesse.
Se, infatti, nell’ art. 415 bis del c.p.p. si afferma che il Pubblico Ministero deve enunciare solo sommariamente il fatto, nell’ art. 417 del c.p.p. si afferma, invece, che il PM, nella richiesta di rinvio a giudizio, debba enunciare il fatto in forma “chiara e precisa”.

Ciò vuol dire, secondo dottrina e giurisprudenza, che finché il PM non abbia esercitato l’azione penale (mediante, appunto, la richiesta di rinvio a giudizio) ha tutta la facoltà di “rivedere” la propria contestazione in diritto e, quindi, anche di modificarla rispetto a quanto affermato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L’importante, tuttavia, è che il PM, nella richiesta di rinvio a giudizio, non abbia inserito una contestazione che fa riferimento ad un fatto del tutto nuovo, non deducibile dal compendio investigativo inserito nell’avviso ex art. 415 bis.

Tale circostanza determinerebbe una forte violazione del diritto di difesa, censurabile dinanzi al GUP che potrebbe, se l’eccezione è fondata, restituire gli atti al PM affinché questi emani un nuovo avviso ex art. 415 bis specificamente afferente alla nuova ipotesi di reato riscontrata.


Stefano V. chiede
giovedì 13/08/2020 - Lombardia
“buongiorno,
ho ricevuto una notifica per l'intervenuta conclusione di indagini preliminari a mio carico per il reato di diffamazione e l'avvocato d'ufficio assegnatomi chiaramente sarà in vacanza e non risponde al telefono.
ho appreso che entro solo 20 gg dalla ricezione dell'atto potrei produrre prove o circostanze che potrebbero scagionarmi dall'accusa. Io il 23 agosto parto con la famiglia per le vacanze e non so cosa potrei fare.
Spiego in sintesi l'avvenuto. Ho lavorato per molti anni per un immobiliare dalla quale nel tempo ho accumulato ingenti crediti e quando ho percepito che non era sua intenzione pagare ho emesso una fattura sostanziosa e la reazione come avevo previsto è stata che ha cominciato a fare contestazioni ma che poi sono state accertate ed incontestate in quanto errore loro. Per cui ho emesso fattura per il saldo lavori ed ho commissionato ad un avvocato il recupero del credito. Fatto strano che l'avv. non ha chiesto decreto ingiuntivo o meglio proseguito con causa civile ma ha chiesto una ATP al giudice di pace e alla prima udienza l'immobiliare aveva cambiato nome non P.IVA slittando tutto per cambiare tutte le notifiche, dopo due anni il giudice ha rifiutato la domanda. in sostanza nel frattempo io avevo fermato i lavori in attesa che percepissi quanto dovuto lasciando gli attrezzi in loco e mentre altri portavano avanti i lavori io qualche volta purtroppo mi sono lasciato andare nel dire che non ero stato pagato preso dallo sconforto che mi aveva fatto un enorme danno che mi impediva di lavorare perché non avevo più risorse economiche per affrontare nuovi lavori. per questo ed altre situazioni ambigue ho tolto il mandato all'avv. e chiesto tutta la documentazione ma ha temporeggiato con varie scuse arrivando agosto ed ora è in vacanza. il punto è che non ho nulla da esibire al giudice della procedura a mio carico perché l'avv. non mi ha fatto avere le richieste al giudice per la causa per il recupero del credito per dare prova che era in corso un azione legale per recuperare il credito da colui che mi ha denunciato per diffamazione. tutte coincidenze che mi portano ad agosto con venti giorni di tempo per essere sentito e in ogni caso nulla da esibire di sostanziale e in prossimità della partenza per le vacanze con la mia famiglia.
come potrei allungare i tempi così che possa organizzarmi con un difensore di fiducia per provare che se ho sbagliato in qualche modo è solo per via della pressione subita dagli eventi non a me imputabili e a quel punto anche in serie difficoltà economiche?”
Consulenza legale i 31/08/2020
Vero è che, a valle della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis del codice di procedura penale l’indagato ha 20 giorni di tempo per depositare memorie, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio etc., ma è altrettanto vero che, qualora la notifica venga ricevuta nel mese di agosto, detti termini sono sospesi a causa della cd. “sospensione feriale” che ha efficacia, appunto, per tutto il mese di agosto.

Stando così le cose, nel caso di specie, essendo la notifica intervenuta nel mese di agosto, i famosi 20 giorni cominceranno a decorrere a partire dal primo settembre con scadenza fissata nel giorno 20 del predetto mese.