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Articolo 80 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Omologazione del concordato minore

Dispositivo dell'art. 80 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione(1)(3).

2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata(3).

4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta(2).

5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) I commi 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 20, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 80, comma 1; (con l'art. 20, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 80, comma 3.

Spiegazione dell'art. 80 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la fase procedimentale dell'omologazione della proposta concordataria.
Ai fini dell'omologazione, il Tribunale deve accertare:
- l'ammissibilità giuridica della proposta e del piano (non contrarietà a norme imperative)
- la fattibilità (economica) del piano (il piano, pur non ponendosi in contrasto con norme imperative, deve anche mostrarsi effettivamente realizzabile sul piano economico-finanziario)
- il raggiungimento delle maggioranze prescritte all'art. 79, co. 1. Ciononostante, al secondo comma si prevede che, nel caso in cui la maggioranza non sia stata raggiunta per via della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, il Tribunale possa comunque omologare la proposta, qualora accerti che essa sia comunque conveniente (rispetto alla liquidazione controllata) per l'amministrazione.

In sede di omologazione, i creditori dissenzienti possono svolgere opposizione, contestando la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata. In tal caso il Tribunale non potrà procedere all'omologazione qualora accerti che la proposta preveda, in favore dell'opponente, un trattamento non conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Tuttavia, il comma quarto dispone che la legittimazione attiva all'opposizione non spetti al creditore, anche dissenziente, che per propria colpa abbia contribuito a determinare il sovraindebitamento del debitore.

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