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Articolo 470 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Disciplina dell'udienza

Dispositivo dell'art. 470 Codice di procedura penale

1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero [471 4].

2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti(1).

Note

(1) Quando la legge non prevede una forma determinata, i provvedimenti sono dati oralmente, senza formalità e senza motivazione.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui prescelto di concedere il potere ordinatario, nell'udienza dibattimentale, al presidente, in un'ottica di concentrazione dello svolgimento di tale fase del processo.

Spiegazione dell'art. 470 Codice di procedura penale

Le modalità di svolgimento dell'udienza si conformano ai principi della pubblicità e della concentrazione, oltre a consentire la partecipazione e la difesa dell'imputato.

All'interno dell'udienza dibattimentale il potere ordinatorio è conferito al presidente e, in sua assenza, al pubblico ministero, ed è esercitato senza formalità. Il presidente e il pubblico ministero possono altresì avvalersi della forza pubblica, la quale dà immediata esecuzione ai provvedimenti del presidente o del p.m..

Tipico esempio può essere fornito dall'imputato che dà in escandescenza o dal pubblico che inveisce contro l'imputato stesso o altri soggetti. In tali casi è evidente che la forza pubblica (la polizia giudiziaria il più delle volte) deve intervenire e ristabilire l'ordine.

Massime relative all'art. 470 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14591/2011

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell'udienza.

Cass. pen. n. 17401/2009

L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Rigetta, App. Catanzaro, 28 luglio 2008).

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