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Articolo 129 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

Dispositivo dell'art. 129 Codice di procedura penale

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [68, 69, 70, 444, 459].

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [531; 150 ss. c.p.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere [425, 469, 529, 531] con la formula prescritta(1).

Note

(1) La prova della sussistenza dei presupposti per la pronuncia della formula di merito deve essere già stata acquisita, allorché si accerta la causa estintiva, in termini tali da poter essere facilmente constatata, non essendo invece necessario che sia percepibile a prima vista.

Ratio Legis

La norma risponde alla duplice funzione di rendere effettivo il principio di semplificazione massima nello svolgimento del processo e di tutelare l'innocenza dell'imputato.

Spiegazione dell'art. 129 Codice di procedura penale

Sia l'immediata declaratoria di determinate causa di non punibilità che la correzione di errori materiali rappresentano entrambe un potere di iniziativa d'ufficio conferito al giudice dal legislatore.

In riferimento al primo potere, esso è dettato da esigenze di economia processuale, oltre che, in secondo piano, dal favor rei, ed impone di arrestare l'andamento naturale del processo penale e di far cessare la qualità di imputato, non appena si manifesti la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento.

Le varie ipotesi elencate dalla norma sono scritte in ordine di priorità al fine di tutelare l'innocenza dell'imputato. Precise appaiono le formule secondo cui “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato”, mentre più estensivo appare il riferimento alla mancanza di una condizione di procedibilità, così estensivo da ricomprendersi anche la mancanza di una condizione di proseguibilità, come si deduce dal riferimento all'articolo 68.

Considerato che nel corso delle indagini preliminari non vi è un giudice procedente, si è reso necessario prevedere che la causa di non procedibilità venga dichiarata all'interno del processo, e non prima. Ciò non toglie che l'eventuale innocenza della persona indagata possa comunque essere appurata mediante l'istituto dell'archiviazione o dello stralcio, operanti appunto nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 2 stabilisce invece il proscioglimento nel merito, anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, tramite le sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la prevalenza delle formula di merito rispetto a quella estintiva, qualora risulti evidente agli atti. In pratica, la prova per pronunciare la formula di merito deve essere già stata acquisita nel momento in cui si profili una causa di estinzione del reato, in termini tali da poter essere semplicemente constatata.

Per quanto concerne le sentenze di assoluzione, la prevalenza del merito opera anche quando manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che sia stato commesso da persona non imputabile. Le medesime conclusioni valgono per le sentenze di non luogo a procedere.

Massime relative all'art. 129 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 46050/2018

In tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 27725/2018

In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa.

Cass. pen. n. 45958/2017

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, in quanto derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione, che, comportando una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, abbia modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, riducendo i limiti edittali della pena e, conseguentemente, il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).

Cass. pen. n. 30201/2017

La sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, emessa in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 9, comma terzo, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per i casi di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, non richiede l'instaurazione del contraddittorio, avendo tale norma carattere di specialità rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 29499/2017

Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.

Cass. pen. n. 28954/2017

Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 15272/2017

Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale ozione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso.

Cass. pen. n. 14580/2017

La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.

Cass. pen. n. 6027/2017

L'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si estende a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilità - suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice, tra le quali non rientra, pertanto, l'ipotesi in cui l'applicabilità della causa di non punibilità debba essere previamente accertata attraverso un giudizio incidentale di illegittimità costituzionale. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di discarica abusiva, previsto dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevando come non ricorressero i presupposti per l'immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la non applicabilità a detto reato della condizione di non punibilità prevista dall'art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 invocata dalla difesa, che, inoltre, sollecitava la proposizione di questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede la sua applicabilità al reato di discarica abusiva).

Cass. pen. n. 2153/2017

La sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice. (Fattispecie relativa a sentenza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). ]

Cass. pen. n. 1787/2017

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. (Nella specie, relativamente all'ipotesi di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto dell'art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Cass. pen. n. 12602/2016

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 17659/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del G.u.p., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio.

Cass. pen. n. 15927/2015

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.

Cass. pen. n. 14156/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.

Cass. pen. n. 11236/2015

La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 10515/2015

L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio.

Cass. pen. n. 10409/2015

La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell'omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l'azionabilità in sede di legittimità, l'assoggettamento dell'imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all'imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza.

Cass. pen. n. 6338/2015

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado).

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza predibattimentale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte di appello).

Cass. pen. n. 3869/2015

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 2545/2015

Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Cass. pen. n. 2001/2015

La prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall'imputato o dal suo difensore, può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili.

Cass. pen. n. 250/2015

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del 1990).

Cass. pen. n. 52031/2014

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, non costituisca effetto dello "jus superveniens", che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, abbia ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato).

Cass. pen. n. 51135/2014

Nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" - senza fissazione dell'udienza dibattimentale - l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. (Fattispecie in cui lo stesso imputato aveva prospettato in appello la necessità di ulteriori accertamenti istruttori).

Cass. pen. n. 28151/2014

La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, assolve, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ancorchè pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 469 c.p.p., deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 16375/2014

La Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.

Cass. pen. n. 10299/2014

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 c.p.p., sì come applicabile nel patteggiamento.

Cass. pen. n. 5087/2014

L'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame, in quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l'inscindibilità tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell'individuazione del suo significato è doverosa una lettura integrata dell'intero atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'ammissibilità dell'impugnazione del P.M. avverso un'ordinanza che, sebbene recasse nel dispositivo una decisione di conferma in motivazione precisava che il fatto doveva essere diversamente qualificato).

Cass. pen. n. 3914/2014

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell'esiguità delle somme evase).

Cass. pen. n. 3221/2014

Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili).

Cass. pen. n. 43853/2013

La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Cass. pen. n. 34891/2013

Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 23680/2013

La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.

Cass. pen. n. 3180/2013

La sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, conserva la sua natura "processuale" di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento, sicché essa non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione del GUP che, rinviando a giudizio 19 coimputati, aveva ritenuto insussistente il delitto associativo sotto il profilo dell'elemento psicologico con riguardo a due di essi, così utilizzando la regola di giudizio propria del dibattimento in luogo di quella dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 1631/2013

Il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria.

Cass. pen. n. 6455/2012

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.

Cass. pen. n. 108/2012

La sentenza del giudice che, richiesto dell'emissione del decreto penale, pronunci il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è idonea, se non impugnata, a dar luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 c.p.p. ("ne bis in idem").

Cass. pen. n. 24062/2011

Nel giudizio di cassazione, vi è l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poichè solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, ritenendola affetta da nullità assoluta per violazione radicale del contraddittorio).

Cass. pen. n. 1550/2011

La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, pur in presenza di maturata prescrizione, la sentenza totalmente priva di motivazione stante la natura assolutoria della decisione e l'impossibilità di valutare i presupposti di applicabilità dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 43055/2010

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza (nella specie perché oggetto di contrasto giurisprudenziale).

Cass. pen. n. 21243/2010

È affetta da abnormità genetica o strutturale (in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo) la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale (provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna) non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 c.p.p. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. (Mass. redaz.)

Cass. pen. n. 4855/2010

All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale.

Cass. pen. n. 4123/2010

Il giudice dell'impugnazione, qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame del pubblico ministero, può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto.

Cass. pen. n. 38704/2009

È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto per l'unico motivo della violazione di legge consistente nell'omessa immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, seppure nel grado di appello la questione non sia stata dedotta dalla difesa. (La Corte ha poi statuito che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con contestuale dichiarazione di estinzione del reato).

Cass. pen. n. 49783/2009

La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.

Cass. pen. n. 35490/2009

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Cass. pen. n. 15700/2009

In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall'art. 129, comma primo, c.p.p.

Cass. pen. n. 45049/2008

Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.

Cass. pen. n. 44591/2008

In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, poichè il conseguente annullamento con rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129, comma primo, c.p.p..

Cass. pen. n. 43367/2008

Anche in sede di cosiddetto patteggiamento in appello, il giudice deve accertare l'insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen., ma a tal fine è sufficiente la motivazione consistente nella mera enunciazione di avere effettuato la relativa verifica, ove non consti né sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento.

Cass. pen. n. 40573/2008

In tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 c.p.p.

Cass. pen. n. 40570/2008

È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione anche da parte del giudice del rinvio preclude che l'impugnata sentenza possa essere annullata con rinvio.

Cass. pen. n. 39401/2008

Sussistendo la causa di estinzione del reato della prescrizione, non è consentito al giudice esaminare il motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del divieto di "bis in idem", ex art. 649 c.p.p., ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., in quanto quest'ultima previsione - stabilendo che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta - concerne solo le ipotesi di assoluzione con formula piena dell'imputato.

Cass. pen. n. 39220/2008

In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.

Cass. pen. n. 38228/2008

Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili

Cass. pen. n. 36524/2008

La tardività del ricorso per cassazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato, che è rilevabile in ogni stato e grado, ed in difetto sarebbe comunque devoluta al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 33309/2008

In presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, c.p.p. soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell'immediata operatività della causa estintiva.

Cass. pen. n. 19511/2006

Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale — comportando la rinuncia ai motivi di censura — fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cit., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento.

Cass. pen. n. 1748/2006

Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, impone il proscioglimento nel merito quando «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato», mentre è equiparabile alla prova evidente dell'innocenza la mancanza totale di prova della colpevolezza, non altrettanto può dirsi quando la prova della colpevolezza sia insufficiente o contraddittoria, per cui, in tale ultima ipotesi, deve prevalere, sulla pronuncia di merito, quella dichiarativa della estinzione del reato, salvo che, comportando quest'ultima, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la verifica comunque della responsabilità dell'imputato ai soli fini civilistici, tale verifica porti a concludere per la sussistenza, anche sotto il profilo penalistico, delle condizioni di cui al citato art. 129, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 23428/2005

L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.

Cass. pen. n. 12283/2005

Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).

La sentenza di non doversi procedere emessa de plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal Gup, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare. (Nella specie, in cui il Gup aveva prosciolto l'imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo «la trasmissione degli atti allo stesso ufficio» rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.).

La sentenza di non doversi procedere, emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal Gup, investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non è appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., in quanto, in caso contrario, l'eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell'imputato, con la conseguente sua privazione di facoltà suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 12238/2005

Il giudice investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui ritenga sussistere una causa di non punibilità rilevante ai sensi dell'articolo 129 del c.p.p., non può emettere de plano sentenza di non doversi procedere, ma deve piuttosto celebrare l'udienza preliminare, applicando in quella sede le disposizioni della norma citata ed eventualmente rilevando la causa di esclusione della punibilità con la sentenza di non luogo a procedere. Il provvedimento eventualmente deliberato omettendo la fissazione dell'udienza è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettere b) e c), del c.p.p., in quanto preclude la partecipazione del pubblico ministero al procedimento e viola il diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 42260/2004

Anche in presenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione di querela, il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve verificare, in applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di una formula più favorevole, nel merito, fermo restando, tuttavia, che, ove la remissione intervenga nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio o non ne ha affatto, il proscioglimento immediato con la formula più favorevole può aver luogo solo se le relative condizioni risultino evidenti dagli atti già acquisiti.

In tema di reati perseguibili a querela attribuiti alla competenza del giudice di pace, qualora venga esperito con successo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, comma 4, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ed intervenga quindi remissione di querela, il giudice, pur potendo e dovendo prosciogliere l'imputato con formula diversa e più favorevole di quella basata sulla intervenuta estinzione del reato, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., non può, tuttavia, utilizzare a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, ostandovi il divieto di cui all'ultima parte del citato art. 29, comma 4, del D.L.vo n. 274/2000.

Cass. pen. n. 581/2004

La querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevante alcuna causa di nullità del procedimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimamentee emessa la sentenza di n.d.p. per intervenuta remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest'ultima accettata, all'udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la P.g. a citare il querelato dinanzi al giudice di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al giudizio).

Cass. pen. n. 562/2004

La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale dovuta a remissione di querela ritualmente accettata ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato.

Cass. pen. n. 81/2004

Il giudice per le indagini preliminari, una volta investito della richiesta di rinvio a giudizio, qualora rilevi l'esistenza di una causa di non punibilità, deve obbligatoriamente rilevarla e dichiararla anticipatamente, prosciogliendo l'imputato con la formula più favorevole, senza dar luogo alla celebrazione dell'udienza preliminare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso sentenza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stato dichiarato estinto per prescrizione, avuto riguardo alla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., il reato di falso in bilancio per il quale era stato chiesto il rinvio a giudizio degli imputati). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 33059/2003

In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché il conseguente annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p.

Cass. pen. n. 15085/2003

È abnorme la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., pronunciata de plano dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, opponente al decreto penale di condanna, il quanto il Gip ha il potere di pronunciare tale sentenza allorché sia stato investito della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna e non intenda aderirvi ma non quando, adottato il decreto penale di condanna, sia investito dell'opposizione al decreto con richiesta di giudizio immediato.

Cass. pen. n. 39767/2002

La Corte di cassazione deve rilevare la abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata indipendentemente dall'oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile. (Principio applicato dalla Corte con riguardo ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta).

Cass. pen. n. 32194/2002

In tema di prescrizione, se al momento del giudizio sia ravvisabile la unicità del disegno criminoso tra i vari reati contestati singolarmente, ma per alcuni di essi sia maturato il termine prescrizionale, va dichiarata la causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e non può, viceversa, applicarsi la continuazione tra i reati, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della consumazione, come previsto dall'art. 158, primo comma c.p.

Cass. pen. n. 31514/2002

Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale — comportando la rinuncia ai motivi di censura — fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, il succitato art. 129, la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento.

Cass. pen. n. 45907/2001

In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 c.p.p. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato — disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio — ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).

Cass. pen. n. 33819/2001

Qualora nel corso dell'udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell'art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell'originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d'imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall'apertura dell'udienza l'imputato abbia chiesto l'immediato proscioglimento a norma dell'art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell'accusa senza tener conto della modifica del capo d'imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 20944/2001

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto dalle parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.

Cass. pen. n. 10312/2001

In analogia alla regola fissata dall'art. 129, comma 2, c.p.p., secondo la quale, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, deve pronunciarsi pronuncia di proscioglimento nel merito, con una delle formule ivi indicate, quando risulti già evidente dagli atti la sussistenza delle relative condizioni, deve ritenersi che, anche in presenza di una abolitio criminis, quando sia già evidente che vi sono le condizioni per l'applicazione di una più favorevole formula di proscioglimento nel merito, deve darsi la prevalenza a tale formula piuttosto che a quella di proscioglimento in diritto, basata sulla constatazione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Cass. pen. n. 6064/2001

Qualora l'applicazione di una causa estintiva del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., abbia postulato la formulazione di un giudizio di colpevolezza — come si verifica quando essa dipenda dalla ritenuta sussistenza di una circostanza attenuante — è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce, da parte dell'imputato, vizi di motivazione in ordine al suddetto giudizio.

Cass. pen. n. 32/2000

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

Cass. pen. n. 10470/2000

Nell'ipotesi in cui al momento del giudizio sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso fra i vari reati singolarmente contestati, ma per alcuni di essi è già maturato il termine prescrizionale, deve prevalere, nei confronti di questi ultimi, la causa di non punibilità. Cosicché, anche in ossequio al principio di favore cui si ispira l'istituto della continuazione, non può applicarsi il disposto dell'articolo 158, comma 1, c.p. (in forza del quale, in caso di continuazione, il termine prescrizionale decorre dalla data di consumazione dell'ultimo reato), che presuppone pur sempre un giudizio di responsabilità dell'imputato in riferimento a tutti gli episodi in contestazione; tale disciplina non può infatti trovare ingresso in quanto finirebbe con il porsi in contrasto con l'obbligo dell'immediata declaratoria ex articolo 129 c.p.p. della causa di estinzione per prescrizione maturata per alcuno dei reati autonomamente considerati, a fronte del quale è inibito al giudice qualsiasi apprezzamento sulla sussistenza del reato estinto.

Cass. pen. n. 1662/2000

La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 c.p.p., anche dopo le modifiche recate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua natura «processuale», destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero; ne consegue che in presenza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall'altro, di una causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel merito.

Cass. pen. n. 3237/2000

Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di rinvio a giudizio deve in ogni caso fissare l'udienza preliminare, anche quando sussistano le condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., atteso che l'esigenza di immediatezza nella declaratoria di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti.

Cass. pen. n. 2886/2000

In tema di sentenza predibattimentale, non è consentito al giudice emettere pronuncia che comporti proscioglimento (e quindi valutazione) nel merito, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio, che si realizza solo nella sede dibattimentale. Prima dell'apertura del dibattimento, pertanto, il giudice, sentite le parti, può emettere solo sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale. (Fattispecie in tema di falso materiale in certificazione amministrativa, nella quale il Pretore aveva assolto gli imputati, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., prima dell'apertura del dibattimento, sostenendo la riconoscibile grossolanità del falso. La Cassazione, su ricorso del P.G., nell'enunciare il principio sopra riportato, ha annullato, con rinvio, la sentenza).

Cass. pen. n. 111/2000

In tema di chiusura della fase delle indagini preliminari, il Gip cui sia stata richiesta la emissione del decreto di archiviazione, o provvede in conformità, ovvero restituisce gli atti al P.M. per la formulazione della imputazione, costituisce pertanto atto abnorme la sentenza con la quale il predetto giudice prosciolga l'indagato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Cass. pen. n. 13263/1999

In sede di impugnazione l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare.

Cass. pen. n. 11655/1999

In tema di reato continuato, in sede di legittimità, e sempre che non sia passato in giudicato il capo relativo al trattamento sanzionatorio, può essere rilevata ex officio l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. per reato diverso da quello per il quale era stata dedotta dal ricorrente, stante la unicità del disegno criminoso tra i due reati. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva erroneamente dedotto la improcedibilità del delitto di appropriazione indebita in conseguenza della ritenuta insussistenza dell'aggravante della prestazione d'opera, mentre la Corte ha rilevato la improcedibilità per mancanza di querela del delitto ex artt. 485-491-61 n. 2 c.p., per il quale — in continuazione con il primo — il ricorrente era stato condannato nella fase di merito).

Cass. pen. n. 2309/1999

La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 succitato.

Cass. pen. n. 4117/1999

In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena.

Cass. pen. n. 10379/1999

In tema di impugnazioni, poiché l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice del gravame sia stato effettivamente investito della cognizione del processo, non può essere dichiarata, in sede di legittimità, la prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorso sia ritenuto affetto da inammissibilità originaria per mancanza di specificità dei motivi, invero, in tal caso, il gravame non è idoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio.

Cass. pen. n. 8131/1999

La sentenza pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 444 c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., qualora risulti viziata per erronea qualificazione giuridica del fatto e da conseguente errato proscioglimento, deve essere annullata con rinvio, poiché, in attuazione dell'art. 627 c.p.p., il giudice cui è stato rimesso il processo, dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati ed effettuare i riscontri fattuali indicati, sicché solo a lui è demandato valutare se sussistano ancora le condizioni per poter decidere il procedimento con il rito alternativo del c.d. patteggiamento.

Cass. pen. n. 1713/1999

In tema di motivazione della sentenza, solo nel caso in cui emergano, dagli atti o dalle deduzioni delle parti, concreti elementi circa la possibile applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione delle stesse, essendo sufficiente, in caso contrario, anche una implicita motivazione circa la loro insussistenza. A tanto consegue che, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché l'accordo negoziale si estende alla qualificazione giuridica del fatto contestato, non può essere richiesto al giudice di motivare in ordine alla non sussistenza delle suddette cause di non punibilità.

Cass. pen. n. 1560/1999

All'archiviazione disposta dal giudice a norma degli artt. 408 e 411 c.p.p. non si applica l'art. 129 c.p.p., che al secondo comma dispone la prevalenza delle cause di declaratoria di non punibilità di natura sostanziale rispetto a quelle connesse alla estinzione del reato. Ed invero la norma dell'art. 129 c.p.p. è dettata per «ogni stato e grado del processo», ed è quindi estranea alla fase in questione, anteriore all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che il giudice al quale sia chiesto il provvedimento di archiviazione non può nell'analisi e nelle conclusioni formulare affermazioni in malam partem, facendo precedere alle indicazioni del motivo formale per il quale è disposta l'archiviazione una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell'indagato in ordine ad esso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Gip avesse assunto natura diversa da quella meramente dichiarativa e delibativa propria del decreto di archiviazione, e contenesse uno specifico accertamento in malam partem espresso verso persone nei cui confronti l'azione penale non era stata esercitata, e lo ha annullato ravvisandone l'abnormità).

Cass. pen. n. 2963/1999

Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 quarto comma c.p.p., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta; l'imputato, conseguentemente, non può dolersi — con il ricorso per cassazione — dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p.

Cass. pen. n. 12320/1998

In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che nel giudizio di cassazione, qualora venga riscontrato un vizio di motivazione della sentenza impugnata implicante il rinvio al giudice di merito, e le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio in applicazione della causa estintiva della prescrizione quando sia decorso il relativo termine, in quanto il rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato.

Cass. pen. n. 11712/1998

L'art. 129 c.p.p., nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria, di guisa che il rito da adottare non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. Pertanto il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può pronunciare de plano sentenza di non luogo a procedere in applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma deve in ogni caso provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 2277/1998

L'art. 129 c.p.p., nel prevedere l'obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria; ragion per cui tale rito non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. È pertanto da ritenere illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, emetta de plano sentenza di non luogo a procedere per ritenuta evidenza di una causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo una tale pronuncia conseguire soltanto all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare.

Cass. pen. n. 4171/1998

La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi, infatti, si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità. (Fattispecie relativa a reato prescritto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, privo della enunciazione dei motivi che lo sostenevano).

Cass. pen. n. 563/1998

L'operatività di preclusioni processuali quali previste, in materia di impugnazioni, dagli artt. 597, comma 1, 606, comma 3, e 609, comma 1, c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'art. 624, comma 1, c.p.p., non impedisce — salvo il caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione — l'applicazione della regola dettata dall'art. 129, comma 1, stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo di determinate cause di non punibilità, indipendentemente da quello che è stato l'oggetto dell'impugnazione proposta; regola, quella anzidetta, che, nel giudizio di cassazione, trova riscontro nella previsione di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p., in base alla quale la Corte deve decidere in ogni caso «le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello». (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto operante l'intervenuta prescrizione del reato in favore di soggetto che aveva proposto ricorso per cassazione, unicamente con riguardo all'entità della pena).

Cass. pen. n. 3046/1998

L'ambito di operatività della previsione di cui all'art. 129 c.p.p. è distinto da quello dell'art. 425 c.p.p., rispondendo esse a differenti esigenze processuali: se il Gip, sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ravvisa la evidente sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal codice può adottare il provvedimento ex art. 129, cogente in ogni stato e grado del processo proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia; se la presenza della causa di non punibilità non è palese ed emerge l'esigenza di approfondimento dell'indagine, ovvero se la detta causa non si è ancora verificata al momento della fissazione dell'udienza preliminare, allora il Gip deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p.

Cass. pen. n. 2631/1998

Nel caso di impugnazione dell'imputato su punti della decisione diversi da quello concernente l'affermazione di responsabilità non si forma, con riguardo a quest'ultimo, il giudicato (come invece avviene nel caso di annullamento con rinvio sempre riguardante punti non attinenti alla responsabilità), ma si dà luogo soltanto ad una preclusione di ordine processuale la quale impedisce la proposizione di questioni non dedotte ma lascia libero campo alla produzione degli effetti di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato (nella specie, prescrizione).

Cass. pen. n. 118/1998

In tema di patteggiamento l'obbligo di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129, presuppone che il giudice possa riconoscere direttamente l'esistenza di una delle dette cause, con esclusione quindi dell'ipotesi in cui la non punibilità debba essere accertata attraverso un giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Cass. pen. n. 106/1998

Qualora l'imputato si limiti a chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in un'analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

Cass. pen. n. 11541/1997

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente al fine di far valere la prescrizione del reato, intervenuta nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione. Invero, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile, il giudice, salvo eventuali preclusioni, deve sempre applicare la legge penale e, nella specie, l'art. 129 c.p.p. impone al giudice il dovere di dichiarare l'estinzione del reato in qualsiasi stato e grado del processo.

Cass. pen. n. 5/1997

Non rientra nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p. l'ipotesi in cui la prescrizione del reato contestato sia conseguenza della valutazione positiva dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti che, ritenute prevalenti su una o più aggravanti, riducano l'originaria pena edittale, facendo così scaturire un più breve termine di prescrizione.

Cass. pen. n. 4904/1997

Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. in sede di rinvio, in particolare con riferimento a cause estintive sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, e che, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisum).

Cass. pen. n. 4713/1997

Nel patteggiamento, qualora sopravvenga l'estinzione di uno dei reati oggetto dell'accordo, questa deve essere dichiarata, in quanto l'art. 129 c.p.p. integra un principio generale di libertà, applicabile in ogni stato e grado del processo. Né è configurabile nell'accordo sulla pena e nella fruizione dei benefici connessi al rito prescelto una rinuncia a far valere la prescrizione, perché non è univoca ed espressa e non è riferibile ad una causa di estinzione eventuale e non ancora esistente.

Cass. pen. n. 2043/1997

In presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la causa di estinzione del reato e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato.

Cass. pen. n. 1210/1997

In sede di rinvio il giudice deve mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di cassazione ed attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento; ne deriva che egli non può assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129, primo comma, c.p.p., sugli stessi presupposti di fatto già passati al vaglio della Corte di cassazione: se infatti il giudice di legittimità non ha proceduto al proscioglimento in base alla citata norma, ma, annullando con rinvio, ha imposto un nuovo giudizio, ogni questione al riguardo è travolta dal giudicato.

Cass. pen. n. 6898/1997

In tema di patteggiamento, una volta esclusa con adeguato apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 7718/1996

In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p.

Cass. pen. n. 580/1996

Adempie all'obbligo della motivazione il giudice che, applicando l'art. 444 c.p.p., si limita a rilevare che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; questo basta a dimostrare che «non è mancata» siffatta valutazione negativa, né occorrono ulteriori precisazioni. Ma quando una specifica causa estintiva viene dedotta dopo la richiesta di pena concordata e prima della decisione, la specialità del procedimento non può giustificare un «minor rigore» nell'osservanza del principio generale sancito dagli artt. 111, comma 1, della Costituzione e 125, comma 3, c.p.p. (relativo all'obbligo della motivazione). (Nella specie la S.C., nell'annullare la sentenza impugnata, ha osservato che la risposta del giudice, che escludeva l'applicazione del cosiddetto «condono» e riteneva di dar corso all'originaria richiesta di pena, risultava sommaria, non bene articolata e compiuta in relazione ai rilievi del richiedente).

Cass. pen. n. 458/1996

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, per escludere la sussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., deve attenersi alle emergenze processuali esistenti, senza potere addivenire ad un esame nel merito della fattispecie, perché questo poteva svolgersi solo nel dibattimento che l'imputato ha voluto evitare con la formulazione della richiesta detta, implicante la sua rinuncia a contestare l'addebito mosso ed a fare valere le proprie ragioni.

Cass. pen. n. 839/1996

A seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ma ciò non può fare con provvedimento de plano, ma solamente con il rito tipico della fase in corso, cioè l'unico rito a sua disposizione per definire il processo davanti a sé, che è quello camerale dell'udienza preliminare. Né tale procedura è incompatibile con l'obbligo della immediata dichiarazione della causa di non punibilità. L'espressione «immediata declaratoria», peraltro contenuta soltanto nella rubrica della norma, non implica l'adozione del procedimento de plano, ma denota esclusivamente un rapporto di precedenza rispetto ad altri provvedimenti decisionali e, in particolare, rispetto a provvedimenti istruttori. Ne consegue che, ai fini di cui all'art. 129, il Gip non può avvalersi nell'udienza preliminare dei poteri di cui all'art. 422 c.p.p.

Cass. pen. n. 456/1996

In tema di censure attinenti una pretesa erronea declaratoria di una causa di non punibilità, con l'impugnazione si realizza una devoluzione ope legis di ogni questione, anche se non investita dai motivi di ricorso, attinente alla corretta applicazione della causa di non punibilità e con la conseguente necessità di un controllo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti in fatto che legittimino il suo riconoscimento nella concreta fattispecie. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di non doversi procedere per intervenuta sanatoria in materia tributaria, la S.C., al di là delle censure proposte dal P.M. ricorrente non condivise, ha individuato in altri fatti, ritenuti come erroneamente valutati dalla sentenza impugnata, l'efficacia preclusiva della configurabilità dell'esimente).

Cass. pen. n. 6081/1996

In tema di impugnazioni, l'intervenuto accordo tra le parti sull'accoglimento in parte dei motivi e di rinuncia agli altri in base al quale in applicazione dell'art. 599 comma quarto c.p.p. sia stata indicata la quantificazione della pena, preclude in modo assoluto la possibilità di prospettare in appello la esistenza di cause di giustificazione e di chiedere la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Cass. pen. n. 1687/1996

La richiesta di patteggiamento con indicazione di attenuante, la cui operatività comporterebbe la prescrizione del reato, implica una implicita rinuncia alla prescrizione stessa e non impedisce, quindi, che sia applicata la pena richiesta, non dandosi invece luogo all'estinzione del reato.

Cass. pen. n. 2624/1995

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto del rinvio a giudizio, anche senza procedere all'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma ciò mai in base ad una modifica della qualificazione giuridica dei fatti, non operabile autonomamente dal giudice al di fuori del dibattimento.

Cass. pen. n. 5449/1995

In caso di richiesta del decreto penale di condanna per violazione dell'art. 665 comma terzo, c.p. per un fatto materiale inquadrabile anche sotto altra fattispecie delittuosa non depenalizzata dall'art. 13 del D.L.vo 13 luglio 1994 n. 480, il Gip non potrà emettere sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p., ma restituire gli atti al P.M. ex art. 459 n. 3 c.p.p., non accogliendo la richiesta di emissione del decreto penale. (Nel caso di specie era stata contestata la violazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., non depenalizzato dal D.L.vo 480/94).

Cass. pen. n. 10537/1994

Anche nel sistema del nuovo codice, pur in assenza di una norma analoga a quella di cui all'art. 591 c.p.p. 1930, è consentita l'applicazione dell'indulto in sede di cognizione, come si evince dagli artt. 129 e 300 c.p.p. 1988, che postulano necessariamente la possibilità di una declaratoria di estinzione della pena anche durante il giudizio di cognizione.

Cass. pen. n. 9096/1993

Anche in presenza di una abolitio criminis il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve verificare se sussistano le condizioni per l'applicazione di una formula più favorevole, e, quindi, se vi sia la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, come pure se manchi del tutto la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso. Con riguardo, però, a tale ultima ipotesi, alla mancanza totale della prova non può equipararsi, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 530 comma 2 c.p.p., la insufficienza o contraddittorietà della stessa, giacché altrimenti, posto che la disciplina dettata dall'art. 129 c.p.p. (riproduttivo dell'art. 152 del codice previgente) presuppone il concorso di varie cause di proscioglimento, verrebbe di fatto a vanificarsi il criterio dell'evidenza cui il legislatore, in detta norma ha condizionato la preferenza dell'assoluzione in fatto su ogni altra formula concorrente. In caso poi di morte del reo successiva all'abolitio criminis, la formula di proscioglimento in diritto «perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato» prevale sulla declaratoria di estinzione del reato, non potendosi dichiarare estinto un fatto-reato che la legge non considera più tale.

La norma dell'art. 152 cpv.p.p., regola il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, stabilendo che prevalga la seconda ogni volta che sia assistita dall'evidenza della prova. Invece il concorso processuale di più formule di assoluzione nel merito (fatto non sussiste, fatto non commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato) non è disciplinato dal testo letterale della norma. In tal caso il giudice deve in presenza di una pluralità di esiti, non tutti egualmente liberatori per l'imputato, ispirandosi al principio del favor rei, scegliere la formula di proscioglimento più ampia, sempre che sia assistita da una prova evidente. In base a tali criteri, quando il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, sia in seguito a una pura e semplice abolitio criminis, sia in seguito alla trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, il giudice è tenuto a verificare se allo stato degli atti non risulti già evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato. A tal fine, alla prova positiva dell'innocenza (che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, ecc.) è equiparata la mancanza totale della prova della responsabilità (ex art. 479, terzo comma, c.p.p. 1930 e art. 530, secondo comma, c.p.p.). L'ulteriore equiparazione operata dallo stesso art. 530, secondo comma, c.p.p. tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della prova, invece, non può essere applicata nella sua assolutezza quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, perché altrimenti, in tal caso, verrebbe a vanificarsi il criterio della «evidenza» adottato dal legislatore per risolvere il predetto concorso (col risultato paradossale che l'evidenza di cui all'art. 152 cpv. c.p.p. 1930 e all'art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche quando vi fosse ambiguità probatoria ex art. 530 c.p.p.).

Cass. pen. n. 8859/1993

La regola di giudizio di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p. — cioè l'obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità — è dettata esclusivamente, per il normale esito del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti. Per contro, detta regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato. In tale situazione vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p., in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve «positivamente» («... risulta evidente ...» art. 129, secondo comma, c.p.p.) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli.

Cass. pen. n. 8652/1993

In tema di decreto penale di condanna l'art. 459, terzo comma, c.p.p., consente al giudice per le indagini preliminari che non abbia accolto la richiesta di emissione del decreto di restituire gli atti al pubblico ministero solo quando non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento; qualora, viceversa, sussistano le condizioni previste dall'art. 129 c.p.p. in relazione al reato per il quale la richiesta è stata avanzata, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento anche se individua, nella fattispecie, la sussistenza di un reato diverso.

Cass. pen. n. 2437/1991

Il giudice nel dichiarare estinto il reato ex art. 152, primo comma c.p.p. (1930) (idem, art. 129 nuovo codice di rito), non ha l'obbligo di esaminare in modo specifico e approfondito, tutte le emergenze processuali né di esporre dettagliatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito, giacché, in tal caso, la sentenza non è destinata ad acquistare autorità di giudicato ai fini di un giudizio di colpevolezza, ma si esaurisce in una mera delibazione degli elementi acquisiti agli atti ai limitati effetti dell'esclusione dell'applicabilità del secondo comma degli stessi articoli precitati. Tale principio va ribadito anche e soprattutto in relazione al giudizio abbreviato previsto dagli artt. 437 e segg. nuovo c.p.p., perché in esso è lo stesso imputato a rinunciare ad un maggior approfondimento delle indagini per poter fruire della riduzione di pena. (Fattispecie in tema di prescrizione).

Cass. pen. n. 11690/1990

La funzione dell'art. 254 disp. att. nuovo c.p.p. è solo quella di impedire che, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, vengano pronunciate o confermate in sede di impugnazione formule assolutorie non previste dalla nuova normativa. Ne consegue che qualora sia stata applicata, correttamente al momento della pronuncia, una formula che dichiara l'estinzione del reato, essa non può essere modificata in sede di impugnazione, in quanto tuttora consentita.

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Consulenze legali
relative all'articolo 129 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

T. D. B. chiede
venerdì 25/10/2024
“Declaratoria del giudice penale per estinzione del reato per avvenuta prescrizione. Pongo il seguente quesito:
Il termine prescrizionale del reato contestato è certamente decorso al 30.9.2023 (6 anni e 3 mesi inclusa la sospensione per il decreto di citazione). Non vi sono parti civili ed a tutt'oggi il dibattimento è giunto all'ascolto dei testi dell'accusa. All'udienza successiva al 30.9.2023, il giudice monocratico designato, è morto: da li' nessuna udienza che abbia consentito di invocare la prescrizione, sebbene dovrebbe, a parere di chi scrive, essere disposta d'ufficio dal giudice.
Chiedo se, per gli effetti estintivi del reato, si possa ottenere, alla prossima udienza la declaratoria che estingua gli effetti del carico pendente sin dal 30.9.2023.”
Consulenza legale i 29/10/2024
La prescrizione del reato, se effettivamente decorsa, viene dichiarata d’ufficio dal giudice.

Questo è quanto prevede, in parole semplici, l’articolo 129 del c.p.p., stando al quale il giudice è sostanzialmente tenuto a chiudere il processo quando si accorge, tra le altre cose, che il reato è estinto (per intervenuta prescrizione, ad esempio).

Capita spesso, però, che il giudice non controlli bene il termine prescrizionale e/o che incorra in un errore di calcolo e, in tal caso, nulla vieta alla difesa di far presente il decorso della prescrizione per fare in modo che il giudice la proclami nella sentenza di proscioglimento.

Va detto, poi, che quando il giudice dichiara il reato estinto per prescrizione non è che lo dichiara “a partire” dal momento in cui il reato si è prescritto (come sembra dirsi nella richiesta di parere laddove si fa riferimento “agli effetti del carico pendente sin dal 30.09.2023”). La declaratoria di prescrizione travolge il reato sin dalla consumazione e il risultato sarà che quel reato è come se non fosse mai stato commesso (a parte talune peculiari ipotesi, apparentemente non riconducibili al caso di specie). Non v’è, in altre parole, un termine a partire dal quale il giudice può dichiarare la prescrizione con specifico riferimento agli effetti della stessa visto che la stessa estingue il reato e ogni effetto dello stesso in modo totalitario e sin dall’inizio.

G. C. . chiede
sabato 02/03/2024
“Art 129 cpp, richiesta proscioglimento ed assoluzione
Volevo sapere se la richiesta di proscioglimento e assoluzione art 129 CPP, si può chiedere in qualsiasi momento o occorre attendere l'udienza in calendario...., io ho avuto sentenza di assoluzione perché l'azione penale non doveva essere iniziata ne proseguita perché il reato non esiste oltre alla richiesta di assoluzione da parte dell PM, a seguito mio esame, ed essendo questa assoluzione relativo alla stesso calo daccusa per cui ho altro processo ancora in corso, avevo intenzione si produrre la sentenza e chiedere proscioglimento e assoluzione 129 cpp”
Consulenza legale i 06/03/2024
La risposta è positiva, nel senso che occorre necessariamente attendere un’udienza calendarizzata.

Ci spieghiamo meglio.

Il provvedimento ex art. 129 c.p.p. deve essere necessariamente adottato da un giudice, in quanto trattasi di sentenza che non può essere emessa da un soggetto diverso dal giudice. E’ dunque necessario che, al fine di richiedere l’emissione del provvedimento, venga fissata un’udienza presieduta dal giudice.

Ciò non toglie, però, che la stessa operazione possa essere fatta nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero.

A ben vedere, infatti, nel caso di specie si evidenzia che vi è una duplicazione di procedimenti che sembrano essere uguali.
Se così è, allora è ovvio che per il divieto di bis in idem (ovvero che il soggetto sia giudicato due volte per lo stesso fatto), l’organo giudiziario che si trova dinanzi il secondo processo deve procedere, se giudice, a sentenza ex art. 129; se, invece, siamo dinanzi al PM, questi può procedere con richiesta di archiviazione ex art. 408 del c.p.p..

ANONIMO .. chiede
sabato 23/12/2023
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il presente parere.

L’imputato è stato condannato ex art. 4.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) e disposto la confisca diretta e per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

In sede d’impugnazione, la Corte di Appello ha dichiarato estinto il reato ex art. 4 cit. per intervenuta prescrizione, ex art 531 c.p.p. e art. 129 comma 1 c.p.p.
Inoltre ex art. 578-bis c.p.p. ha revocato la confisca ex art. 12-bis cit. diretta e per equivalente.

Si ritiene che dal momento in cui il Giudice di appello ex art. 578 bis cit. seppure ai soli effetti della confisca ha accertato l’inesistenza della responsabilità dell’imputato (accertamento assente nell’art. 578 c.p.p.) , la formula che avrebbe dovuto adottare per logica è il comma 2 dell’art. 129 c.p.p.

Sembra poi che, nell’art. 578 bis cit., l’aggettivo “previo” accertamento della responsabilità dell'imputato si riferisca alla dichiarazione del reato estinto per prescrizione.

Diversamente opinando, emerge una contraddizione di fondo della sentenza e una ingiustizia, laddove, da un lato il Giudice ai soli fini della confisca accerta la verità che l’imputato non ha commesso il fatto, e per converso lo stesso giudice ai fini della condanna invece afferma l’impossibilità di comminarla o almeno di accertarla, solo perché il reato è estinto ex art. 129 comma 1 c.p.p.

La domanda è, alla luce di quanto prospettato, ci sono gli elementi per impugnare la sentenza in cassazione facendo valere tale contraddizione per ottenere il proscioglimento ex comma 2 art. 129 c.p.p. ?

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/01/2024
L’articolo 129 del codice di procedura prevede due commi.

Il senso del primo comma è quello di garantire una rapida risoluzione e conclusione del processo laddove si ritenga che l’imputato sia “innocente” e/o che sia intervenuta una causa di estinzione del reato.

Il senso del secondo comma è un altro. Secondo il comma in parola, invero, il giudice deve procedere a una assoluzione nel merito, pur in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, solo laddove sia evidente che l’imputato sia innocente.
E’, questa, una evidenza che, secondo Cassazione maggioritaria, deve emergere in modo estremamente netto e deve essere immediatamente percepibile senza che a tale evidenza si addivenga mediante l’acquisizione di prove.
Utilizzando le parole della Cassazione, possiamo dire che l’innocenza deve emergere in modo “liquido” e “immediato”.

Stando così le cose, pur non escludendo che il ricorso in Cassazione sia fattibile per violazione dell’art. 129 c.p.p., va detto che le probabilità di ottenere un accoglimento rasentano lo zero.
Ciò perché, come anzidetto, la valutazione dell’evidenza di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p. è estremamente rigida ed è ancor più complessa nel caso di specie che è alquanto complesso e consente con estrema difficoltà una valutazione di innocenza “immediata” o “evidente”.