(massima n. 1)
Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 quarto comma c.p.p., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta; l'imputato, conseguentemente, non può dolersi — con il ricorso per cassazione — dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 c.p.p.