(massima n. 1)
Il giudice investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui ritenga sussistere una causa di non punibilità rilevante ai sensi dell'articolo 129 del c.p.p., non può emettere de plano sentenza di non doversi procedere, ma deve piuttosto celebrare l'udienza preliminare, applicando in quella sede le disposizioni della norma citata ed eventualmente rilevando la causa di esclusione della punibilità con la sentenza di non luogo a procedere. Il provvedimento eventualmente deliberato omettendo la fissazione dell'udienza è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettere b) e c), del c.p.p., in quanto preclude la partecipazione del pubblico ministero al procedimento e viola il diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltà suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.