(massima n. 2)
In tema di reati perseguibili a querela attribuiti alla competenza del giudice di pace, qualora venga esperito con successo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, comma 4, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ed intervenga quindi remissione di querela, il giudice, pur potendo e dovendo prosciogliere l'imputato con formula diversa e più favorevole di quella basata sulla intervenuta estinzione del reato, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., non può, tuttavia, utilizzare a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, ostandovi il divieto di cui all'ultima parte del citato art. 29, comma 4, del D.L.vo n. 274/2000.